IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, con il quale e' stato emanato il regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia; Ritenuta la necessita' di dettare apposite istruzioni per l'applicazione del citato regolamento; Ordina: Art. 1. Destinatari 1. Destinatari della presente ordinanza sono i cittadini e gli enti che intendono istituire o gestire in territorio italiano scuole straniere di ogni ordine e grado e organismi stranieri i cui fini statutari siano diretti prevalentemente allo svolgimento di attivita' didattiche o educative. 2. I cittadini ed enti di cui al comma 1, appartenenti all'Unione europea, debbono presentare una denuncia di inizio dell'attivita' attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. 3. I cittadini ed enti, di cui al comma 1, appartenenti a Paesi extra comunitari, debbono presentare apposita richiesta di autorizzazione. 4. I cittadini ed enti italiani, che intendono istituire o gestire scuole e organismi di tipo didattico o educativo indirettamente promossi o controllati da cittadini o enti appartenenti all'Unione europea, o che comunque abbiano con essi rapporti amministrativi, debbono presentare una denuncia di inizio dell'attivita' attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. 5. I cittadini ed enti italiani, che intendano istituire o gestire scuole e organismi di tipo didattico o educativo indirettamente promossi o controllati da cittadini o enti appartenenti a Paesi extracomunitari, o che comunque abbiano con essi rapporti amministrativi, debbono presentare apposita richiesta di autorizzazione.