IL RETTORE
  Veduto  lo  statuto  vigente della universita', approvato con regio
decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;
  Veduta la deliberazione adottata in data 14 giugno 1995,  approvata
dal  senato  accademico  e  dal  consiglio  di  amministrazione nelle
riunioni del 30 giugno 1995, con la quale il consiglio della facolta'
di economia  ha  proposto  la  modifica  del  vigente  statuto  della
universita'  concernente l'adeguamento dell'ordinamento didattico dei
corsi di diploma in economia e amministrazione  delle  imprese  e  in
gestione   delle   amministrazioni   pubbliche   ai   nuovi   settori
scientifico-disciplinari;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato   con  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  ed  in
particolare l'art. 17;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382;
  Veduta  la  legge  19  novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli
articoli 14 e 15;
  Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6
maggio 1994;
  Veduta  la  nota  del  Consiglio  universitario  nazionale  del  23
settembre 1994, prot. n. 2098;
  Veduta  la  delibera  adottata dal senato accademico nella riunione
del 15 dicembre 1994 relativamente ai "Problemi connessi  all'entrata
in  vigore  dei  settori scientifico-disciplinari"; in considerazione
delle opzioni e dichiarazioni presentate dai professori  di  prima  e
seconda fascia, dai ricercatori e assistenti di ruolo della facolta';
considerata  la rilevante importanza ai fini didattici della modifica
richiesta;
  Veduto il parere  positivo  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale  nell'adunanza  del  5  ottobre 1995, trasmesso con lettera
ministeriale prot. n. 2051 del 7 febbraio 1996;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
                              Decreta:
  Lo  statuto  della  libera  Universita'  degli  studi  di   Urbino,
approvato  con  regio  decreto  8 febbraio 1925, n. 230, e successive
modificazioni, al capo III,  sezione  III,  "Norme  speciali  per  la
facolta'  di  economia", viene ulteriormente modificato nel senso che
gli articoli riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di diploma
universitari  in  economia  e  amministrazione  delle  imprese  e  in
gestione  delle amministrazioni pubbliche sono soppressi e sostituiti
come segue:
                  DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA
                   E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE
                               Art. 1.
  La durata del corso di diploma in economia e amministrazione  delle
imprese  e'  triennale.  Sono  titoli  di  ammissione  i  diplomi  di
maturita'  degli  istituti  della   scuola   secondaria   di   durata
quinquennale o equiparati.
  Gli  insegnamenti  attivabili nel corso di diploma universitario in
economia e amministrazione delle imprese sono:
    a) quelli indicati nell'allegato 1 articolati nelle quattro  aree
economica,  aziendale,  giuridica  e matematico-statistica e relativi
settori scientifico-disciplinari;
    b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui all'art. 3;
    c) la lingua inglese o francese o tedesca;
    d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.
  Gli     insegnamenti     che     compaiono    in    piu'    settori
scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno  qualsiasi  di
essi,   in   relazione  alle  esigenze  didattico-scientifiche  della
facolta'.