IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3 della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  nel  testo
sostituito  dall'art.  4  della  legge  14 novembre 1981, n. 645, che
prevede l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale  e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione,
dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali e' stato rilasciato il
certificato di cui all'art. 2 della citata legge n.  119  comprensivo
dei dati necessari;
  Considerato  che  il precitato art. 3 della legge 30 marzo 1981, n.
119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14  novembre  1981,
n. 645, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze
al  fine  di  stabilire  le  modalita',  i termini e le procedure per
l'inoltro del suddetto elenco e la specificazione dei dati  che  esso
deve contenere;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze 15 febbraio 1995,
concernente l'approvazione dei modelli 770;
  Visto il decreto del Ministro delle  finanze  5  agosto  1995,  che
stabilisce le modalita' ed i termini per la presentazione su supporti
magnetici   delle   dichiarazioni  mod.  770,  nonche'  delle  buste,
contenenti il mod. 730-1 dei lavoratori dipendenti e  dei  pensionati
che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze 18 ottobre 1995 che
stabilisce le modalita' e i termini per la presentazione su  supporto
magnetico delle dichiarazioni mod. 770 dei sostituti d'imposta che si
sono  avvalsi  dell'assistenza  fiscale  dei  centri  autorizzati  di
assistenza fiscale alle imprese;
  Considerato  che  e'  necessario  stabilire,  in  armonia  con   le
disposizioni  di cui al citato decreto del Ministro delle finanze del
15 febbraio 1994 nonche' dei decreti 5 agosto 1995 e 18 ottobre 1995,
il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che
gli enti di cui al citato art.  4  della  legge  n.  645/1981  devono
inviare   all'anagrafe  tributaria  per  le  erogazioni  di  pensioni
effettuate nel 1994;
  Considerata  la  necessita'  che  all'anagrafe  tributaria  vengano
comunicati  anche  i  dati relativi ai conguagli a credito o a debito
effettuati, secondo le  disposizioni  regolamentari  contenute  negli
articoli 3, quinto e nono comma, e 16, secondo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  4  settembre  1992, n. 395, in sede di
ritenute d'acconto sui redditi di pensione corrisposti a soggetti che
si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78, commi
da 10 a 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e  gli  altri  enti
pubblici  che  erogano  pensioni  sono  tenuti  a formare, per l'anno
d'imposta  1994,  mediante  registrazione  su   supporto   magnetico,
l'elenco  nominativo dei pensionati, indicando per ciascuno di essi i
dati identificativi e contabili.
  I dati da registrare sui supporti magnetici  e  le  caratteristiche
tecniche  dei  supporti  stessi  sono  stabiliti  nell'allegato A del
presente decreto.
  Ove  non  risulti  possibile  la  fornitura dei predetti elenchi su
supporto magnetico, gli enti interessati devono fornire gli  elenchi,
completi  dei  relativi dati, utilizzando i modelli cartacei previsti
per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta Mod. 770.