Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura All'Unioncamere PREMESSA L'art. 3-ter del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio", ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'Unioncamere, per interventi a favore delle imprese, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Considerato che i settori di intervento delle camere di commercio non coincidono a pieno con l'ordinario campo di attivita' di questo Istituto, per dare concreta attuazione alla norma si rende necessario raccordare l'ordinamento camerale con le finalita' pubbliche della Cassa depositi e prestiti. La presente circolare mira dunque a portare a conoscenza dei nuovi enti mutuatari le condizioni fondamentali per accedere al credito di questo Istituto. Per quanto non esplicitamente esaminato, si richiamano comunque, in quanto compatibili, le norme del decreto del Ministro del tesoro 1 dicembre 1995 e la circolare generale n. 1207/96 (supplemento ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1996, n. 15). 1. I SOGGETTI MUTUATARI Gli enti mutuatari della Cassa depositi e prestiti sono tassativamente indicati da norme di legge; non e' ammessa alcuna estensione analogica. Tale presupposto condiziona anche l'intervento a favore del sistema camerale, in quanto possono usufruire dei finanziamenti-Cassa solo le "camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e l'"Unioncamere" e non le altre articolazioni del settore (aziende, unioni regionali, ecc.). 2. I SETTORI Dl INTERVENTO Tenuto conto delle disposizioni che disciplinano l'ambito oggettivo dell'intervento della Cassa depositi e prestiti, i finanziamenti della specie sono diretti alla realizzazione di opere ed interventi connessi alle finalita' proprie degli enti mutuatari. In particolare: acquisizione di aree e costruzione di strutture ed infrastrutture da acquisire al patrimonio dell'ente mutuatario; manutenzione straordinaria e ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'ente; acquisizione di immobili, a condizione che siano gia' costruiti e vengano destinati ad attivita' connesse alle finalita' proprie dell'ente mutuatario; attrezzature e beni specificatamente destinati alle attivita' istituzionali proprie dell'ente. E' pertanto esclusa la concessione di mutui diretti al reperimento di mezzi finanziari da versare ad altri enti a titolo di "contribuzione" o necessari ad assicurare la "partecipazione" dei mutuatari al capitale di altri soggetti, ancorche' pubblici. 3. LE CONDIZIONI Plafond annuale. 3.1. La legge mette a disposizione del sistema camerale 300 miliardi di lire per ciascun anno. La Cassa depositi e prestiti procede ad impegnare tale stanziamento secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande di mutuo, debitamente documentate. Per richieste di importo particolarmente elevato, la Cassa si riserva la facolta' di acquisire il preventivo parere dell'Unioncamere. Tasso e durata. 3.2. Il tasso di interesse attualmente in vigore e' del 9 per cento annuo; la durata massima dei mutui e' ventennale. Ammortamento. 3.3. I mutui concessi dalla Cassa vengono posti in ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' avvenuta la concessione - analogamente a quanto previsto per gli altri istituti di credito - indipendentemente dall'erogazione parziale o totale dei mutui stessi. Il decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, introduce una nuova ed alternativa modalita' di ammortamento del mutuo, che consente, su richiesta dell'ente mutuatario, di far decorrere l'ammortamento dal 1 gennaio del secondo anno successivo a quello della concessione. Si precisa che tale istanza deve essere contenuta nella stessa domanda di mutuo, per consentire a questo Istituto di predisporre l'adesione di massima ed il piano di ammortamento in maniera conforme alla richiesta. In via eccezionale, e' possibile accettare istanze di differimento avanzate dagli enti mutuatari in un momento successivo a quello della domanda di mutuo, nel periodo intercorrente tra la formale concessione e l'inizio dell'ammortamento originariamente stabilito. In tali ipotesi la domanda deve comunque pervenire all'Istituto entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di concessione del finanziamento, per consentire il perfezionamento dei relativi adempimenti in data anteriore a quella di chiusura delle operazioni di rettifica dei ruoli di riscossione. Interessi di preammortamento. 