Alle imprese interessate
                                  All'ABI
                                  All'Assilea
                                  All'Assireme
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Confapi
                                  Alla Confcommercio
                                  Alla Confesercenti
                                  Al Comitato di coordinamento  delle
                                  confederazioni artigiane
  Con  circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995 (supplemento ordinario
n. 156 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del  30  dicembre  1995),  sono
state   fornite   le   indicazioni  necessarie  all'applicazione  del
regolamento  concernente  le  modalita'  e  le   procedure   per   la
concessione   e   l'erogazione   delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive nelle aree  depresse  del  Paese  di  cui  alla  legge  n.
488/1992.  Con la presente circolare si forniscono ulteriori elementi
utili per l'accesso alle agevolazioni.
1. Business plan.
  1.1. In ottemperanza alle prescrizioni formulate dalla  Commissione
dell'U.E.,  in  allegato  al modulo di domanda deve essere presentato
anche un piano aziendale, il business plan, che consenta di  valutare
la validita' tecnico-economico-finanziaria della relativa iniziativa.
Al  fine  di  agevolare  la  redazione  di  detto  business  plan, si
forniscono gli orientamenti di questa amministrazione, validi per  il
primo  anno  di  applicazione  della  normativa,  circa  la  corretta
predisposizione dello stesso.
  1.2.   Detto   piano    aziendale    dovrebbe    essere    composto
convenzionalmente  di  due parti: una prima, descrittiva, concernente
l'impresa (organizzazione, campo di attivita', solidita' finanziaria,
ecc.), l'iniziativa e l'unita'  produttiva  nell'ambito  della  quale
l'iniziativa  medesima  viene realizzata (ragioni che ne giustificano
la  realizzazione,  presupposti  tecnico-economici,  prospettive   di
mercato,  cicli  tecnologici,  ecc.);  una seconda parte, analitica e
numerica,  che,  con  riferimento  all'unita'  produttiva   suddetta,
sviluppi  alcuni  prospetti relativi ai conti economici, ai flussi di
cassa, alle attivita' e passivita', alle fonti ed agli impieghi,  per
ciascun  esercizio,  da  quello  precedente all'avvio a realizzazione
dell'iniziativa a quello di entrata a regime  della  stessa  che,  si
ricorda,  avviene  entro  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in
funzione.
  Per i programmi fino a tre miliardi di lire, promossi dalle imprese
estrattive e manifatturiere, per quelli fino a un miliardo  di  lire,
promossi  dalle imprese di servizi, e per quelli di importo superiore
a  detti  limiti  ma   avviati   a   realizzazione   antecedentemente
all'esercizio  di  presentazione  della  domanda  di agevolazioni nei
termini di cui all'art. 12, comma 3, del  regolamento  o  finalizzati
all'adeguamento  degli  impianti  alle  norme  di  legge  o  che  non
determinano  variazioni  significative  nei  costi   e   nei   ricavi
dell'unita'  produttiva,  il  business plan puo' essere limitato alla
prima parte descrittiva, ritenendosi sufficienti, per quanto riguarda
la seconda parte, i dati economico-finanziari forniti attraverso  gli
specifici prospetti contenuti nel modulo di domanda.
  Per  quanto  concerne  gli  altri  casi,  viceversa, una corretta e
completa redazione del business plan dovrebbe  comprendere  anche  la
seconda parte analitica.
  1.3.  Al  fine  di  agevolare  la  redazione di tale documento e di
consentire criteri di valutazione  uniformi  da  parte  delle  banche
concessionarie,  si  suggerisce inoltre alle imprese interessate allo
sviluppo della seconda parte  del  business  plan  (conti  economici,
flussi  di  cassa, ecc.) di utilizzare almeno i dati di base elencati
nei prospetti di cui all'allegato n. 1,  ferma  restando  la  massima
liberta' per le imprese medesime in merito ai criteri di elaborazione
dei dati stessi e di rappresentazione dell'elaborazione medesima.
  I  citati  prospetti  di  cui  all'allegato  n.  1, compilati dalle
imprese interessate seguendo  le  istruzioni  ivi  riportate,  devono
essere allegati al modulo di domanda insieme al business plan.
  Alcuni  di  tali  dati  sono gia' richiesti attraverso il modulo di
domanda; e' necessario che  essi  vengano  indicati  comunque,  nella
stessa maniera, con i medesimi criteri, le stesse grandezze ed unita'
di misura.
  Resta  fermo  che  tale  richiesta  di  dati  non riveste carattere
imperativo, costituendo una semplice linea guida per la redazione del
business plan medesimo.
