IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Visto il decreto rettorale 28 settembre 1995 relativo alla soppressione del corso di laurea in materie letterarie della facolta' di magistero; Visto il decreto rettorale 7 settembre 1995 relativo alla soppressione del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facolta' di magistero; Visto il decreto 2 agosto 1995 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relativo alla trasformazione della facolta' di magistero in facolta' di scienze della formazione; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 17 novembre 1995; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico All'art. 1 relativo all'elenco delle facolta' la dizione "magistero" e' soppressa e cosi' sostituita: "scienze della formazione". All'art. 2 nell'elenco delle facolta' e corsi di studio, il comma relativo alla facolta' di magistero e' soppresso e sostituito come segue: "Facolta' di scienze della formazione: laurea in scienze dell'educazione, durata del corso quattro anni; laurea in psicologia, durata del corso cinque anni". Al titolo IX dello statuto, la dizione "Ordinamento della facolta' di magistero" e' soppressa e cosi' sostituita: "Ordinamento della facolta' di scienze della formazione". L'art. 157 relativo all'ordinamento della facolta' di magistero e' soppresso e sostituito dal seguente: "La facolta' di scienze della formazione conferisce le seguenti lauree: a) in scienze dell'educazione, dopo un corso di studi della durata di quattro anni. Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910; b) in psicologia, dopo un corso di studi della durata di cinque anni. Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910". L'art. 165, relativo al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, e' soppresso. Gli articoli da 166 a 169, relativi alle norme comuni ai vari corsi di studio, sono soppressi. Dopo l'art. 164, e con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, e' inserito il seguente nuovo articolo: Art. 165. - Il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari della facolta' di magistero e' disattivato a partire dall'anno accademico 1996-97. Gli studenti iscritti al corso di diploma in abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari della facolta' di magistero prima dell'entrata in vigore del presente decreto, potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento secondo l'ordinamento didattico preesistente. Nell'articolato relativo alle scuole di specializzazione il titolo: "facolta' di magistero" e' soppresso e cosi' sostituito: "facolta' di scienze della formazione". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 8 marzo 1996 Il rettore: ROVERSI-MONACO