Alle    camere    di    commercio,
                                  industria,      artigianato       e
                                  agricoltura
                                  All'Unioncamere
                              PREMESSA
  L'art.   3-ter   del  decreto-legge  18  settembre  1995,  n.  381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n.  480,
recante:  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di finanziamento delle
camere di commercio", ha autorizzato la Cassa depositi e  prestiti  a
concedere  mutui  alle  camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e all'Unioncamere, per interventi a favore delle imprese,
ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  Considerato che i settori di intervento delle camere  di  commercio
non  coincidono  a pieno con l'ordinario campo di attivita' di questo
Istituto, per dare concreta attuazione alla norma si rende necessario
raccordare l'ordinamento camerale con le  finalita'  pubbliche  della
Cassa depositi e prestiti.
  La  presente circolare mira dunque a portare a conoscenza dei nuovi
enti mutuatari le condizioni fondamentali per accedere al credito  di
questo Istituto.
  Per quanto non esplicitamente esaminato, si richiamano comunque, in
quanto  compatibili,  le  norme del decreto del Ministro del tesoro 1
dicembre  1995  e  la  circolare  generale  n.  1207/96  (supplemento
ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1996, n. 15).
                       1. I SOGGETTI MUTUATARI
  Gli   enti   mutuatari   della   Cassa  depositi  e  prestiti  sono
tassativamente indicati da norme di  legge;  non  e'  ammessa  alcuna
estensione analogica.
  Tale presupposto condiziona anche l'intervento a favore del sistema
camerale, in quanto possono usufruire dei finanziamenti-Cassa solo le
"camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura"  e
l'"Unioncamere" e non le altre articolazioni  del  settore  (aziende,
unioni regionali, ecc.).
                     2. I SETTORI Dl INTERVENTO
  Tenuto conto delle disposizioni che disciplinano l'ambito oggettivo
dell'intervento  della  Cassa  depositi  e  prestiti, i finanziamenti
della specie sono diretti alla realizzazione di opere  ed  interventi
connessi alle finalita' proprie degli enti mutuatari.
  In particolare:
   acquisizione  di aree e costruzione di strutture ed infrastrutture
da acquisire al patrimonio dell'ente mutuatario;
   manutenzione   straordinaria   e   ristrutturazione    dei    beni
patrimoniali dell'ente;
   acquisizione  di immobili, a condizione che siano gia' costruiti e
vengano  destinati  ad  attivita'  connesse  alle  finalita'  proprie
dell'ente mutuatario;
   attrezzature  e  beni  specificatamente  destinati  alle attivita'
istituzionali proprie dell'ente.
  E'  pertanto esclusa la concessione di mutui diretti al reperimento
di  mezzi  finanziari  da  versare  ad  altri  enti   a   titolo   di
"contribuzione"  o  necessari  ad  assicurare la "partecipazione" dei
mutuatari al capitale di altri soggetti, ancorche' pubblici.
                          3. LE CONDIZIONI
Plafond annuale.
  3.1. La  legge  mette  a  disposizione  del  sistema  camerale  300
miliardi di lire per ciascun anno.
  La Cassa depositi e prestiti procede ad impegnare tale stanziamento
secondo  l'ordine  cronologico  di  arrivo  delle  domande  di mutuo,
debitamente documentate.
  Per richieste di  importo  particolarmente  elevato,  la  Cassa  si
riserva    la    facolta'   di   acquisire   il   preventivo   parere
dell'Unioncamere.
 Tasso e durata.
  3.2. Il tasso di interesse attualmente in vigore e' del 9 per cento
annuo; la durata massima dei mutui e' ventennale.
Ammortamento.
  3.3. I mutui concessi dalla Cassa vengono posti in ammortamento dal
primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' avvenuta  la
concessione  -  analogamente a quanto previsto per gli altri istituti
di credito - indipendentemente dall'erogazione parziale o totale  dei
mutui stessi.