2. Criteri di ammissibilita' alle agevolazioni per  le  attivita'  di
trasformazione  dei  prodotti  di  cui al punto G) dell'allegato n. 2
alla circolare 15 dicembre 1995, n. 38522.
 Ferma restando  l'esclusione  dal  cofinanziamento  dell'U.E.  delle
attivita'   di  trasformazione  dei  prodotti  di  cui  al  punto  G)
dell'allegato n. 2 alla circolare 15  dicembre  1995,  n.  38522,  si
forniscono  le  seguenti  precisazioni  in  merito all'ammissibilita'
delle stesse alle sole risorse nazionali.
  I programmi di investimento finalizzati alla tutela dell'ambiente e
conformi alla disciplina comunitaria (G.U. C72  del  10  marzo  1994)
sono ammissibili alle agevolazioni.
  In  base  agli  orientamenti ed alle limitazioni previsti dall'U.E.
(decisione 94/173/CE, pubblicata nella G.U.C.E. del 23 marzo  1994  e
Orientamenti  della  Commissione 96/C 29/03 pubblicati nella G.U.C.E.
del 2 febbraio 1996) per gli aiuti alla trasformazione  dei  prodotti
agricoli,  sono esclusi dalle agevolazioni gli investimenti di cui al
punto 1.2 dell'allegato alla decisione  94/173/CE  della  Commissione
del 22 marzo 1994 (v. allegato n. 2).
  Con  riferimento  alle  divisioni,  ai  gruppi, alle classi ed alle
categorie della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT  '91
di  cui  al  punto  G) dell'allegato n. 2 alla citata circolare, sono
esclusi dalle agevolazioni gli investimenti  che  non  rispettano  le
condizioni specifiche previste ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8,  2.9,  2.10 e 2.11 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22
marzo 1994 (v. allegato n. 2), secondo il seguente dettaglio:
=====================================================================
                                                           Punto
                                                       dell'allegato
        ISTAT '91                                      alla decisione
                                                         94/173/CE
_____________________________________________________________________
15.11.1, limitatamente a:                                  2.10
  produzione di carne fresca non di
    volatili, refrigerata in carcasse;
  produzione di carne fresca non di volatili,
    refrigerata in tagli;
  fusione di grassi commestibili di origine animale;
    lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e
    polveri di carne.
_____________________________________________________________________
15.11.2 (tutta la categoria)                               2.10
_____________________________________________________________________
15.12.1, limitatamente a:                                  2.10
  macellazione di volatili e di conigli;
  preparazione di carne di volatili e di conigli;
  produzione di carne di volatili e di conigli fresca.
_____________________________________________________________________
15.12.2 (tutta la categoria)                               2.10
_____________________________________________________________________
15.13 (tutta la classe)                                    2.10
_____________________________________________________________________
15.3 (tutto il gruppo)                                   2.2 e 2.7
_____________________________________________________________________
15.4 (tutto il gruppo)                                   2.5 e 2.6
_____________________________________________________________________
15.51 (tutta la classe)                                    2.3
_____________________________________________________________________
15.61.1 (tutta la categoria)                               2.1
_____________________________________________________________________
15.61.2, limitatamente a:                                  2.1
  lavorazione del riso: produzione di riso
    semigreggio, lavorato, lucidato, brillato,
    essiccato o convertito. Produzione
    di farina di riso;
  produzione di farina o polvere di legumi da
    granella secchi, di radici o tuberi o di frutta
    a guscio;
  fabbricazione di farina miscelata per prodotti di
    panetteria pasticceria e biscotteria.
_____________________________________________________________________
15.62 (tutta la classe)                                  2.1 e 2.8
_____________________________________________________________________
15.7 (tutto il gruppo)                                     2.1
_____________________________________________________________________
15.83 (tutta la classe)                                    2.8
_____________________________________________________________________
15.89.3, limitatamente alla fabbricazione di aceto         2.11
_____________________________________________________________________
15.92 (tutta la classe)                                    2.11
_____________________________________________________________________
15.93 (tutta la classe)                                    2.11
_____________________________________________________________________
15.97 (tutta la classe)                                    2.1
_____________________________________________________________________
16 (tutta la divisione)                                    2.9
_____________________________________________________________________
  Gli  investimenti nei settori della produzione del sidro e di altri
vini a base di frutta (ISTAT '91: 15.94) e della produzione di  altre
bevande fermentate non distillate (ISTAT '91: 15.95) sono ammissibili
alle agevolazioni.
