IL DIRETTORE
DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE
   DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRAFFICO MARITTIMO
  Vista  la  legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Visto l'art. 4 del regolamento  per  l'imbarco,  il  trasporto  per
mare,  lo  sbarco  e  il  trasbordo  delle merci pericolose in colli,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1968,
n. 1008;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, recante:
"Razionalizzazione   della   organizzazione   delle   amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego", a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto ministeriale 22  febbraio  1995  concernente,  tra
l'altro, la delega per la firma degli atti conseguenti all'attuazione
dei regolamenti per il trasporto marittimo delle merci pericolose;
  Visto  il decreto 2 ottobre 1995 di abrogazione dei decreti del 6 e
7 aprile 1995 relativi, rispettivamente, al trasporto marittimo delle
merci pericolose in  colli  e  al  trasporto  marittimo  delle  merci
pericolose  in  contenitori cisterna e in veicoli cisterna secondo le
disposizioni contenute  nel  codice  internazionale  marittimo  sulle
merci    pericolose    (IMDG   Code)   adottato   dall'Organizzazione
internazionale marittima (IMO);
  Viste le circolari di questo Ministero n. 310474/MP e n. 310476/MP,
datate 1 agosto 1974 ed aventi ad  oggetto,  rispettivamente,  "Norme
per  l'imbarco,  il  trasporto  per  mare  e lo sbarco di contenitori
cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido  oppure  allo
stato  di  gas  liquefatti"  e "Norme per l'imbarco, il trasporto per
mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti
merci  pericolose  allo  stato  liquido  oppure  allo  stato  di  gas
liquefatti", e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  3  maggio  1995 recante "Classifica di prodotti
chimici ai fini del trasporto marittimo", pubblicato nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995;
  Ritenuto  opportuno, in attesa del completamento e della definitiva
revisione della normativa che disciplina il trasporto marittimo delle
merci pericolose in tutti i suoi  aspetti,  secondo  quanto  previsto
dalla  citata  normativa  IMO,  ammettere  al  trasporto  marittimo i
prodotti gia' elencati nel summenzionato decreto 7 aprile 1995;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  I prodotti elencati nell'allegato al presente decreto sono  ammessi
al  trasporto  marittimo  in  contenitori cisterna e veicoli cisterna
stradali o ferroviari secondo le modalita' stabilite nelle  circolari
n.  310474/MP  e n. 310476/MP, citate nelle premesse, ed inseriti nei
rispettivi "allegato 2" delle circolari di cui sopra.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 marzo 1996
                                                  Il direttore: LASCO