L'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME SERCHIO
   Vista la legge 18 maggio 1989,  n.  183,  recante  "Norme  per  il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
   Visto  il  decreto  ministeriale dei lavori pubblici 1 luglio 1989
con il quale il bacino del fiume Serchio e' individuato quale  bacino
pilota, in ottemperanza al disposto dell'art. 30 della suddetta legge
n. 183/1989;
   Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  253,  recante disposizioni
integrative alla citata legge n. 183/1989, ed in  particolare  l'art.
8;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 14
gennaio 1992 recante "Costituzione dell'Autorita'  di  bacino  pilota
del fiume Serchio";
   Rilevata la situazione di degrado ambientale presente nella fascia
costiera  e  intorno  al  lago  di Massaciuccoli e specialmente nella
parte settentrionale del  territorio,  dove  sono  presenti  numerose
"cave"   dismesse  per  l'estrazione  della  sabbia  silicea,  alcune
profonde fino a circa venticinque metri, nelle quali affiora la falda
acquifera;
   Considerato che alcune di esse ricadono nel territorio  del  Parco
naturale  di Migliarino, S. Rossore, Massaciuccoli e che altre, nella
parte settentrionale del  territorio,  sono  al  di  fuori  di  detti
limiti;
   Vista la situazione in atto, dove nella ex cava detta del Brentino
(in  comune di Massarosa, provincia di Lucca), e' in corso lo scarico
di  residui  della  lavorazione   del   marmo   ("marmettola"),   pur
autorizzato dalla provincia di Lucca, che controlla la qualita' delle
acque  della falda attraverso apposito monitoraggio, effettuato dalla
U.S.L. di Lucca;
   Visto il verbale del comitato tecnico relativo alla seduta  del  1
dicembre  1994,  durante  la  quale, a maggioranza, si e' proposto di
vincolare tutte le cave dismesse per  estrazione  di  sabbia  silicea
onde  impedire  che  nelle  medesime fossero effettuati discarichi di
qualunque natura ad esclusione della ex cava detta del Brentino;
   Ritenuto pertanto  che  sia  necessario  adottare  ogni  opportuna
cautela  nei  confronti  della  falda  acquifera costiera che viene a
giorno, affiorando alla  superficie  di  dette  cave,  vietandovi  lo
scarico  di  qualsiasi materiale o residuo, onde realizzare appieno e
doverosamente quanto disposto dall'art.  17  della  legge  18  maggio
1989,  n.  183  e  in  particolare  alle lettere b), c), e), f), m) e
specificatamente alla lettera n);
   Visto il progetto di piano stralcio ex legge n. 493/1993, relativo
alla qualita' delle acque, adottato dal comitato istituzionale  nella
seduta del 31 ottobre 1995;
   Visto  l'art.  12,  comma  3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, cosi' come modificato ed integrato dalla legge di conversione  4
dicembre  1993, n. 493, che dispone: "in attesa dell'approvazione del
piano  di  bacino,  le  autorita'  di  bacino,  tramite  il  comitato
istituzionale  adottano  misure  di  salvaguardia ( ..). Le misure di
salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore  fino
all'approvazione  del  piano  di bacino e comunque per un periodo non
superiore a tre anni";
   Visto il verbale della  seduta  del  31  ottobre  1995  di  questo
Comitato  istituzionale  costituito  ai  sensi dell'art. 12, comma 3,
della legge n. 183/1989, dell'art. 8 della legge n. 253/1990, e delle
decisioni regionali, dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente,
delle risorse agricole, alimentari e forestali, per i beni  culturali
e  ambientali,  dal  presidente della giunta regionale della Toscana,
dai presidenti delle amministrazioni provinciali  di  Lucca,  Pisa  e
Pistoia,  dal rappresentante delle comunita' montane e dal segretario
generale.
                              Delibera:
                               Art. 1.
   Di vietare lo scarico di qualsiasi materiale, compresi  i  residui
della  lavorazione  del marmo ("marmettola"), nelle ex cave di sabbia
silicea circostanti il lago di Massaciuccoli, risultanti nell'area di
cui all'allegato 1, per motivi di  salvaguardia  della  falda  idrica
costiera,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 12, comma 3, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,  con  modificazioni
in  legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi del comma 6-bis dell'art.
17 della legge n. 183/1989, secondo quanto evidenziato  in  premessa,
fino  all'approvazione  del piano di bacino e comunque per un periodo
non superiore a tre anni.