IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la direttiva della Commissione n. 95/65/CE del 14 dicembre 1995 che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'; Vista la direttiva della Commissione n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995 che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'; Considerata la necessita' di recepire le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, sopramenzionate; Decreta: Art. 1. Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue: 1. All'allegato II, parte B, il testo di cui alla lettera d) e' sostituito dal seguente: d) virus ed organismi patogeni virus-simili: Citrus tristeza Frutti di Citrus L., F (Corsica), EL, I, P Virus (isolati europei) Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli 2. All'allegato IV, parte A, sezione II, il punto 31.2 e' soppresso; 3. All'allegato IV, parte B, il testo di cui al punto 31 e' sostituito dal seguente: 31. Frutti di Citrus Ferme restando le EL, F (Corsica), I, P L., Fortunella Swingle, disposizioni appli- Poncirus Raf., e cabili ai frutti relativi ibridi, di cui all'allegato originari di E e F IV.A.II (31.1): (eccetto la Corsica) a) i frutti devono essere privi di foglie e peduncoli, oppure b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli, dichiarazione ufficiale che i frutti sono stati imballati in contenitori chiusi, sui quali e' stato apposto un sigillo ufficiale, destinati a rimanere sigillati durante tutta la durata del trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti, e porteranno un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto 4. All'allegato V, parte A, sezione I, il testo del punto 1.6 e' sostituito dal seguente: "Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli". 5. All'allegato VI, lettera d), il testo del punto 4 e' sostituito dal seguente: d) virus ed organismi patogeni simili ai virus: 4. Virus Tristeza degli agrumi Grecia, Francia (Corsica), (isolati europei), nocivo ai Italia, Portogallo frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli