IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni  per  formazione  del  bilancio   dello   Stato   (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento, anche  attraverso  l'emissione  di  certificati  di
credito  del  Tesoro,  di  durata  non  superiore  a dodici anni, con
l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  tra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Visto il decreto-legge 23 gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni
in  materia  di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini  per  la  definizione  agevolata  delle
situazioni  e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e  conti
correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  10,  primo  e  secondo comma, del
suindicato decreto-legge n. 16 del 1993, il quale stabilisce che  per
l'estinzione   dei   crediti   risultanti  dalla  liquidazione  delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali  dell'imposta
sul  valore  aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il
31 dicembre 1985, il cui ammontare, al  netto  degli  interessi,  non
risulta  inferiore  a  lire  100  milioni  per ciascuna imposta e per
ciascun periodo di imposta,  si  provvede  mediante  assegnazione  ai
creditori di titoli di Stato aventi libera circolazione;
  Visto, altresi', l'art. 11 del citato decreto-legge n. 16 del 1993,
con cui si stabilisce che:
   le  disposizioni  dei  menzionati  commi  1  e  2  dell'art. 10 si
applicano all'estinzione dei crediti  risultanti  dalla  liquidazione
delle   dichiarazioni  dei  redditi  e  delle  dichiarazioni  annuali
dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1  dell'art.  10,
relativi  ai  periodi  di  imposta  chiusi entro il 31 dicembre 1986,
nonche' all'estinzione dei crediti di cui al  comma  1  del  medesimo
art.  11  (contribuenti  titolari  di  crediti per imposta sul valore
aggiunto relativi all'anno 1992);
   la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993;
   le  operazioni  di  riscontro devono essere completate entro il 30
giugno 1993;
   gli interessi relativi a ciascun credito, devono essere  computati
al 31 dicembre 1993;
   il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994;
   l'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire
7.500  miliardi  con  imputazione  della  relativa  spesa ad apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
l'anno finanziario 1993;
   il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche,
le  modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre 1993;
 Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del 18 maggio 1992, con cui il Ministro
delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma,  del
decreto-legge  26 marzo 1992, n. 244, piu' volte reiterato, da ultimo
con il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare  le
modalita'  di  presentazione  delle  richieste  e le procedure per la
rilevazione dei crediti che possono  essere  oggetto  di  estinzione,
stabilendo,  fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro
un esemplare degli elenchi riepilogativi -  recanti  l'ammontare  dei
crediti da estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso;
  Visto  il proprio decreto n. 101221 dell'8 ottobre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993, con il quale  si
e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli medesimi;
  Visti  i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state
disposte emissioni di certificati  di  credito  del  Tesoro  per  gli
importi di seguito indicati, ad estinzione di crediti d'imposta, come
previsto dalla citata normativa:
   decreto   ministeriale   n.  101410  in  data  17  dicembre  1993,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  304  (supplemento)  del  29
dicembre 1993; emissione di CCT per nominali L. 2.183.156.000.000, ad
estinzione di crediti d'imposta per L. 2.182.970.607.000;
   decreto ministeriale n. 397563 del 31 marzo 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 89 (supplemento) del 18 aprile 1994; emissione
di CCT per nominali L.  870.592.000.000,  ad  estinzione  di  crediti
d'imposta per L. 869.844.766.000;
   decreto ministeriale n. 397893 del 3 giugno 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  139 del 16 giugno 1994; emissione di CCT per
nominali L. 240.650.000.000, ad estinzione di crediti  d'imposta  per
L. 240.469.144.000;
   decreto ministeriale n. 398200 del 1 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  186 del 10 agosto 1994; emissione di CCT per
nominali L. 399.536.000.000, ad estinzione di crediti  d'imposta  per
L. 399.243.651.000;
   decreto ministeriale n. 593368 del 20 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  84  del 10 aprile 1995; emissione di CCT per
nominali L. 409.137.000.000, ad estinzione di crediti  d'imposta  per
L. 409.061.567.000;
   decreto  ministeriale  n.  786236  del 18 gennaio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1996; emissione di  CCT
per  nominali  L.  36.532.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta
per L. 36.486.368.000;
  Vista  la  lettera  in  data  26  febbraio  1996,  con  la quale il
Ministero delle  finanze,  in  attuazione  dell'art.  11  del  citato
decreto-legge  n.  16 del 1993, ha trasmesso apposito elenco; facente
parte integrante del presente  decreto,  riguardante  duecentotredici
contribuenti,  titolari  di  crediti  per imposte dirette relativi ai
periodi d'imposta 1986 e precedenti e per IVA relativi agli anni 1986
e precedenti e 1992, per un totale di  crediti  ammessi  al  rimborso
pari a L. 205.811.646.000 ed ha, altresi', comunicato che gli importi
inclusi  nel  suddetto elenco inferiori a lire 100 milioni riguardano
somme da rimborsare a titolo  di  interessi  relativi  a  crediti  di
ammontare  superiore  a  tale importo, gia' rimborsati dai competenti
uffici  e  per  i  quali  i  contribuenti  hanno  richiesto  la  sola
liquidazione  degli interessi, cosi' come previsto dal citato decreto
del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, art. 3, secondo comma;
  Ritenuto che  occorre  procedere  all'emissione  di  una  ulteriore
tranche  dei  certificati  di  cui  sopra, per l'importo, debitamente
arrotondato, di L. 205.911.000.000 e che a fronte  del  rilascio  dei
suddetti  titoli  di  Stato  verra'  versato all'entrata del bilancio
statale l'importo  corrispondente  ai  crediti  d'imposta  ammessi  a
rimborso  (L.  205.811.646.000),  nonche'  l'importo di L. 99.354.000
pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare  dei  titoli
emessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e  successive  modificazioni,  e  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  24  marzo  1993,  n.  75,  e'  disposta
l'emissione di una settima tranche  di  certificati  di  credito  del
Tesoro  al  portatore,  per l'importo di nominali L. 205.911.000.000,
alle seguenti condizioni:
   durata: cinque anni;
   godimento: 1 gennaio 1994;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   tasso d'interesse: 9,50% annuo lordo, pagabile posticipatamente il
1 gennaio di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione il 1 gennaio 1999.