IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, come modificata dalla citata legge n. 488/1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo all'applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(93) 3103 del 28 ottobre 1993, che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali e dello SFOP per l'obiettivo 1; Vista la propria deliberazione 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999. Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni d'Italia interessate dall'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati interventi termineranno nell'anno 1996; Vista la decisione C(95) 2040 del 19 ottobre 1995, con la quale la Commissione delle Comunita' europee ha approvato, nell'ambito del partenariato con le autorita' interessate, il programma operativo multiregionale "Attivita' di sostegno ai servizi di sviluppo per l'agricoltura"; Considerata l'opportunita' di procedere tempestivamente al cofinanziamento nazionale del programma operativo suddetto; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili nel contesto delle suddette decisioni dalla Commissione europea - ammontanti complessivamente a 162 Mecu a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento per il periodo1994-1999 - occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 138,856 miliardi di lire, di cui 56,534 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 e 82,322 miliardi di lire per il triennio 1997-1999; Considerato che con propria deliberazione 20 dicembre 1994 sono stati messi a disposizione complessivi 11,5 miliardi di lire, da destinare per l'impiego dei divulgatori agricoli operanti presso le regioni dell'obiettivo 1, a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987; Considerata la necessita' di ricorrere per il completamento dell'intervento alle medesime disponibilita' del predetto Fondo di rotazione; Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del medesimo Fondo di rotazione, limitatamente al primo triennio 1994-1996, rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999; Vista la nota della Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali, n. 8956, in data 14 novembre 1995; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le linee di intervento per il programma multiregionale richiamato in premessa, riguardano l'attivita' di sostegno ai servizi di sviluppo per l'agricoltura, nell'ambito dell'asse prioritario n. 4.3 "Servizi di sviluppo in agricoltura e divulgazione" del quadro comunitario di sostegno per l'Italia. 2. La quota nazionale pubblica per gli anni 1994, 1995 e 1996, pari a 56,534 miliardi di lire e' assicurata con le risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, di cui 11,500 miliardi di lire gia' deliberati in data 20 dicembre 1994 e 45,034 miliardi di lire da assegnare con la presente delibera, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera. 3. I pagamenti da parte del Fondo di rotazione in favore dei beneficiari degli interventi vengono effettuati secondo le modalita' indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con riferimento a ciascuna delle annualita'. I pagamenti sono disposti sulla base di motivate richieste del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali inoltrate al Fondo medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario. 4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fin quando perdura l'intervento comunitario. 5. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali adotta tutte le misure ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione. A tal fine, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dovra' adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte ed in corso di definizione - nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre 1995 con la Commissione europea ed in sede di Conferenza Stato-regioni - in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonche' alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica. Il comitato di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, effettua la verifica complessiva dello stato di attuazione degli interventi. Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Le somme assegnate con la presente deliberazione per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel corso dell'anno 1996, previo esame del comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento del programma, anche in applicazione di quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. 6. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e ferestali effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione puo' procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 21 dicembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 27 febbraio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 56