IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la  designazione  e  presentazione dei vini da tavola con indicazione
geografica;
  Visto il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982  contenente  norme
concernenti  l'uso  di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei
vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto il decreto ministeriale  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche  di  alcuni  vini  da  tavola  prodotti  nel
territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme  per
la  utilizzazione  transitoria  di indicazioni geografiche e relativi
riferimenti  aggiuntivi  per  i  vini  da  tavola  provenienti  dalla
vendemmia 1994;
  Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il
riconoscimento  della  indicazione geografica tipica "Venezia Giulia"
per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive  zone  di  produzione
ricadenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento
delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Comitato predetto sulle
citate domande di riconoscimento della indicazione geografica  tipica
sopra  indicata  riguardante  i  vini  prodotti  nel territorio della
regione Friuli-Venezia Giulia e la proposta,  dallo  stesso  Comitato
formulata,  del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 1995;
  Esaminate le istanze e le controdeduzioni pervenute da parte  degli
interessati avverso la delimitazione dell'area di produzione ritenuta
coincidente  con  l'intero  territorio  amministrativo  della regione
Friuli-Venezia Giulia e l'approvazione del disciplinare di produzione
della  indicazione  geografica  tipica  "Venezia  Giulia"  nel  testo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 1995;
  Considerato  che  la  regione  Friuli-Venezia  Giulia, nel rispetto
dello spirito e della lettera dell'art. 4, comma 4,  e  dell'art.  7,
comma  1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, citata, ha deliberato
che la zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini  atti  ad  essere  designati con l'indicazione geografica tipica
"Venezia   Giulia"   deve   coincidere   con   l'intero    territorio
amministrativo  della regione Friuli-Venezia Giulia ed ha individuato
i vitigni idonei a costituire la base ampelografica  nonche'  i  nomi
dei vitigni ai quali e' possibile fare riferimento nella designazione
e  presentazione  dei  vini ad indicazione geografica tipica "Venezia
Giulia";
  Visto il parere integrativo  successivamente  espresso  dal  citato
Comitato  inerente  la  predetta  richiesta  di  riconoscimento della
indicazione geografica  tipica  "Venezia  Giulia",  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   54   del  5  marzo  1996,  che  recepisce
integralmente la deliberazione adottata  e  l'avviso  espresso  dalla
regione  Friuli-Venezia  Giulia,  mediante  la nuova formulazione del
testo degli  articoli  2  e  3  della  proposta  di  disciplinare  di
produzione della indicazione geografica tipica "Venezia Giulia";
  Visto  il  proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni
concernenti alcune modificazioni  ai  disciplinari  di  produzione  e
l'attuazione  di  adempimenti  conseguenti  al  riconoscimento  delle
indicazioni geografiche tipiche dei  vini  prodotti  nella  vendemmia
1995;
  Considerato  che  il  riferimento  geografico  "Venezia  Giulia" e'
risultato  tradizionalmente  utilizzato  in   tutto   il   territorio
regionale  e  che  tale  uso  tradizionale  rispetta la lettera ed e'
conforme allo spirito del legislatore quali risultano dai sopracitati
art. 4, comma 4, e art. 7, comma 1, della legge 10 febbraio 1992,  n.
164, ai fini del riconoscimento della indicazione geografica tipica;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento della
indicazione geografica tipica "Venezia  Giulia"  ed  all'approvazione
del relativo disciplinare di produzione in conformita' della proposta
formulata  e  delle successive deliberazioni integrative del Comitato
predetto;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  prevede  che  per  i
riconoscimenti  e  le  approvazioni  di  cui trattasi si provveda con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei   vini
"Venezia Giulia" prodotti nella regione Friuli-Venezia Giulia.