IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389,  con  il  quale  e'  stato  emanato   il   regolamento   recante
semplificazione  dei  procedimenti di autorizzazione al funzionamento
di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia;
  Ritenuta  la  necessita'  di  dettare   apposite   istruzioni   per
l'applicazione del citato regolamento;
                               Ordina:
                               Art. 1.
                             Destinatari
  1. Destinatari della presente ordinanza sono i cittadini e gli enti
che  intendono  istituire  o  gestire  in  territorio italiano scuole
straniere di ogni ordine e grado e organismi  stranieri  i  cui  fini
statutari siano diretti prevalentemente allo svolgimento di attivita'
didattiche o educative.
  2.  I  cittadini ed enti di cui al comma 1, appartenenti all'Unione
europea, debbono presentare una  denuncia  di  inizio  dell'attivita'
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.
  3.  I  cittadini  ed  enti, di cui al comma 1, appartenenti a Paesi
extra  comunitari,   debbono   presentare   apposita   richiesta   di
autorizzazione.
  4.  I cittadini ed enti italiani, che intendono istituire o gestire
scuole e organismi  di  tipo  didattico  o  educativo  indirettamente
promossi  o  controllati  da cittadini o enti appartenenti all'Unione
europea, o che comunque abbiano  con  essi  rapporti  amministrativi,
debbono  presentare  una denuncia di inizio dell'attivita' attestante
l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.
  5. I cittadini ed enti italiani, che intendano istituire o  gestire
scuole  e  organismi  di  tipo  didattico  o educativo indirettamente
promossi o controllati da  cittadini  o  enti  appartenenti  a  Paesi
extracomunitari,   o   che   comunque   abbiano   con  essi  rapporti
amministrativi,   debbono   presentare    apposita    richiesta    di
autorizzazione.