L'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME SERCHIO Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; Visto il decreto ministeriale dei lavori pubblici 1 luglio 1989 con il quale il bacino del fiume Serchio e' individuato quale bacino pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge n. 183/1989; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989, ed in particolare l'art. 8; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 1992 recante "Costituzione dell'Autorita' di bacino pilota del fiume Serchio"; Rilevata la situazione di degrado ambientale presente nella fascia costiera e intorno al lago di Massaciuccoli e specialmente nella parte settentrionale del territorio, dove sono presenti numerose "cave" dismesse per l'estrazione della sabbia silicea, alcune profonde fino a circa venticinque metri, nelle quali affiora la falda acquifera; Considerato che alcune di esse ricadono nel territorio del Parco naturale di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli e che altre, nella parte settentrionale del territorio, sono al di fuori di detti limiti; Vista la situazione in atto, dove nella ex cava detta del Brentino (in comune di Massarosa, provincia di Lucca), e' in corso lo scarico di residui della lavorazione del marmo ("marmettola"), pur autorizzato dalla provincia di Lucca, che controlla la qualita' delle acque della falda attraverso apposito monitoraggio, effettuato dalla U.S.L. di Lucca; Visto il verbale del comitato tecnico relativo alla seduta del 1 dicembre 1994, durante la quale, a maggioranza, si e' proposto di vincolare tutte le cave dismesse per estrazione di sabbia silicea onde impedire che nelle medesime fossero effettuati discarichi di qualunque natura ad esclusione della ex cava detta del Brentino; Ritenuto pertanto che sia necessario adottare ogni opportuna cautela nei confronti della falda acquifera costiera che viene a giorno, affiorando alla superficie di dette cave, vietandovi lo scarico di qualsiasi materiale o residuo, onde realizzare appieno e doverosamente quanto disposto dall'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e in particolare alle lettere b), c), e), f), m) e specificatamente alla lettera n); Visto il progetto di piano stralcio ex legge n. 493/1993, relativo alla qualita' delle acque, adottato dal comitato istituzionale nella seduta del 31 ottobre 1995; Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone: "in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale adottano misure di salvaguardia ( ..). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni"; Visto il verbale della seduta del 31 ottobre 1995 di questo Comitato istituzionale costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 183/1989, dell'art. 8 della legge n. 253/1990, e delle decisioni regionali, dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per i beni culturali e ambientali, dal presidente della giunta regionale della Toscana, dai presidenti delle amministrazioni provinciali di Lucca, Pisa e Pistoia, dal rappresentante delle comunita' montane e dal segretario generale. Delibera: Art. 1. Di vietare lo scarico di qualsiasi materiale, compresi i residui della lavorazione del marmo ("marmettola"), nelle ex cave di sabbia silicea circostanti il lago di Massaciuccoli, risultanti nell'area di cui all'allegato 1, per motivi di salvaguardia della falda idrica costiera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni in legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi del comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183/1989, secondo quanto evidenziato in premessa, fino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.