  In  base  agli orientamenti ed alle limitazioni previsti dalla U.E.
per gli aiuti alla trasformazione  dei  prodotti  nel  settore  della
pesca,  sono  esclusi dalle agevolazioni gli investimenti nell'ambito
della classe 15.20 della Classificazione delle  attivita'  economiche
ISTAT  '91  che  non  rispettano  il  punto  2.4 dell'allegato III al
regolamento CEE n. 3699/93 del 21 dicembre 1993 (v. allegato n. 3).
  Ai  fini  della   concessione   delle   agevolazioni,   il   legale
rappresentante  delle  imprese  che  operano  in  uno  dei settori in
argomento deve sottoscrivere una specifica dichiarazione, secondo  lo
schema  di  cui  all'allegato  n.  4,  attestante la conoscenza delle
normative comunitarie in materia e la  sussistenza  delle  condizioni
oggettive  e soggettive per l'ammissibilita' alle agevolazioni di cui
al punto 2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE del 22 marzo 1994 o
al punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CEE n.  3699/93 del  21
dicembre 1993.
3. Locazione finanziaria.
  Nel  caso  di  iniziativa  realizzata  in  tutto  o in parte con il
sistema della locazione finanziaria, ai fini dell'ammissibilita' alle
agevolazioni  delle  relative  spese,  la  stessa  non  puo'   essere
realizzata  da  piu'  di  una  societa'  locatrice,  che  deve essere
compresa tra gli istituti collaboratori di cui all'art.  1,  comma  3
del  regolamento. Si avverte altresi' che sulla domanda da presentare
alla  societa'  locatrice   dev'essere   comunque   indicata,   quale
destinatario, la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria.
4. Ultimazione ed entrata in funzione del programma di investimenti.
  Con  riferimento  a  quanto  indicato  all'art.  6,  comma  10, del
regolamento, si precisa che la data di entrata in funzione si intende
coincidente con quella di ultimazione del programma o,  nel  caso  di
leasing, con quella di consegna dei beni.
  Nel  caso  in  cui, per uno stesso programma, vengano indicate piu'
date di entrata in funzione, per blocchi funzionalmente autonomi,  e'
l'ultima  di  esse  che  coincide  con  la  data  di  ultimazione. In
quest'ultimo caso l'entrata a regime, disciplinata dall'art. 9, comma
5,  lettera  a),  dello  stesso  regolamento,  deve  avvenire   entro
ventiquattro mesi dall'ultima delle date di entrata in funzione.
5.  Misura  dell'agevolazione  richiesta  rispetto  a  quella massima
consentita.
  Con riferimento alla misura dell'agevolazione richiesta rispetto  a
quella  massima  consentita, da indicare in punti percentuali interi,
in cifre ed in lettere, sul frontespizio del  modulo  di  domanda  ai
fini del calcolo dell'indicatore n. 3 (cfr. punto 6.4 della circolare
n. 38522/95) e della determinazione dell'ammontare delle agevolazioni
concedibili,  si  precisa che nel caso in cui le suddette indicazioni
in cifre ed in lettere siano riferite a percentuali  diverse,  verra'
assunta, ai fini di cui sopra, la misura espressa in lettere.
 6. Acquisto di immobili gia' agevolati.
  Ai  fini  dell'ammissibilita'  delle spese relative all'acquisto di
immobili che abbiano gia' beneficiato di altre agevolazioni nei dieci
anni precedenti, si precisa che detto decennio decorre dalla data  di
entrata  in  funzione  relativa  alla  precedente agevolazione e deve
risultare  completamente  decorso alla data di acquisto dell'immobile
(data della prima fattura).
7. Documentazione da allegare alla domanda di agevolazioni.
  Con riferimento alla documentazione da  allegare  alla  domanda  di
agevolazioni,  di  cui  all'allegato n. 5 alla circolare n. 38522/95,
punti 6 e 7, si precisa che i certificati ivi previsti,  fatto  salvo
quello  relativo  alle ditte individuali, si intendono sostituiti dal
certificato di iscrizione alla sezione ordinaria del  registro  delle
imprese,    comprensivo   delle   notizie   relative   alla   vigenza
dell'impresa.
8. Spese ammissibili relative  alle  domande  ripresentate  ai  sensi
dell'art. 12, comma 1, del regolamento.
  Con  riferimento  al  punto  11.5  della  circolare n. 38522 del 15
dicembre 1995, si precisa  che  l'ammissibilita'  della  spesa  della
domanda  ripresentata  nei  limiti  di quella originaria si riferisce
all'ipotesi di ripresentazione ai sensi dell'art. 12,  comma  1,  del
regolamento  e  non  ai  sensi  dell'art. 5, comma 4, del regolamento
stesso.
