IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale con le politiche  comunitarie,  nonche'  l'art.  5  che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994,  n.
284,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure
di attuazione della legge n. 183/1987 e  del  decreto  legislativo  3
aprile  1993,  n.  96,  in  materia  di  coordinamento della politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge  comunitaria  1991),
ed  in  particolare  l'art.  75  concernente  il  richiamato Fondo di
rotazione;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
2052/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2081/93, relativo ai
compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro  efficacia
e  all'attuazione  di  un  miglior  coordinamento anche con gli altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4253/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2082/93, relativo al
coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4254/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2083/93, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4255/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2084/93, relativo al
Fondo sociale europeo;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
4256/88,  come  modificato  dal  regolamento  n. 2085/93, relativo al
Fondo  europeo  agricolo  di   orientamento   e   garanzia,   sezione
orientamento;
  Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n.
94/C  180/12 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 180 del
1 luglio 1994), che ha definito  gli  orientamenti  per  i  programmi
operativi  nel  quadro  di  una  iniziativa comunitaria in materia di
sviluppo rurale (Leader II);
  Viste  le  decisioni  finora  adottate  dalla   Commissione   delle
Comunita' europee, relative alla concessione di contributi comunitari
per  programmi  operativi  da realizzare nell'ambito della iniziativa
comunitaria Leader II nelle regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Campania,
Puglia e Sardegna;
  Considerato  che  a  fronte  delle  risorse  rese disponibili dalla
Commissione  europea  nel  contesto  delle   suddette   decisioni   -
ammontanti a 120,311 Mecu a valere complessivamente sul Fondo europeo
di  sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo
agricolo  di  orientamento  e  garanzia, sezione orientamento, per il
periodo 1994-1999 - occorre provvedere ad  assicurare  le  necessarie
risorse  nazionali pubbliche valutate in 139,464 miliardi di lire, di
cui 56,192 miliardi di  lire  per  il  triennio  1994-1996  e  83,272
miliardi di lire per il triennio 1997-1999;
  Considerata  la  necessita'  di  ricorrere per tali interventi alle
disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;
  Considerata  l'esigenza  di stabilire in distinte quote annuali, in
termini di cassa,  l'intervento  del  predetto  Fondo  di  rotazione,
limitatamente  al  primo  biennio 1995-1996 - atteso che l'annualita'
1994 fa carico  agli  esercizi  seguenti  -  rinviando  a  successive
deliberazioni  la  specificazione annuale delle restanti quote per il
periodo 1997-1999;
  Viste le note del Ministero delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali   -  Direzione  generale  delle  politiche  comunitarie  ed
internazionali, in data 3 luglio, 16 ottobre e 7 dicembre 1995;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Le linee di intervento dell'iniziativa  comunitaria  Leader  II,
richiamata   in  premessa,  consistono  nella  promozione  di  azioni
innovative proposte da operatori locali, pubblici e privati, in tutti
i settori di attivita'  dell'ambiente  rurale,  nella  diffusione  di
esperienze concrete in tutta la Comunita' e nell'aiuto agli operatori
rurali  dei  vari Stati membri ad avvalersi dei risultati ottenuti in
altri territori e a realizzare alcuni progetti in comune.
  2. La quota nazionale pubblica per gli anni 1995 e 1996  -  pari  a
56,192  miliardi  di lire - e' assicurata con le risorse del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come riportato, per ciascuna
regione  interessata,  nella  tabella  allegata,  che   forma   parte
integrante della presente delibera.
  3.  I  trasferimenti del Fondo di rotazione in favore delle regioni
vengono disposti  secondo  le  modalita'  indicate  dall'art.  9  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con
riferimento  a  ciascuna  delle  annualita'. L'anticipo relativo alla
prima annualita' viene erogato subito  dopo  la  pubblicazione  della
presente  delibera.  I  trasferimenti  successivi sono disposti sulla
base di motivate richieste delle regioni inoltrate al Fondo medesimo,
che provvede di seguito all'intervento comunitario.
  4. Il Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare  le  quote
nazionali  annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni
successivi, fin quando perdura l'intervento comunitario.
  5. Le regioni adottano tutte le misure ed i provvedimenti necessari
per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti  comunitari
e  nazionali  relativi  al  programma  in  questione. A tal fine esse
dovranno adeguarsi tempestivamente  alle  iniziative  assunte  ed  in
corso  di  definizione  - nell'ambito delle intese sottoscritte il 26
luglio ed il 29 settembre 1995 con la Commissione europea ed in  sede
di  Conferenza  Stato-regioni  -  in  ordine  al  rafforzamento delle
strutture   amministrative,    all'attivazione    del    monitoraggio
centralizzato  degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro -
Ragioneria generale  dello  Stato,  d'intesa  con  il  Ministero  del
bilancio  e  della  programmazione economica e con il Ministero delle
risorse agricole, alimentari  e  forestali,  nonche'  alla  revisione
delle  procedure  ed  al  potenziamento ed ampliamento dell'azione di
assistenza tecnica.
  I comitati di sorveglianza, entro il 30  aprile  di  ciascun  anno,
definiscono  lo  stato di attuazione degli interventi cofinanziati al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio   di  cui  sopra.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro  del  tesoro  e
con quello delle risorse agricole, riunisce almeno una volta l'anno i
presidenti  e  i  segretari  dei comitati di sorveglianza, nonche' le
amministrazioni centrali dello Stato interessate e  i  servizi  della
commissione,  per  la  verifica complessiva dello stato di attuazione
dell'iniziativa comunitaria in parola.
  Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio  o  nella  realizzazione
degli  interventi,  saranno  attivate  in  tempo  utile  le azioni di
riprogrammazione dirette a garantire il pieno e  tempestivo  utilizzo
delle  risorse  assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.
  Le  somme  assegnate  con  la   presente   deliberazione   per   il
cofinanziamento  nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel
corso dell'anno 1996, previo esame del comitato di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  284/1994,  in  funzione
dell'avanzamento  del  programma,  anche  in  applicazione  di quanto
disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge n. 341/1995.
  6. Le regioni  interessate  effettuano  i  necessari  controlli  di
competenza.  Il  Fondo  di  rotazione  puo'  procedere  ad  ulteriori
controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello
Stato.
   Roma, 21 dicembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 27 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 57