  Il   decreto-legge   27  ottobre  1995,  n.  444,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.  539,  introduce  una
nuova  ed  alternativa  modalita'  di  ammortamento  del  mutuo,  che
consente,  su  richiesta  dell'ente  mutuatario,  di  far   decorrere
l'ammortamento  dal  1  gennaio  del secondo anno successivo a quello
della concessione. Si precisa che tale istanza deve essere  contenuta
nella  stessa  domanda  di mutuo, per consentire a questo Istituto di
predisporre l'adesione di massima ed  il  piano  di  ammortamento  in
maniera conforme alla richiesta.
  In  via eccezionale, e' possibile accettare istanze di differimento
avanzate dagli enti mutuatari in un momento successivo a quello della
domanda  di  mutuo,  nel  periodo  intercorrente   tra   la   formale
concessione  e  l'inizio dell'ammortamento originariamente stabilito.
In tali ipotesi la domanda deve comunque pervenire all'Istituto entro
e  non  oltre  il  30  settembre   dell'anno   di   concessione   del
finanziamento,   per   consentire  il  perfezionamento  dei  relativi
adempimenti in data anteriore a quella di chiusura  delle  operazioni
di rettifica dei ruoli di riscossione.
Interessi di preammortamento.
  3.4.  Sulle  somministrazioni  effettuate nel periodo intercorrente
tra  la  data  della  concessione  del  mutuo  e  quella  dell'inizio
dell'ammortamento,     vengono    calcolati    gli    interessi    di
preammortamento, dalla data di valuta  del  mandato  al  31  dicembre
successivo, allo stesso tasso di concessione.
  Gli  interessi  vengono  accantonati e sommati a fine anno; il loro
importo viene posto in riscossione  unitamente  alla  prima  rata  di
ammortamento ed agli ulteriori interessi maturati.
  Gli  interessi  di preammortamento riferiti alla nuova modalita' di
ammortamento, secondo quanto disposto dal decreto-legge n.  444/1995,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539,
maturano, allo stesso tasso di  concessione,  dalla  data  di  valuta
della  somministrazione  al 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio
dell'ammortamento e sono corrisposti alle scadenze del 31 dicembre di
ogni anno di preammortamento.
 Rate.
  3.5.  Il  pagamento delle rate di ammortamento del mutuo avviene in
due rate  semestrali  posticipate  costanti  (scadenze  30  giugno-31
dicembre)  comprensive di capitale ed interesse (impegno annuale pari
al capitale mutuato x 0,10868 su ipotesi di mutuo ventennale).
  Il senso dell'ultimo  capoverso  dell'art.  3-ter  della  legge  n.
480/1995  - di infelice formulazione - risulta chiarito dai resoconti
parlamentari,  dai  quali  emerge  che  il  parere  favorevole  della
commissione Bilancio e' stato espresso "restando inteso che l'art. 3-
ter  va  interpretato nel senso che non solo gli oneri per interessi,
ma tutti gli oneri di ammortamento dei mutui, restano a carico  delle
camere di commercio".
Interessi di mora.
  3.6.  In  caso  di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi di
mora, a decorrere dal giorno successivo  alla  scadenza  del  termine
sino  a  quello  dell'effettivo versamento, ad un saggio superiore di
cinque punti percentuali a quello  vigente  per  la  concessione  dei
mutui.
Retrocessione parziale di quote di ammortamento su
  somme non somministrate.
  3.7.  Dopo  l'inizio  dell'ammortamento,  sul  capitale  rimasto da
somministrare, la Cassa eroga, con cadenza annuale, il  2  per  cento
annuo quale parziale retrocessione della rata di ammortamento pagata.
                           4. LA GARANZIA
  E'  di tutta evidenza l'impropria formulazione della norma in esame
in materia di garanzia dei mutui, laddove prescrive che la stessa sia
costituita da "fidejussione delle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura o dell'Unioncamere, anche mediante rilascio
di garanzie reali".
  Considerata dunque l'impraticabilita' di una soluzione strettamente
aderente  al  testo dell'art. 3-ter della legge n. 480/1995, la Cassa
ritiene di poter far ricorso - con opportuni adattamenti - al sistema
delle garanzie gia' ampiamente praticato per le S.p.a.  a  prevalente
capitale pubblico locale.
