In armonia con il diritto comunitario, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ha accolto il principio della liberta' di stabilimento di succursali da parte delle banche in Italia e in altri paesi dell'Unione Europea (UE). Le scelte in tema di articolazione territoriale rappresentano un aspetto rilevante dell'attivita' dell'imprenditore bancario. Tali scelte vanno effettuate perseguendo le strategie di posizionamento sul mercato che l'impresa si e' prefissata, congiuntamente con gli obiettivi di redditivita' e di efficienza e nel rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario. Le banche e le societa' capogruppo di gruppi bancari valutano la convenienza economica dello stabilimento di succursali tenendo conto, in particolare, dell'impatto sulla struttura dei costi e della capacita' dell'assetto organizzativo di sostenere un eventuale ampliamento della rete. Per i gruppi bancari, e' compito della capogruppo integrare le strategie di crescita delle singole banche appartenenti al gruppo. Con il presente atto sono emanate le istruzioni di vigilanza in materia di: succursali e uffici di rappresentanza di banche italiane in Italia e all'estero e di banche extracomunitarie in Italia. Viene, inoltre, disciplinata l'apertura di succursali in paesi comunitari di societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento e l'attivita' bancaria fuori sede. La nuova normativa secondaria recepisce i principi contenuti nella seconda direttiva di coordinamento bancario per quanto attiene agli insediamenti di banche italiane in paesi europei. Esse, pertanto, possono espandersi e operare su questi mercati in condizioni di parita' con le banche degli altri paesi dell'UE. Succursali in Italia di banche italiane ed extracomunitarie. Le novita' introdotte dalla presente disciplina con riferimento all'articolazione territoriale in Italia riguardano: la definizione di succursale, che viene adeguata alla nozione prevista dall'art. 1 del testo unico; a differenza delle disposizioni vigenti, non rientrano tra le succursali gli sportelli automatici (ATM e POS) presso i quali non e' presente personale della banca; la previsione dell'autorizzazione esplicita, anziche' del "silenzio-assenso", per l'apertura di succursali di banche non dotate dei requisiti patrimoniali minimi richiesti per la costituzione di banche; la disciplina dei trasferimenti, relativamente alla quale viene abolita la procedura del silenzio assenso; i trasferimenti vengono dunque regolati come chiusura di una precedente succursale e apertura di una nuova succursale. L'apertura di nuove succursali da parte di banche extracomunitarie gia' operanti in Italia e' consentita previa autorizzazione della Banca d'Italia. Succursali di banche italiane in paesi esteri. L'apertura di succursali di banche italiane in paesi comunitari richiede una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, che puo' intervenire vietando l'apertura di una nuova succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca interessata o del gruppo bancario di appartenenza. L'insediamento di succursali in paesi non appartenenti all'UE e' subordinato a un'autorizzazione della Banca d'Italia che - oltre a esaminare la situazione della banca secondo i parametri sopra indicati - verifica che sia garantito il rispetto dei requisiti minimi di vigilanza concordati a Basilea tra i paesi del gruppo dei Dieci. Attivita' bancaria fuori sede. Le presenti istruzioni modificano le disposizioni riguardanti l'attivita' bancaria svolta al di fuori delle succursali. La nuova disciplina amplia il novero delle attivita' che la banca puo' esercitare fuori sede. In particolare, la banca puo' effettuare a domicilio la promozione e il collocamento dei prodotti che offre o puo' offrire presso la succursale utilizzando propri dipendenti e promotori finanziari. La nuova regolamentazione va considerata di interesse generale ed e' quindi applicabile anche alle banche estere operanti in Italia. Uffici di rappresentanza. Considerata la natura non operativa dell'attivita' svolta dagli uffici di rappresentanza, le banche italiane possono insediare senza particolari vincoli questi uffici in Italia e in paesi comunitari. L'autorizzazione della Banca d'Italia e' richiesta per l'apertura di uffici di rappresentanza di banche italiane in paesi extracomunitari e per quelli di banche extracomunitarie in Italia. Segnalazioni. L'inizio effettivo dell'attivita' di succursali e di uffici di rappresentanza e' segnalato alla Banca d'Italia entro cinque giorni, tramite l'invio di un modulo 3 SIOTEC. Tale modello viene inoltre inviato per la chiusura di succursali e di uffici di rappresentanza e per la rettifica dei dati gia' trasmessi (cambi di indirizzo, modifiche CAB, ecc.). Le banche hanno dodici mesi di tempo per provvedere all'apertura delle nuove succursali e degli uffici di rappresentanza. Trascorso tale termine l'autorizzazione si intende decaduta. Su motivata richiesta la Banca d'Italia puo' consentire un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a sei mesi. Il mod. 3 SIOTEC viene inviato dalle banche italiane per le iniziative di articolazione territoriale da queste promosse sia in Italia sia in paesi esteri, nonche' dalle banche extracomunitarie che intendono insediarsi in Italia. Disposizioni transitorie. Le disposizioni in materia di cessione di sportelli bancari rimangono in vigore, in via transitoria, in attesa di istruzioni di vigilanza che diano attuazione all'art. 58 del testo unico in tema di cessioni di rapporti giuridici a banche. Le presenti istruzioni sostituiscono l'attuale capitolo IV delle istruzioni di vigilanza (parte riservata agli enti creditizi) in materia di "organizzazione territoriale delle aziende di credito". Le presenti istruzioni saranno, inoltre, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione. Il Governatore: FAZIO