IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994; Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione ricadenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra indicata riguardante i vini prodotti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e la proposta, dallo stesso Comitato formulata, del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 1995; Esaminate le istanze e le controdeduzioni pervenute da parte degli interessati avverso la delimitazione dell'area di produzione ritenuta coincidente con l'intero territorio amministrativo della regione Friuli-Venezia Giulia e l'approvazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 1995; Considerato che la regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dello spirito e della lettera dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 7, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, citata, ha deliberato che la zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" deve coincidere con l'intero territorio amministrativo della regione Friuli-Venezia Giulia ed ha individuato i vitigni idonei a costituire la base ampelografica nonche' i nomi dei vitigni ai quali e' possibile fare riferimento nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia"; Visto il parere integrativo successivamente espresso dal citato Comitato inerente la predetta richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Venezia Giulia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 1996, che recepisce integralmente la deliberazione adottata e l'avviso espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia, mediante la nuova formulazione del testo degli articoli 2 e 3 della proposta di disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica "Venezia Giulia"; Visto il proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995; Considerato che il riferimento geografico "Venezia Giulia" e' risultato tradizionalmente utilizzato in tutto il territorio regionale e che tale uso tradizionale rispetta la lettera ed e' conforme allo spirito del legislatore quali risultano dai sopracitati art. 4, comma 4, e art. 7, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai fini del riconoscimento della indicazione geografica tipica; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' della proposta formulata e delle successive deliberazioni integrative del Comitato predetto; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Venezia Giulia" prodotti nella regione Friuli-Venezia Giulia.