  Anche  le  camere di commercio e l'Unioncamere possono pertanto far
ricorso al mandato irrevocabile-delega di pagamento.
  All'istituto di  credito,  cui  affluiscono  le  entrate  dell'ente
mutuatario,  deve  dunque  essere  conferito,  con atto negoziale, il
mandato irrevocabile per il  pagamento  "pro  solvendo"  e  non  "pro
soluto"  delle  rate  alle  rispettive  scadenze,  con  l'impegno  ad
anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate  al
pagamento delle rate non fossero sufficienti.
  La  delega  di  pagamento-mandato  irrevocabile,  rilasciata  sulle
entrate effettive dell'ente, deve essere sottoscritta dal suo  legale
rappresentante ed accettata dall'istituto bancario mandatario nei cui
confronti, in caso di ritardo nel pagamento, e' applicabile la mora.
  Sempre  ai fini della garanzia, la Cassa pone quale presupposto del
suo   intervento   in   favore   delle   camere   di   commercio    e
dell'Unioncamere,  la condizione che i bilanci del biennio precedente
all'anno di assunzione del mutuo non abbiano chiuso in perdita.
  Nella  prima  fase  applicativa,  si  esclude il ricorso a forme di
garanzie reali.
                            5. PROCEDURA
La domanda.
  5.1. La domanda di mutuo, a firma del presidente - indirizzata  per
conoscenza   all'Unioncamere   -  deve  essere  accompagnata  da  una
dichiarazione  del  segretario  generale  attestante   l'approvazione
(qualora  trattasi  di  opera)  del  progetto  da  parte  dell'organo
competente per statuto e  che  il  bene  entrera'  a  far  parte  del
patrimonio dell'Ente.
  Per  l'acquisizione  di  immobili,  la dichiarazione del segretario
deve attestare la  congruita'  del  valore  riconosciuto  al  cespite
dall'ufficio tecnico erariale o da perizia giurata.
  La  prima  richiesta deve essere accompagnata dalla copia autentica
dello statuto e del relativo decreto di approvazione ministeriale.
L'adesione di massima.
  5.2.  L'adesione  di  massima  costituisce  l'accoglimento  in  via
preliminare  dell'istanza  di  mutuo  - con cui dunque si provvede ad
impegnare il plafond di cui al precedente punto 3.1 -, cui  segue  la
formale concessione.
  L'adesione,  con  l'indicazione  della  rata di ammortamento, viene
trasmessa  all'Ente  con  le  istruzioni  utili  all'assunzione   del
finanziamento.
La concessione del mutuo.
  5.3.  La  concessione  del  mutuo  e'  deliberata  dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto, che si riunisce di regola una volta al
mese, sulla base dei seguenti atti:
    a) delibera  di  assunzione  del  mutuo  (in  originale  o  copia
conforme),   adottata   dall'organo   competente  secondo  lo  schema
allegato;
    b)  dichiarazione  del  segretario  generale  della   camera   di
commercio o dell'Unioncamere, ove si attesti che:
    la  delibera  di  assunzione  del  mutuo e' esecutiva a tutti gli
effetti di legge;
    i bilanci del biennio precedente all'anno di assunzione non hanno
chiuso in  perdita  e  che  con  il  rilascio  della  delegazione  di
pagamento  afferente  il  mutuo  in  corso  di  assunzione  risultano
rispettate le vigenti norme in materia di indebitamento;
    c) delega di pagamento-mandato irrevocabile.
  Alla  concessione  del   mutuo,   deliberata   dal   consiglio   di
amministrazione, viene data esecuzione con un provvedimento formale -
"determina"   -  del  direttore  generale  dell'Istituto.  L'atto  di
concessione del mutuo da parte della Cassa non ha  natura  negoziale,
bensi' di provvedimento amministrativo.
  Copie  del provvedimento concessivo e del piano di ammortamento del
mutuo  vengono  inviate  all'ente   mutuatario   e   per   conoscenza
all'Unioncamere.
  Il mutuo, dopo la concessione, e' immediatamente erogabile.