3.4. Sulle somministrazioni effettuate nel periodo intercorrente tra la data della concessione del mutuo e quella dell'inizio dell'ammortamento, vengono calcolati gli interessi di preammortamento, dalla data di valuta del mandato al 31 dicembre successivo, allo stesso tasso di concessione. Gli interessi vengono accantonati e sommati a fine anno; il loro importo viene posto in riscossione unitamente alla prima rata di ammortamento ed agli ulteriori interessi maturati. Gli interessi di preammortamento riferiti alla nuova modalita' di ammortamento, secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 444/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, maturano, allo stesso tasso di concessione, dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti alle scadenze del 31 dicembre di ogni anno di preammortamento. Rate. 3.5. Il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo avviene in due rate semestrali posticipate costanti (scadenze 30 giugno-31 dicembre) comprensive di capitale ed interesse (impegno annuale pari al capitale mutuato x 0,10868 su ipotesi di mutuo ventennale). Il senso dell'ultimo capoverso dell'art. 3-ter della legge n. 480/1995 - di infelice formulazione - risulta chiarito dai resoconti parlamentari, dai quali emerge che il parere favorevole della commissione Bilancio e' stato espresso "restando inteso che l'art. 3- ter va interpretato nel senso che non solo gli oneri per interessi, ma tutti gli oneri di ammortamento dei mutui, restano a carico delle camere di commercio". Interessi di mora. 3.6. In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a quello dell'effettivo versamento, ad un saggio superiore di cinque punti percentuali a quello vigente per la concessione dei mutui. Retrocessione parziale di quote di ammortamento su somme non somministrate. 3.7. Dopo l'inizio dell'ammortamento, sul capitale rimasto da somministrare, la Cassa eroga, con cadenza annuale, il 2 per cento annuo quale parziale retrocessione della rata di ammortamento pagata. 4. LA GARANZIA E' di tutta evidenza l'impropria formulazione della norma in esame in materia di garanzia dei mutui, laddove prescrive che la stessa sia costituita da "fidejussione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dell'Unioncamere, anche mediante rilascio di garanzie reali". Considerata dunque l'impraticabilita' di una soluzione strettamente aderente al testo dell'art. 3-ter della legge n. 480/1995, la Cassa ritiene di poter far ricorso - con opportuni adattamenti - al sistema delle garanzie gia' ampiamente praticato per le S.p.a. a prevalente capitale pubblico locale. Anche le camere di commercio e l'Unioncamere possono pertanto far ricorso al mandato irrevocabile-delega di pagamento. All'istituto di credito, cui affluiscono le entrate dell'ente mutuatario, deve dunque essere conferito, con atto negoziale, il mandato irrevocabile per il pagamento "pro solvendo" e non "pro soluto" delle rate alle rispettive scadenze, con l'impegno ad anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti. La delega di pagamento-mandato irrevocabile, rilasciata sulle entrate effettive dell'ente, deve essere sottoscritta dal suo legale rappresentante ed accettata dall'istituto bancario mandatario nei cui confronti, in caso di ritardo nel pagamento, e' applicabile la mora. Sempre ai fini della garanzia, la Cassa pone quale presupposto del suo intervento in favore delle camere di commercio e dell'Unioncamere, la condizione che i bilanci del biennio precedente all'anno di assunzione del mutuo non abbiano chiuso in perdita. Nella prima fase applicativa, si esclude il ricorso a forme di garanzie reali. 5. PROCEDURA La domanda. 5.1. La domanda di mutuo, a firma del presidente - indirizzata per conoscenza all'Unioncamere - deve essere accompagnata da una dichiarazione del segretario generale attestante l'approvazione (qualora trattasi di opera) del progetto da parte dell'organo competente per statuto e che il bene entrera' a far parte del patrimonio dell'Ente. Per l'acquisizione di immobili, la dichiarazione del segretario deve attestare la congruita' del valore riconosciuto al cespite dall'ufficio tecnico erariale o da perizia giurata. La prima richiesta deve essere accompagnata dalla copia autentica dello statuto e del relativo decreto di approvazione ministeriale. L'adesione di massima. 5.2. L'adesione di massima costituisce l'accoglimento in via preliminare dell'istanza di mutuo - con cui dunque si provvede ad impegnare il plafond di cui al precedente punto 3.1 -, cui segue la formale concessione. L'adesione, con l'indicazione della rata di ammortamento, viene trasmessa all'Ente con le istruzioni utili all'assunzione del finanziamento. La concessione del mutuo. 