9. Istruzioni per la compilazione del modulo di domanda.
  Con riferimento al punto C3 delle istruzioni  per  la  compilazione
del  modulo  di  domanda,  si  conferma  che  l'unita'  di misura ivi
richiamata  deve  essere  espressa  per  unita'  di  tempo   (kg/ora,
tonn/turno,  pezzi/giorno,  ecc.)  e  si  segnala  che la stessa deve
intendersi riferita alla sola produzione massima e non anche a quella
effettiva.
10. Duplicazione delle domande.
  Nel caso in cui  una  o  piu'  imprese  presentino,  a  fronte  del
medesimo  programma  di  investimenti, piu' domande di agevolazione a
valere sulla stessa graduatoria annuale, anche se per il  tramite  di
piu'  banche  concessionarie  o  istituti  collaboratori,  le domande
medesime vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed
erogate vengono revocate e recuperate con le modalita'  previste  dal
regolamento.  Restano  ferme  le  eventuali  sanzioni  previste dalla
normativa vigente.
11.  Ammissibilita'  delle  iniziative  ubicate  in  Valle   d'Aosta,
Friuli-Venezia  Giulia  e  Trentino-Alto Adige - Ammissibilita' delle
iniziative promosse dalle imprese artigiane.
  Le iniziative  produttive  ubicate  nelle  regioni  Valle  d'Aosta,
Friuli-Venezia  Giulia  e  Trentino-Alto  Adige,  non  possono essere
ammesse al cofinanziamento U.E. a valere sugli interventi della legge
n. 488/1992. Pertanto, l'ammissione delle  predette  iniziative  alle
agevolazioni  in  argomento puo' essere disposta esclusivamente sulla
base delle risorse nazionali che  verranno  destinate  alle  suddette
regioni.
  Le   medesime  considerazioni  si  applicano,  tenuto  conto  degli
orientamenti espressi dalla Commissione U.E., alle  iniziative  delle
imprese  artigiane che, in tutte le regioni Obiettivo 2 e 5b, possono
essere  ammesse  alle  agevolazioni  utilizzando  le   sole   risorse
nazionali disponibili per la regione di riferimento.
12. Ammissibilita' delle iniziative ubicate in comune di Livorno.
  La  Commissione  U.E., con nota dell'8 febbraio 1996, ha comunicato
l'esigenza di una rettifica alle aree  ammesse  alla  deroga  di  cui
all'art.  92.3.c  del  Trattato  di  Roma. Tale rettifica riguarda in
particolare il comune di Livorno, che e' ammesso alla predetta deroga
solo limitatamente alla comunita' urbana facente parte dell'Obiettivo
2.
13.  Iniziative da valutare unitariamente ai sensi dell'art. 2, comma
4, del regolamento - tempi di realizzazione.
  Nel caso di iniziative da valutare unitariamente ai sensi dell'art.
2, comma 4, del regolamento, tra la  prima  delle  date  di  avvio  a
realizzazione  e  l'ultima  delle  date  di ultimazione delle singole
iniziative non puo' intercorrere un periodo superiore  a  quarantotto
mesi,  eventualmente  prorogabile  di  sei mesi ai sensi dell'art. 8,
comma  1,  lettera  d),  del  regolamento.  La  proroga  si   intende
automaticamente  concessa  nel  caso  in  cui tra dette domande ve ne
siano una o piu' ripresentate ai sensi dell'art.  12,  comma  1,  del
regolamento medesimo.
14.  Iniziative da valutare unitariamente ai sensi dell'art. 2, comma
4 del regolamento e iniziative realizzate in  parte  con  il  sistema
della locazione finanziaria - data di sottoscrizione delle domande.
  Nel  caso  di  iniziative da valutare unitariamente o realizzate in
parte con il sistema ordinario ed in parte con quello della locazione
finanziaria, la data di sottoscrizione delle domande (autentica della
firma) deve essere la stessa.
15. Rettifiche.
  Con riferimento alla circolare n. 38522/95,  si  ritiene  opportuno
rettificare i seguenti errori materiali ivi contenuti:
   all'allegato  n.  1,  Obiettivo  5b  senza  deroga 92.3.c, regione
Emilia-Romagna, il termine  "Prato"  deve  intendersi  sostituito  da
"Parma";
   all'allegato  n.  6,  il  testo del titolo riportato tra parentesi
deve  intendersi  sostituito  dal   seguente   "(punto   3.10   della
circolare)";
   all'allegato  n.  7,  il  testo del titolo riportato tra parentesi
deve  intendersi  sostituito  dal   seguente   "(punto   11.5   della
circolare)";
   all'allegato  n.  8,  il  testo del titolo riportato tra parentesi
deve  intendersi  sostituito  dal   seguente   "(punto   11.5   della
circolare)".
                                                    Il Ministro: CLO'