Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito
la  direttiva  90/388/CEE  relativa  alla concorrenza nei mercati dei
servizi di telecomunicazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  1995,
n.  420,  che  ha  determinato  le  caratteristiche e le modalita' di
svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma
1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
  Vista la legge 29 dicembre 1994, n. 747, che  ha  ratificato  e  ha
dato  esecuzione  agli  atti  concernenti  i  risultati dei negoziati
dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15  aprile  1994,  ed  in
particolare  l'allegato  concernente la lista degli impegni specifici
assunti dalle Comunita' europee e dagli Stati membri  (pagine  504  e
1018  del  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  - serie
generale - n. 7 del 10 gennaio 1995);
  Considerata l'opportunita' di esplicitare l'ambito di  applicazione
del  predetto  decreto  del  Presidente  della Repubblica 4 settembre
1995, n. 420;
                          Si chiarisce che
la dichiarazione e la domanda previste  dagli  articoli  4  e  5  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 4 settembre 1995, n. 420,
possono essere presentate anche da soggetti  aventi  sede  nei  Paesi
membri  dell'OMC (Organizzazione mondiale del commerio) per i servizi
di telecomunicazioni inseriti nella lista di  cui  alle  premesse,  e
cioe' "electronic mail, voice mail, on-line information and data base
retrieval,  EDI,  code  and  protocol conversion" nonche' i servizi a
valore aggiunto esclusi "voice telephony, packet and circuit switched
data services, telegraph, telex, mobile radio telephone,  paging  and
satellite services"; la facolta' puo' essere esercitata nei limiti ed
alle condizioni fissati dalla legge 29 dicembre 1994, n. 747.
                                                 Il Ministro: GAMBINO