IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti  a  sostegno  ed  incremento   dei   livelli   occupazionali,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare
l'art. 1, comma 7, che ha istituito presso il Ministero del lavoro  e
della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione;
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, ed, in
particolare, commi 3 e 4, relativi alla disciplina dei  contratti  di
solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Considerato  che ai sensi dei commi 3 e 4 del sopracitato art. 6, i
datori di lavoro che stipulino il contratto  di  solidarieta',  hanno
diritto,  per  un  periodo non superiore ai ventiquattro mesi, ad una
riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale  dovuta,
in  corso  di riduzione dell'orario di lavoro, nella misura stabilita
dalla normativa medesima;
  Considerato, altresi', che  il  predetto  beneficio  relativo  allo
sgravio  contributivo  previdenziale ed assistenziale e' concesso, in
base alla norma, nei  limiti  delle  disponibilita'  preordinate  nel
Fondo  per  l'occupazione di cui all'art. 1, comma 4, del sopracitato
decreto-legge;
  Ritenuta l'esigenza di individuare criteri per la  concessione  del
beneficio  di  cui  al comma 4 del summenzionato art. 6, a fronte dei
limiti finanziari posti dal comma stesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6  del
decreto-legge  1 febbraio 1996, n. 39, a fronte dei limiti finanziari
posti dallo stesso comma, vengono individuati i seguenti  criteri  di
priorita':
    a)  data  dell'accordo  -  ove  esistente - intervenuto a livello
ministeriale tra le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori
e societa' controllate e/o collegate ad un unico gruppo  industriale.
Tale  data  verra'  specificamente  indicata nei decreti che verranno
adottati;
    b) ordine cronologico di inoltro delle  istanze  da  parte  delle
imprese  interessate,  presso  il  competente  ufficio  regionale del
lavoro e della massima occupazione, quale si  rileva  dalla  relativa
data di protocollo.
  Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua
articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo piu'
favorevole.