IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con  le  politiche  comunitarie,  nonche'  l'art. 5 che ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  concernente  il
trasferimento  delle  competenze  dei  soppressi Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per  la  promozione
dello  sviluppo  nel  Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19
dicembre 1992, n. 488;
  Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina  organica
dell'intervento  straordinario nel Mezzogiorno, come modificata dalla
citata legge n. 488/1992;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il quale e' stato emanato il regolamento  recante  procedure
di  attuazione  della  legge  n. 183/1987 e del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.  96,  in  materia  di  coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista  la  legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991),
ed in particolare  l'art.  75  concernente  il  richiamato  Fondo  di
rotazione;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88, come modificato dal  regolamento  n.  2081/93,  relativo  ai
compiti  dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia
e all'attuazione di un miglior  coordinamento  anche  con  gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253/88, come modificato dal  regolamento  n.  2082/93,  relativo  al
coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4256/88,  come  modificato  dal  regolamento  n.  2085/93,   relativo
all'applicazione  del  regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda
il  Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  garanzia,  sezione
orientamento;
  Vista  la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(93)
3103 del 28 ottobre 1993, che stabilisce la  ripartizione  indicativa
per  Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali
e dello SFOP per l'obiettivo 1;
  Vista la propria deliberazione 13 aprile 1994, concernente lo stato
del negoziato e i provvedimenti di attuazione del quadro  comunitario
di  sostegno  delle  regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo
1994-1999.
  Vista  la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(94)
1835 del 29  luglio  1994,  concernente  la  definizione  del  quadro
comunitario  di  sostegno  per  gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni d'Italia interessate dall'obiettivo 1, per  il  periodo
1994-1999,  ad  eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati
interventi termineranno nell'anno 1996;
  Vista la decisione C(95) 2040 del 19 ottobre 1995, con la quale  la
Commissione  delle  Comunita'  europee  ha approvato, nell'ambito del
partenariato con le autorita'  interessate,  il  programma  operativo
multiregionale  "Attivita'  di  sostegno  ai  servizi di sviluppo per
l'agricoltura";
  Considerata  l'opportunita'   di   procedere   tempestivamente   al
cofinanziamento nazionale del programma operativo suddetto;
  Considerato  che  a  fronte  delle  risorse  rese  disponibili  nel
contesto  delle  suddette  decisioni  dalla  Commissione  europea   -
ammontanti  complessivamente  a  162  Mecu a valere sul Fondo europeo
agricolo di orientamento e  garanzia,  sezione  orientamento  per  il
periodo1994-1999  -  occorre  provvedere  ad assicurare le necessarie
risorse nazionali pubbliche valutate in 138,856 miliardi di lire,  di
cui  56,534  miliardi  di  lire  per  il  triennio 1994-1996 e 82,322
miliardi di lire per il triennio 1997-1999;
  Considerato che con propria deliberazione  20  dicembre  1994  sono
stati  messi  a  disposizione  complessivi  11,5 miliardi di lire, da
destinare per l'impiego dei divulgatori agricoli operanti  presso  le
regioni  dell'obiettivo 1, a valere sulle disponibilita' del Fondo di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987;
  Considerata  la  necessita'  di  ricorrere  per  il   completamento
dell'intervento  alle  medesime  disponibilita' del predetto Fondo di
rotazione;
  Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote  annuali,  in
termini  di  cassa,  l'intervento  del  medesimo  Fondo di rotazione,
limitatamente al primo triennio  1994-1996,  rinviando  a  successive
deliberazioni  la  specificazione annuale delle restanti quote per il
periodo 1997-1999;
  Vista la nota della Ministero delle risorse agricole, alimentari  e
forestali   -   Direzione  generale  delle  politiche  comunitarie  e
internazionali, n. 8956, in data 14 novembre 1995;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Le  linee  di  intervento  per  il   programma   multiregionale
richiamato in premessa, riguardano l'attivita' di sostegno ai servizi
di  sviluppo  per l'agricoltura, nell'ambito dell'asse prioritario n.
4.3 "Servizi di sviluppo in agricoltura e  divulgazione"  del  quadro
comunitario di sostegno per l'Italia.
  2. La quota nazionale pubblica per gli anni 1994, 1995 e 1996, pari
a  56,534  miliardi di lire e' assicurata con le risorse del Fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987,  di  cui  11,500
miliardi  di  lire  gia' deliberati in data 20 dicembre 1994 e 45,034
miliardi  di  lire  da  assegnare  con  la  presente  delibera,  come
riportato nella tabella allegata, che forma  parte  integrante  della
presente delibera.
  3.  I  pagamenti  da  parte  del  Fondo  di rotazione in favore dei
beneficiari degli interventi vengono effettuati secondo le  modalita'
indicate  dall'art.  9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1988, n. 568, con riferimento a ciascuna delle annualita'. I
pagamenti  sono  disposti  sulla  base  di  motivate  richieste   del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali inoltrate al
Fondo medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario.
  4.  Il  Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare le quote
nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli  anni
successivi, fin quando perdura l'intervento comunitario.
  5.  Il  Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali
adotta tutte le misure ed i provvedimenti  necessari  per  utilizzare
entro  le  scadenze  previste  i finanziamenti comunitari e nazionali
relativi agli interventi in questione. A tal fine, il Ministero delle
risorse   agricole,   alimentari   e   forestali   dovra'   adeguarsi
tempestivamente  alle iniziative assunte ed in corso di definizione -
nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre
1995  con  la  Commissione  europea  ed   in   sede   di   Conferenza
Stato-regioni   -   in   ordine   al  rafforzamento  delle  strutture
amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli
interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
dello   Stato,  d'intesa  con  il  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica, nonche' alla revisione delle  procedure  ed
al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.
  Il  comitato  di  sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno,
definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al  31
dicembre   dell'esercizio   precedente,   sulla   base  dei  dati  di
monitoraggio  di  cui  sopra.  Il  Ministro  del  bilancio  e   della
programmazione  economica,  di  concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,
effettua  la  verifica  complessiva  dello  stato di attuazione degli
interventi.
  Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio  o  nella  realizzazione
degli  interventi,  saranno  attivate  in  tempo  utile  le azioni di
riprogrammazione dirette a garantire il pieno e  tempestivo  utilizzo
delle  risorse  assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.
  Le  somme  assegnate  con  la   presente   deliberazione   per   il
cofinanziamento  nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel
corso dell'anno 1996, previo esame del comitato di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  284/1994,  in  funzione
dell'avanzamento  del  programma,  anche  in  applicazione  di quanto
disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge 8 agosto  1995,
n. 341.
  6.  Il  Ministero  delle  risorse  agricole, alimentari e ferestali
effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo  di  rotazione
puo'  procedere  ad  ulteriori  controlli avvalendosi delle strutture
della Ragioneria generale dello Stato.
   Roma, 21 dicembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 27 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 56