Erogazioni.
  5.4.  I  mutui  della  Cassa  sono erogati in una o piu' soluzioni,
sulla base della documentazione giustificativa di spesa, che  attesta
l'esecuzione  dei  lavori  o  l'acquisizione  delle  forniture  e dei
servizi.
  Per ottenere le erogazioni in conto mutuo, la domanda - a firma del
presidente  -  deve  essere corredata dai documenti giustificativi di
spesa, in originale o in copia conforme debitamente  autenticata,  di
seguito indicati.
Anticipazione 10% su lavori.
  Dichiarazione  del  segretario  dell'Ente circa la data e l'importo
dell'aggiudicazione.
Lavori.
  Certificato di pagamento, redatto e sottoscritto dal direttore  dei
lavori, con riferimento allo stato di avanzamento lavori.
Forniture.
  Fattura.
Competenze professionali.
  Specifica  analitica  delle  voci  e/o prestazioni che concorrono a
determinare la spesa,  sottoscritta  dal  professionista  e  vidimata
dall'ordine professionale competente.
  Per  le  opere  sottoposte  a  valutazione  di  impatto  ambientaIe
(V.I.A.), le relative competenze, vista la  natura  interdisciplinare
della prestazione, vengono spesate sulla base della fattura.
  Per  le  societa'  di  ingegneria,  in  attesa  dell'emanazione del
regolamento di attuazione della legge  n.  109/1994  (c.d.  Merloni),
limitatamente  alla  direzione  lavori  ed  al  collaudo il documento
giustificativo di spesa e' costituito dalla fattura.
Acquisizione immobili o aree.
  Contratto preliminare o definitivo  di  compravendita,  redatto  in
forma pubblica.
  Qualora  sia  stato trasmesso il contratto preliminare, deve essere
data notizia alla Cassa della stipula del contratto definitivo  entro
sei   mesi  dal  pagamento  della  somma  in  conto  mutuo,  pena  la
restituzione, allo scadere del  termine,  di  quanto  erogato  ed  il
pagamento, in caso di ritardo, degli interessi moratori.
Oneri sostenuti per la pubblicita' dei bandi di gara.
  Fattura.
Mandati.
  5.5.  Le  somministrazioni  sono effettuate con mandato della Cassa
depositi  e  prestiti   intestato   all'ente   mutuatario,   mediante
accreditamento   alla   contabilita'  speciale  di  tesoreria  unica,
sottoconto  infruttifero,  aperta  presso  la  sezione  di  tesoreria
provinciale,   ovvero  mediante  accreditamento  sul  conto  corrente
bancario.
  Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 13 della legge  n.  197/1983,
non  sono  ammessi  sequestri,  opposizioni o altri impedimenti sulle
delegazioni  di  pagamento  rilasciate  dagli  enti   mutuatari   per
l'ammortamento  dei  prestiti  concessi  dalla  Cassa,  sui  prestiti
stessi,   nonche'   sui   mandati   di   pagamento   fino    all'atto
dell'erogazione delle relative somme, da parte dell'Ente mutuatario a
favore   dei  legittimi  creditori  finali,  quali  risultanti  dalla
documentazione giustificativa  di  spesa  allegata  alla  domanda  di
somministrazione.
  Ai  sensi della stessa norma, gli atti compiuti in difformita' sono
nulli e improduttivi di qualsiasi  effetto  sospensivo.  La  nullita'
deve essere rilevata d'ufficio dall'autorita' giudiziaria.
Imposta di bollo.
  5.6.  In  osservanza  della  vigente  normativa  sui bollo, che non
prevede esenzione alcuna per le camere di commercio e  l'Unioncamere,
gli atti (la domanda di mutuo corredata dell'attestazione di rito, la
delibera  di  assunzione  del mutuo, l'attestazione del segretario ai
fini della concessione, le delegazioni di pagamento,  le  istanze  di
erogazione   e,   comunque,   tutti   gli   atti  in  copia  conforme
all'originale) dovranno essere prodotti in bollo.
                                       Il direttore generale: FALCONE