L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della regione Sicilia 28 febbraio 1979, n. 70; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Visto il decreto n. 6611 del 14 agosto 1993, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica della zona denominata Gazzena, ricadente nel territorio comunale di Acireale, detta area, come meglio individuata nel summenzionato provvedimento, e' stata dichiarata temporaneamente immodificabile, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della misura di salvaguardia, coincidente con la pubblicazione del provvedimento di vincolo nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 42 del 6 settembre 1993; Considerata l'imminiente scadenza del termine come sopra fissato; Considerato che la zona in argomento non e' ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica; Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio, meglio descritto nel decreto n. 6611 del 14 agosto 1993, mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilita', come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, con nota n. 2803 del 28 febbraio 1995; Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico; Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351; Rilevato che a tale scopo con decreto del Presidente della regione Sicilia n. 862 del 5 ottobre 1993, e' stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico, previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940, per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico; Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato e' imposta, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie; Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilita' temporanea adesso vigente sulla zona denominata Gazzena ricadente nel territorio comunale di Acireale, meglio individuata nel decreto n. 6611 del 14 agosto 1993, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che e' in corso di redazione; Decreta: Art. 1. E' prorogato, per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza, il vincolo di immodificabilita' temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sulla zona denominata Gazzena, ricadente nel territorio comunale di Acireale, per effetto del decreto n. 6611 del 14 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 42 del 6 settembre 1993, secondo le disposizioni, le modalita' e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.