IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRAFFICO MARITTIMO Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego", a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1995 concernente, tra l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione dei regolamenti per il trasporto marittimo delle merci pericolose; Visto il decreto 2 ottobre 1995 di abrogazione dei decreti del 6 e 7 aprile 1995 relativi, rispettivamente, al trasporto marittimo delle merci pericolose in colli e al trasporto marittimo delle merci pericolose in contenitori cisterna e in veicoli cisterna secondo le disposizioni contenute nel codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO); Viste le circolari di questo Ministero n. 310474/MP e n. 310476/MP, datate 1 agosto 1974 ed aventi ad oggetto, rispettivamente, "Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti" e "Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti", e successive modifiche; Visto il decreto 3 maggio 1995 recante "Classifica di prodotti chimici ai fini del trasporto marittimo", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995; Ritenuto opportuno, in attesa del completamento e della definitiva revisione della normativa che disciplina il trasporto marittimo delle merci pericolose in tutti i suoi aspetti, secondo quanto previsto dalla citata normativa IMO, ammettere al trasporto marittimo i prodotti gia' elencati nel summenzionato decreto 7 aprile 1995; Decreta: Articolo unico I prodotti elencati nell'allegato al presente decreto sono ammessi al trasporto marittimo in contenitori cisterna e veicoli cisterna stradali o ferroviari secondo le modalita' stabilite nelle circolari n. 310474/MP e n. 310476/MP, citate nelle premesse, ed inseriti nei rispettivi "allegato 2" delle circolari di cui sopra. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 1996 Il direttore: LASCO