IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare l'art. 1, comma 7, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione; Visto l'art. 6 del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, ed, in particolare, commi 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Considerato che ai sensi dei commi 3 e 4 del sopracitato art. 6, i datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarieta', hanno diritto, per un periodo non superiore ai ventiquattro mesi, ad una riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta, in corso di riduzione dell'orario di lavoro, nella misura stabilita dalla normativa medesima; Considerato, altresi', che il predetto beneficio relativo allo sgravio contributivo previdenziale ed assistenziale e' concesso, in base alla norma, nei limiti delle disponibilita' preordinate nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 4, del sopracitato decreto-legge; Ritenuta l'esigenza di individuare criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 del summenzionato art. 6, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso; Decreta: Art. 1. Per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, a fronte dei limiti finanziari posti dallo stesso comma, vengono individuati i seguenti criteri di priorita': a) data dell'accordo - ove esistente - intervenuto a livello ministeriale tra le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e societa' controllate e/o collegate ad un unico gruppo industriale. Tale data verra' specificamente indicata nei decreti che verranno adottati; b) ordine cronologico di inoltro delle istanze da parte delle imprese interessate, presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, quale si rileva dalla relativa data di protocollo. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo piu' favorevole.