5.3. La concessione del mutuo e' deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, che si riunisce di regola una volta al mese, sulla base dei seguenti atti: a) delibera di assunzione del mutuo (in originale o copia conforme), adottata dall'organo competente secondo lo schema allegato; b) dichiarazione del segretario generale della camera di commercio o dell'Unioncamere, ove si attesti che: la delibera di assunzione del mutuo e' esecutiva a tutti gli effetti di legge; i bilanci del biennio precedente all'anno di assunzione non hanno chiuso in perdita e che con il rilascio della delegazione di pagamento afferente il mutuo in corso di assunzione risultano rispettate le vigenti norme in materia di indebitamento; c) delega di pagamento-mandato irrevocabile. Alla concessione del mutuo, deliberata dal consiglio di amministrazione, viene data esecuzione con un provvedimento formale - "determina" - del direttore generale dell'Istituto. L'atto di concessione del mutuo da parte della Cassa non ha natura negoziale, bensi' di provvedimento amministrativo. Copie del provvedimento concessivo e del piano di ammortamento del mutuo vengono inviate all'ente mutuatario e per conoscenza all'Unioncamere. Il mutuo, dopo la concessione, e' immediatamente erogabile. Erogazioni. 5.4. I mutui della Cassa sono erogati in una o piu' soluzioni, sulla base della documentazione giustificativa di spesa, che attesta l'esecuzione dei lavori o l'acquisizione delle forniture e dei servizi. Per ottenere le erogazioni in conto mutuo, la domanda - a firma del presidente - deve essere corredata dai documenti giustificativi di spesa, in originale o in copia conforme debitamente autenticata, di seguito indicati. Anticipazione 10% su lavori. Dichiarazione del segretario dell'Ente circa la data e l'importo dell'aggiudicazione. Lavori. Certificato di pagamento, redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori, con riferimento allo stato di avanzamento lavori. Forniture. Fattura. Competenze professionali. Specifica analitica delle voci e/o prestazioni che concorrono a determinare la spesa, sottoscritta dal professionista e vidimata dall'ordine professionale competente. Per le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientaIe (V.I.A.), le relative competenze, vista la natura interdisciplinare della prestazione, vengono spesate sulla base della fattura. Per le societa' di ingegneria, in attesa dell'emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 109/1994 (c.d. Merloni), limitatamente alla direzione lavori ed al collaudo il documento giustificativo di spesa e' costituito dalla fattura. Acquisizione immobili o aree. Contratto preliminare o definitivo di compravendita, redatto in forma pubblica. Qualora sia stato trasmesso il contratto preliminare, deve essere data notizia alla Cassa della stipula del contratto definitivo entro sei mesi dal pagamento della somma in conto mutuo, pena la restituzione, allo scadere del termine, di quanto erogato ed il pagamento, in caso di ritardo, degli interessi moratori. Oneri sostenuti per la pubblicita' dei bandi di gara. Fattura. Mandati. 5.5. Le somministrazioni sono effettuate con mandato della Cassa depositi e prestiti intestato all'ente mutuatario, mediante accreditamento alla contabilita' speciale di tesoreria unica, sottoconto infruttifero, aperta presso la sezione di tesoreria provinciale, ovvero mediante accreditamento sul conto corrente bancario. Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 197/1983, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti mutuatari per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa, sui prestiti stessi, nonche' sui mandati di pagamento fino all'atto dell'erogazione delle relative somme, da parte dell'Ente mutuatario a favore dei legittimi creditori finali, quali risultanti dalla documentazione giustificativa di spesa allegata alla domanda di somministrazione. Ai sensi della stessa norma, gli atti compiuti in difformita' sono nulli e improduttivi di qualsiasi effetto sospensivo. La nullita' deve essere rilevata d'ufficio dall'autorita' giudiziaria. Imposta di bollo. 5.6. In osservanza della vigente normativa sui bollo, che non prevede esenzione alcuna per le camere di commercio e l'Unioncamere, gli atti (la domanda di mutuo corredata dell'attestazione di rito, la delibera di assunzione del mutuo, l'attestazione del segretario ai fini della concessione, le delegazioni di pagamento, le istanze di erogazione e, comunque, tutti gli atti in copia conforme all'originale) dovranno essere prodotti in bollo. Il direttore generale: FALCONE