In  armonia con il diritto comunitario, il testo unico delle leggi
in materia bancaria  e  creditizia  ha  accolto  il  principio  della
liberta'  di  stabilimento  di  succursali  da  parte delle banche in
Italia e in altri paesi dell'Unione Europea (UE).
   Le scelte in tema di articolazione territoriale  rappresentano  un
aspetto  rilevante  dell'attivita'  dell'imprenditore  bancario. Tali
scelte vanno effettuate perseguendo le  strategie  di  posizionamento
sul  mercato  che  l'impresa si e' prefissata, congiuntamente con gli
obiettivi di redditivita'  e  di  efficienza  e  nel  rispetto  delle
condizioni di equilibrio finanziario.
   Le  banche  e le societa' capogruppo di gruppi bancari valutano la
convenienza economica dello stabilimento di succursali tenendo conto,
in particolare,  dell'impatto  sulla  struttura  dei  costi  e  della
capacita'   dell'assetto  organizzativo  di  sostenere  un  eventuale
ampliamento della rete.
   Per i gruppi bancari, e' compito  della  capogruppo  integrare  le
strategie di crescita delle singole banche appartenenti al gruppo.
   Con  il  presente  atto sono emanate le istruzioni di vigilanza in
materia di: succursali e uffici di rappresentanza di banche  italiane
in Italia e all'estero e di banche extracomunitarie in Italia. Viene,
inoltre, disciplinata l'apertura di succursali in paesi comunitari di
societa'  finanziarie  ammesse  al mutuo riconoscimento e l'attivita'
bancaria fuori sede.
   La nuova normativa secondaria recepisce i principi contenuti nella
seconda direttiva di coordinamento bancario per quanto  attiene  agli
insediamenti  di  banche  italiane  in paesi europei. Esse, pertanto,
possono espandersi e operare  su  questi  mercati  in  condizioni  di
parita' con le banche degli altri paesi dell'UE.
Succursali in Italia di banche italiane ed extracomunitarie.
   Le  novita'  introdotte  dalla presente disciplina con riferimento
all'articolazione territoriale in Italia riguardano:
    la definizione di succursale, che  viene  adeguata  alla  nozione
prevista dall'art. 1 del testo unico; a differenza delle disposizioni
vigenti,  non  rientrano  tra  le succursali gli sportelli automatici
(ATM e POS) presso i quali non e' presente personale della banca;
    la  previsione  dell'autorizzazione   esplicita,   anziche'   del
"silenzio-assenso", per l'apertura di succursali di banche non dotate
dei  requisiti  patrimoniali  minimi richiesti per la costituzione di
banche;
    la disciplina dei trasferimenti, relativamente alla  quale  viene
abolita  la  procedura  del silenzio assenso; i trasferimenti vengono
dunque regolati come chiusura di una precedente succursale e apertura
di una nuova succursale.
   L'apertura di nuove succursali da parte di banche extracomunitarie
gia' operanti in Italia e'  consentita  previa  autorizzazione  della
Banca d'Italia.
Succursali di banche italiane in paesi esteri.
   L'apertura  di  succursali  di banche italiane in paesi comunitari
richiede una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia,  che  puo'
intervenire  vietando  l'apertura  di una nuova succursale per motivi
attinenti  all'adeguatezza  delle  strutture  organizzative  o  della
situazione   finanziaria,   economica   e  patrimoniale  della  banca
interessata o del gruppo bancario di appartenenza.
   L'insediamento  di  succursali in paesi non appartenenti all'UE e'
subordinato a un'autorizzazione della Banca d'Italia che  -  oltre  a
esaminare  la  situazione  della  banca  secondo  i  parametri  sopra
indicati - verifica che  sia  garantito  il  rispetto  dei  requisiti
minimi  di  vigilanza concordati a Basilea tra i paesi del gruppo dei
Dieci.
Attivita' bancaria fuori sede.
   Le presenti  istruzioni  modificano  le  disposizioni  riguardanti
l'attivita' bancaria svolta al di fuori delle succursali.
   La  nuova disciplina amplia il novero delle attivita' che la banca
puo' esercitare fuori sede. In particolare, la banca puo'  effettuare
a  domicilio la promozione e il collocamento dei prodotti che offre o
puo' offrire presso la succursale  utilizzando  propri  dipendenti  e
promotori  finanziari.  La  nuova  regolamentazione va considerata di
interesse generale ed e' quindi applicabile anche alle banche  estere
operanti in Italia.
Uffici di rappresentanza.
   Considerata  la  natura  non operativa dell'attivita' svolta dagli
uffici di rappresentanza, le banche italiane possono insediare  senza
particolari vincoli questi uffici in Italia e in paesi comunitari.
   L'autorizzazione  della Banca d'Italia e' richiesta per l'apertura
di  uffici  di   rappresentanza   di   banche   italiane   in   paesi
extracomunitari e per quelli di banche extracomunitarie in Italia.
Segnalazioni.
   L'inizio  effettivo  dell'attivita'  di  succursali e di uffici di
rappresentanza e' segnalato alla Banca d'Italia entro cinque  giorni,
tramite  l'invio  di  un  modulo 3 SIOTEC. Tale modello viene inoltre
inviato per la chiusura di succursali e di uffici di rappresentanza e
per la  rettifica  dei  dati  gia'  trasmessi  (cambi  di  indirizzo,
modifiche CAB, ecc.).
   Le  banche  hanno dodici mesi di tempo per provvedere all'apertura
delle nuove succursali e degli uffici  di  rappresentanza.  Trascorso
tale  termine  l'autorizzazione  si  intende  decaduta.  Su  motivata
richiesta la Banca d'Italia puo' consentire un  limitato  periodo  di
proroga, di norma non superiore a sei mesi.
   Il  mod.  3  SIOTEC  viene  inviato  dalle  banche italiane per le
iniziative di articolazione territoriale da queste  promosse  sia  in
Italia sia in paesi esteri, nonche' dalle banche extracomunitarie che
intendono insediarsi in Italia.
Disposizioni transitorie.
   Le  disposizioni  in  materia  di  cessione  di  sportelli bancari
rimangono in vigore, in via transitoria, in attesa di  istruzioni  di
vigilanza che diano attuazione all'art. 58 del testo unico in tema di
cessioni di rapporti giuridici a banche.
   Le  presenti  istruzioni sostituiscono l'attuale capitolo IV delle
istruzioni di vigilanza (parte  riservata  agli  enti  creditizi)  in
materia di "organizzazione territoriale delle aziende di credito".
   Le presenti istruzioni saranno, inoltre, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana e entreranno in vigore decorsi
quindici giorni dalla data della loro pubblicazione.
                                                Il Governatore: FAZIO