AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 9 marzo 1994, n. 166,  6
maggio 1994, n. 275, 8 luglio 1994, n. 436, 7 settembre 1994, n. 528,
7  novembre  1994, n. 617, 7 gennaio 1995, n. 1, 9 marzo 1995, n. 64,
10 maggio 1995, n. 161, 7 luglio 1995, n. 272, 7 settembre  1995,  n.
372,  e  8 novembre 1995, n. 462". I DD.LL. sopracitati, di contenuto
pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti  in
legge   per   decorrenza   dei  termini  costituzionali  (i  relativi
comunicati sono stati  pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 106 del 9 maggio 1994, n. 159 del 9
luglio 1994, n. 210 dell'8 settembre 1994,  n.  261  dell'8  novembre
1994,  n.  5 del 7 gennaio 1995, n. 57 del 9 marzo 1995, n. 106 del 9
maggio 1995, n. 159 del 10 luglio 1995, n. 211 del 9 settembre  1995,
n. 262 del 9 novembre 1995 e n. 6 del 9 gennaio 1996).
                               Art. 1.
            Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
  1.  Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
e' sostituito dal seguente:
  " 1. E' istituito presso la  Banca  d'Italia  un  conto  denominato
'Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato', di seguito denominato
'Fondo'.  Esso  ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste
dalla  presente  legge,  la  consistenza  dei  titoli  di  Stato   in
circolazione.".
  2.  Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
l'alinea e' sostituito dal seguente:
  " 2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al
Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:".
  3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n.  432,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   "h-bis)   l'importo   fino   a   lire  30.000  miliardi  a  valere
sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 539.".
  4.  Nell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, le lettere
c) e d) del comma 1 sono soppresse ed il comma 2  e'  sostituito  dal
seguente:
  "  2.  Gli  importi  relativi  ai  conferimenti  di  cui al comma 1
affluiscono  ad  appositi  capitoli   dello   stato   di   previsione
dell'entrata  per  essere  riassegnati  allo  stato di previsione del
Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.".
  5. L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e'  sostituito
dal seguente:
  "Art.  4  ((  (Criteri  e  modalita'  per  l'acquisto dei titoli di
Stato). - 1. )) I conferimenti di cui all'articolo 3  sono  impiegati
dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli
che vengono a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995.
   2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per
il  tramite  della  Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.
Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui  all'articolo  1  del
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni.
   3.   Sulle  giacenze  del  Fondo  la  Banca  d'Italia  corrisponde
semestralmente un tasso di interesse pari a quello  medio  dei  buoni
ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.
   4.  Al  Fondo  si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.".
 
          Riferimenti normativi:
             - La legge n. 432/1993 reca: "Istituzione del Fondo  per
          l'ammortamento  dei titoli di Stato". Si trascrive il testo
          dei relativi articoli 2 e 3, come sopra modificati:
             "Art. 2 (Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato).
          -  1.  E'  istituito  presso  la  Banca  d'Italia  un conto
          denominato 'Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato',
          di  seguito  denominato  'Fondo'.    Esso  ha  lo  scopo di
          ridurre,  secondo  le  modalita'  previste  dalla  presente
          legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
           2.  L'amministrazione  del  Fondo  di  cui  al  comma 1 e'
          attribuita  al  Ministro  del  tesoro,  coadiuvato  da   un
          Comitato consultivo composto:
               a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede;
               b) dal Ragioniere generale dello Stato;
               c)  dal Direttore generale delle entrate del Ministero
          delle finanze;
               d) dal Direttore generale del territorio del Ministero
          delle finanze.
             3.  Il  Ministro  del  tesoro  presenta  annualmente  al
          Parlamento,  in allegato al conto consuntivo, una relazione
          sull'amministrazione del Fondo".
             "Art. 3 (Conferimento al Fondo) - 1. Sono  conferiti  al
          Fondo:
               a) i titoli di Stato di cui all'art. 1, comma 1;
               b) gli altri proventi di cui all'art. 1, comma 1;
          c)-d) (soppresse dalla legge di conversione);
              e)  il gettito derivante da entrate straordinarie dello
          Stato, nei limiti stabiliti  dai  rispettivi  provvedimenti
          legislativi;
               f)  le  eventuali  assegnazioni di parte del Ministero
          del tesoro;
               g) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni
          testamentarie, comunque destinate  al  conseguimento  delle
          finalita' del Fondo;
               h)  i  proventi  derivanti  dalla vendita di attivita'
          mobiliari   e   immobiliari    confiscate    dall'autorita'
          giudiziaria    e    corrispondenti    a   somme   sottratte
          illecitamente alla pubblica amministrazione.
             h-bis) l'importo fino a lire 30.000  miliardi  a  valere
          sull'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 5, della legge
          24 dicembre 1993, n. 539.
             2.  Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma
          1  affluiscono  ad  appositi  capitoli   dello   stato   di
          previsione  dell'entrata  per essere riassegnati allo stato
          di previsione  del  Ministero  del  tesoro  ai  fini  della
          destinazione al Fondo.
             3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             - Il  comma  5  dell'art.  3  della  legge  n.  539/1993
          (Bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario
          1994 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  1994-1996)
          prevede  che:  "L'importo  massimo  di  emissione di titoli
          pubblici, in Italia e all'estero, al  netto  di  quelli  da
          rimborsare, e' stabilito in lire 174.200 miliardi".
             -  Per  il  testo  dell'art.  1 del testo di legge delle
          tasse  sui  contratti  di  borsa,  approvato  con  R.D.  n.
          3278/1923, si veda in nota all'art. 3.
             -  Il  comma  5  dell'art.  4  della  legge  n. 483/1993
          (Disciplina del conto intrattenuto  dal  Tesoro  presso  la
          Banca  d'Italia  per  il servizio di tesoreria e modificata
          della disciplina  della  riserva  obbligatoria  degli  enti
          creditizi) prevede che: "Ove il saldo di fine mese risulti,
          per  tre  mesi consecutivi, inferiore all'importo di cui al
          comma 1, il Ministro del tesoro, entro il mese  successivo,
          deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del
          saldo indicando gli eventuali provvedimenti correttivi".