IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  28-duodecies  della  direttiva  del   Consiglio   n.
91/680/CEE del 16 dicembre 1991, che da facolta' agli Stati membri di
esentare  fino  al  30  giugno 1999 le cessioni di beni a viaggiatori
diretti in un altro Stato membro, effettuate a  mezzo  punti  vendita
situati  nell'ambito dei porti e degli aeroporti ovvero funzionanti a
bordo delle navi  e  degli  aeromobili  nel  corso  di  un  trasporto
intracomunitario di viaggiatori;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 69/169/CEE del 28 maggio 1969 e
successive    modificazioni,    relativa   all'armonizzazione   delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative  riguardanti
la  franchigia  dalle  imposte  sulla  cifra  di affari e dalle altre
imposizioni  indirette   riscosse   all'importazione   nel   traffico
internazionale di viaggiatori;
  Visto   l'art.  52  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Visto in particolare il comma 3 del  suddetto  art.  52,  il  quale
prevede  che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione;
  Visto l'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia   doganale,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che individua gli speciali  negozi
istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1992,
con  il  quale  sono  stati  definiti  i  limiti  per  l'applicazione
dell'agevolazione;
  Visto  l'art.  2  della  direttiva  del Consiglio n. 94/4/CE del 14
febbraio 1994,  che  ha  sostituito  l'art.  28-duodecies,  punto  2,
lettera  a), primo comma, della direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE
del 17 maggio 1977;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 30 gennaio 1995 con
il quale il limite  per  l'applicazione  dell'agevolazione  e'  stato
elevato;
  Visto  l'art.  7,  paragrafo  2,  della  direttiva del Consiglio n.
69/169/CEE del 28 maggio 1969 cui fa espresso riferimento  l'art.  2,
comma 2, della direttiva n. 94/4/CE;
  Considerato che occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  limite di valore di L. 174.000, previsto dall'art. 3, comma
1, n. 1), del decreto del Ministro  delle  finanze  del  31  dicembre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1993, n. 13,
e successive modificazioni, e' elevato a L. 190.000.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica ed entrera' in vigore il
1 gennaio 1996.
   Roma, 14 marzo 1996
                                                Il Ministro: FANTOZZI