L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della regione Sicilia  28  febbraio
1979, n. 70;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
  Visto  il decreto n. 6611 del 14 agosto 1993, con il quale, al fine
di procedere alla pianificazione  paesistica  della  zona  denominata
Gazzena,  ricadente  nel territorio comunale di Acireale, detta area,
come meglio individuata nel  summenzionato  provvedimento,  e'  stata
dichiarata  temporaneamente immodificabile, in applicazione dell'art.
5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino  all'approvazione
del  piano  territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il
termine di due anni dalla data di entrata in vigore della  misura  di
salvaguardia,  coincidente  con la pubblicazione del provvedimento di
vincolo nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 42 del  6
settembre 1993;
  Considerata l'imminiente scadenza del termine come sopra fissato;
  Considerato  che  la  zona  in argomento non e' ancora sottoposta a
pianificazione territoriale paesistica;
  Ritenuto,  peraltro,  che  permane  l'esigenza  di  proteggere   il
territorio,  meglio descritto nel decreto n. 6611 del 14 agosto 1993,
mediante  adeguate  misure  di  salvaguardia  quali  il  vincolo   di
temporanea   immodificabilita',   come   all'uopo   richiesto   dalla
soprintendenza per i beni culturali ed  ambientali  di  Catania,  con
nota n. 2803 del 28 febbraio 1995;
  Ritenuto,   in   particolare,  che  permane  il  grave  rischio  di
interventi indiscriminati,  non  incompatibili  con  le  destinazioni
urbanistiche  del  vigente  strumento, idonei ad alterare i connotati
salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della
loro tutela mediante piano paesistico;
  Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del  piano
territoriale   paesistico  regionale,  secondo  le  previsioni  e  le
metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n.  7276  del  28
dicembre  1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993,
registro n. 3, foglio n. 351;
  Rilevato che a tale scopo con decreto del Presidente della  regione
Sicilia  n.  862 del 5 ottobre 1993, e' stato istituito presso questo
assessorato il comitato tecnico scientifico,  previsto  dall'art.  24
del  regio decreto n. 1357/1940, per la procedura di approvazione del
piano territoriale paesistico;
  Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento
di  vincolo  come  sopra  rilevato  e'  imposta,  ferma  restando  la
condizione   risolutiva   dell'approvazione   del   P.T.P.  dell'area
suddetta, dal disposto della  legge  19  novembre  1968,  n.  1187  e
dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili
analogicamente nel caso di specie;
  Considerato,  per  quanto  sopra  espresso, che sussistono motivate
esigenze per prorogare  per  un  ulteriore  biennio  l'efficacia  del
vincolo  di  immodificabilita'  temporanea  adesso vigente sulla zona
denominata Gazzena ricadente nel  territorio  comunale  di  Acireale,
meglio   individuata   nel  decreto  n.  6611  del  14  agosto  1993,
preservandone l'aspetto naturale e i  valori  estetico-ambientali  ai
fini della normazione paesaggistica, che e' in corso di redazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  prorogato, per un ulteriore biennio dalla data di sua scadenza,
il  vincolo  di  immodificabilita'  temporanea  imposto,   ai   sensi
dell'art.  5  della  legge  regionale n. 15/91, sulla zona denominata
Gazzena, ricadente nel territorio comunale di Acireale,  per  effetto
del  decreto  n.  6611  del 14 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della regione siciliana n. 42 del 6 settembre 1993, secondo
le disposizioni, le modalita' e gli ambiti territoriali contenuti nel
suddetto  provvedimento,  che  si  intendono   tutti   richiamati   e
confermati.