IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  19 gennaio 1996, n. 26, che a
partire dagli eventi del 1995, estende  gli  interventi  compensativi
del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la
dichiarazione dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di  declaratoria  della  regione  Abruzzo  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   grandinate del 4 luglio 1995 nella provincia di Teramo;
   grandinate del 21 agosto 1995 nella provincia di Chieti;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
  Considerato che le colture danneggiate nei territori delimitati non
sono ammissibili all'assicurazione agevolata, ai  sensi  dell'art.  9
della predetta legge n. 185/1992;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle produzioni nei sottoelencati  territori  agricoli,  in
cui  possono  trovare  applicazione  le specificate provvidenze della
legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Chieti: grandinate del 21 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art.
3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Bomba;
  Teramo: grandinate del 4 luglio 1995 - provvidenze di cui  all'art.
3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Mosciano
Sant'Angelo, Sant'Omero, Tortoreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 marzo 1996
                                                Il Ministro: LUCHETTI