IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali e' stato rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della citata legge n. 119 comprensivo dei dati necessari; Considerato che il precitato art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalita', i termini e le procedure per l'inoltro del suddetto elenco e la specificazione dei dati che esso deve contenere; Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1995, concernente l'approvazione dei modelli 770; Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 agosto 1995, che stabilisce le modalita' ed i termini per la presentazione su supporti magnetici delle dichiarazioni mod. 770, nonche' delle buste, contenenti il mod. 730-1 dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale dei sostituti; Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 ottobre 1995 che stabilisce le modalita' e i termini per la presentazione su supporto magnetico delle dichiarazioni mod. 770 dei sostituti d'imposta che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese; Considerato che e' necessario stabilire, in armonia con le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro delle finanze del 15 febbraio 1994 nonche' dei decreti 5 agosto 1995 e 18 ottobre 1995, il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici che gli enti di cui al citato art. 4 della legge n. 645/1981 devono inviare all'anagrafe tributaria per le erogazioni di pensioni effettuate nel 1994; Considerata la necessita' che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito effettuati, secondo le disposizioni regolamentari contenute negli articoli 3, quinto e nono comma, e 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, in sede di ritenute d'acconto sui redditi di pensione corrisposti a soggetti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale prevista dall'art. 78, commi da 10 a 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Decreta: Art. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici che erogano pensioni sono tenuti a formare, per l'anno d'imposta 1994, mediante registrazione su supporto magnetico, l'elenco nominativo dei pensionati, indicando per ciascuno di essi i dati identificativi e contabili. I dati da registrare sui supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato A del presente decreto. Ove non risulti possibile la fornitura dei predetti elenchi su supporto magnetico, gli enti interessati devono fornire gli elenchi, completi dei relativi dati, utilizzando i modelli cartacei previsti per le dichiarazioni dei sostituti d'imposta Mod. 770.