AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura delle  disposizioni  del
decreto-legge,  integrate  con  le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di  quelle  modificate  o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Le  disposizioni del presente decreto sono volte a fronteggiare
le situazioni di emergenza verificatesi:
    a) a seguito degli eccezionali eventi alluvionali nelle  regioni:
Basilicata  il  giorno  15  agosto  1995, Calabria dal 13 al 14 marzo
1995, Campania il 21 settembre  1995,  Friuli-Venezia  Giulia  il  19
settembre  1995, Lazio dal 16 al 17 settembre 1995, Liguria dal 25 al
26 settembre 1995 ed il giorno 16 novembre 1995 e dal 4 al 6  ottobre
1995,  Lombardia  il  3  luglio  1995  e dal 12 al 14 settembre 1995,
Puglia (( nei mesi di agosto, settembre e dicembre 1995,  ))  Sicilia
dal  13  al 14 marzo 1995, il 31 luglio 1995 e nei giorni 13, 16 e 19
agosto 1995, Toscana dal 18 al 19 settembre 1995 e il 5 ottobre  1995
(( nonche' il 2 novembre 1995 e dal 24 al 27 dicembre 1995, )) Umbria
dal  13  al  14  settembre  1995, Veneto dal 30 al 31 maggio 1995, ((
Piemonte dal 16 al 18 maggio 1994 e dal  19  al  20  settembre  1995,
Emilia-Romagna  dal  22  al 26 dicembre 1995; nonche' a seguito degli
eccezionali     eventi     alluvionali     verificatisi     nell'Agro
sarnese-nocerino nei mesi di luglio e agosto 1995; ))
    b)  a  seguito  degli  eventi  sismici verificatisi nel giorno 10
ottobre 1995 (( nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia ))
e nel giorno 30 settembre 1995 nella regione Puglia;
    c) a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi  nei  giorni
14 e 15 ottobre 1995 nel comune di Camaiore (Lucca);
(( c-bis)    a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi   ))
((  dal  giorno 1 marzo 1995 e tuttora in atto nel comune di       ))
(( Civitacampomarano in provincia di Campobasso;                 ))
(( c-ter) a seguito della situazione di eccezionale              ))
((  attivita'  di aggressione del mare e del conseguente fenomeno  ))
(( erosivo verificatosi sulla costa abruzzese nel dicembre 1995. ))
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
presente decreto, sentiti i presidenti  delle  giunte  delle  regioni
interessate,  sono  individuati  i comuni nel cui ambito territoriale
sono ricomprese le zone colpite dagli eccezionali  eventi  calamitosi
verificatisi  nel  1995,  anche  eventualmente  indicando le parti di
territorio comunale effettivamente colpite.