L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo di
partecipazioni  di  imprese  o  enti assicurativi e in imprese o enti
assicurativi nonche' le successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49 CEE  in  materia  di  assicurazione  diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di
ricognizione  delle   autorizzazioni   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  gia'  rilasciate alla societa' Reale
mutua di assicurazioni, con sede in Torino, via Corte d'Appello n. 11
ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista l'istanza in data 25 maggio 1995 con  la  quale  la  societa'
Reale mutua di assicurazioni ha chiesto all'ISVAP, ai sensi dell'art.
75  del  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 175, l'approvazione
della deliberazione e delle condizioni concernenti  il  trasferimento
del  portafoglio  della propria rappresentanza generale per il Belgio
alla Protect S.A., con sede in Belgio, ed alla  Colonia  Versicherung
A.G., con sede in Germania;
  Vista la delibera in data 18 ottobre 1995 con la quale il consiglio
di  amministrazione  della  societa'  Reale mutua di assicurazioni ha
deliberato di chiudere la  propria  rappresentanza  generale  per  il
Belgio con il contestuale trasferimento del relativo portafoglio alla
societa'  di  diritto  belga Protect S.A. ed alla societa' di diritto
tedesco Colonia Versicherung A.G.;
  Viste le comunicazioni in data 17 novembre 1995 e 27 febbraio  1996
con   le   quali   l'Office   de   Contro'le  des  Assurances  ed  il
Bandesaufsichsamt  fu'r  das  Versicherungswesen  hanno  trasmesso  i
certificati  di  solvibilita'  dai  quali  risulta  che  le  societa'
cessionarie dispongono, tenuto conto del trasferimento,  del  margine
di  solvibilita'  necessario  ed  hanno espresso parere favorevole al
trasferimento;
  Ritenuto  pertanto  che,  per  il  trasferimento  di  cui trattasi,
ricorrono i  presupposti  di  cui  all'art.  75  del  citato  decreto
legislativo 17 marzo 1995 n. 175;
                              Dispone:
  Sono  approvate,  ai  sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175, la deliberazione e le condizioni  riguardanti  il
trasferimento   del  portafoglio  assicurativo  della  rappresentanza
generale per il Belgio della societa' Reale mutua  di  assicurazioni,
con  sede in Torino, alla Protect S.A., con sede in Bruxelles, Belgio
ed alla Colonia Versicherung A.G., con sede in Colonia, Germania.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 14 marzo 1996
                                              Il presidente: EMANUELE