IL RETTORE
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  ed in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova emanato con
decreto rettorale n.  18  del  20  dicembre  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995;
  Considerato  che  il  senato  accademico,  sentito  il consiglio di
amministrazione, ha deliberato, ai sensi dell'art. 69 dello  statuto,
nelle sedute del 24 gennaio 1996 e 4 marzo 1996, modifiche all'art. 1
dello statuto;
  Considerato   che   le  suddette  modifiche  inviate  al  Ministero
dell'universita'e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  per  i
controlli  di  competenza  con  rettorale, prot. n. 17125 del 4 marzo
1996, sono  state  approvate  come  risulta  dalla  nota  del  citato
Ministero, prot. n. 450 dell'11 marzo 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 1 (Il rettore) dello statuto dell'Universita' degli studi di
Genova e stato interamente riformulato come segue:
                              TITOLO I
                          ORGANI DI ATENEO
                               Capo I
                     ORGANI CENTRALI DI GOVERNO
                               Art. 1.
                             Il rettore
  1.  Il  rettore  rappresenta  l'Ateneo  a  ogni  effetto  di legge,
assicura il rispetto delle norme  vigenti  e  recepisce,  promuove  e
attua  strategie  e linee di sviluppo dell'Ateneo intese a tutelare e
potenziare il perseguimento dei fini istituzionali. In particolare il
rettore:
    a) convoca e presiede il senato  accademico  e  il  consiglio  di
amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone
le attivita' e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere;
    b)   predispone  le  linee  generali  del  programma  annuale  di
attivita' dell'Ateneo;
    c)  appronta  la  relazione  consuntiva  annuale   sull'attivita'
dell'Ateneo;
    d)   vigila   sulle   strutture   e  sui  servizi  dell'Ateneo  e
sull'adozione di criteri organizzativi che  garantiscano  efficienza,
funzionalita' e individuazione delle responsabilita';
    e)  emana  lo  statuto,  i  regolamenti di Ateneo e i regolamenti
interni delle singole  strutture,  nonche'  gli  atti  contenenti  le
rispettive modifiche;
    f)  appronta  e  sottopone  al  Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, nel seguito  denominato  Ministro,
le relazioni previste dalla normativa vigente;
    g)  predispone  il  piano  edilizio  di Ateneo, da sottoporre per
l'approvazione  al  senato  accademico,  sentito  il   consiglio   di
amministrazione;
    h) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza degli organi di
governo  da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo
relativo nella seduta immediatamente successiva;
    i) decide su ogni questione non di competenza di altri organi;
    l)  esercita  tutte  le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalle norme vigenti.
  2. Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia di ruolo e
fuori ruolo a tempo pieno ed e' nominato con  decreto  del  Ministro.
L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e' costituito da:
    a) i professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita';
    b) i ricercatori confermati purche', il loro numero, calcolato in
ogni singola facolta', non sia superiore alla meta' dei professori di
ruolo  e  fuori  ruolo. La facolta' in cui si verificasse l'eccedenza
provvede a definire l'elettorato attivo dei  ricercatori  sulla  base
dell'anzianita'  nel  ruolo  e,  subordinatamente,  dell'  anzianita'
anagrafica;
    c) i rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo
e dirigente in  servizio  presso  l'Ateneo,  eletti  come  segue:  il
diritto  di elettorato attivo e passivo spetta al personale medesimo,
suddiviso in cinque distinti collegi in base  alla  struttura  presso
cui   presta  servizio.  L'assegnazione  delle  strutture  a  ciascun
collegio e' deliberata dal consiglio di amministrazione  su  proposta
del senato accademico.
  Ciascun  elettore  esercita  il  diritto  di  voto ed e' eleggibile
nell'ambito del collegio di assegnazione. Il numero degli eligendi in
ciascun collegio e'  stabilito,  proporzionalmente  al  numero  degli
aventi  diritto  al  voto  nel  collegio  stesso,  in  modo  che  sia
complessivamente, per tutti  i  cinque  collegi,  pari  a  cento.  In
ciascun  collegio, per la validita' dell'elezione dei rappresentanti,
occorre che abbia votato almeno un  terzo  degli  aventi  diritto  al
voto;
    d)  gli  studenti  membri del senato accademico, del consiglio di
amministrazione,  della  commissione  paritetica  di  Ateneo  per  la
didattica  ed  il  diritto allo studio ed inoltre, per ogni facolta',
due studenti eletti con elettorato attivo e  passivo  spettante  agli
studenti  membri  di  ciascun consiglio di facolta' e dei consigli di
corso di laurea e di diploma ad essi  afferenti,  con  esclusione  di
coloro che ad altro titolo siano elettori del rettore.
  Nessuno puo' disporre nell'elezione del rettore di piu' di un voto.
  3.  La  convocazione  del corpo elettorale e' effettuata dal decano
almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni  e
non  piu'  di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del
rettore in carica. Nel caso  di  vacanza  della  carica  prima  della
cessazione del mandato, la convocazione per l'elezione del successore
deve  essere  effettuata  entro  trenta  giorni dal di' dell'avvenuta
vacanza e le elezioni devono essere tenute tra il quarantesimo  e  il
settantesimo  giorno  dalla  convocazione.  Il decano convoca in ogni
facolta', almeno venti giorni prima della data  delle  elezioni,  gli
studenti  che  designano gli elettori del rettore; qualora questi non
siano designati,  le  votazioni  per  l'elezione  del  rettore  hanno
ugualmente luogo.
  L'elezione  dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
e dirigente di cui al punto c) del comma 2 sono indette dal direttore
amministrativo e devono aver luogo almeno venti  giorni  prima  della
data fissata per l'elezione del rettore.
  Qualora  i  rappresentanti  non  siano  stati  eletti o siano stati
eletti solo in parte, le votazioni per l'elezione del  rettore  hanno
ugualmente luogo.
  Per  la  validita'  delle  elezioni  del  rettore occorre che abbia
votato almeno un terzo degli aventi diritto.
  Ai fini del presente comma si intende per decano il  professore  di
prima   fascia   con  maggiore  anzianita'  di  nomina  a  professore
ordinario; in caso di parita' prevale l'anzianita' anagrafica.
  4. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta  dei  votanti  nelle
prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, la quarta votazione
e'  effettuata  per  ballottaggio tra i due candidati che nella terza
votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.  Nel  caso  di
parita'  prevale  il candidato con maggiore anzianita' di ruolo, come
definita nel comma 3 del presente articolo. Le tornate elettorali  si
svolgono  ad una settimana di distanza l'una dall'altra. Le procedure
elettorali  devono  impedire  l'individuazione  delle  categorie   di
appartenenza dei votanti per i singoli candidati.
  5.  Il  rettore dura in carica quattro anni accademici e designa un
pro-rettore  tra  i  professori  di  prima  fascia.  Il   pro-rettore
supplisce il rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e
decade  alla conclusione del mandato rettorale. In caso di anticipata
conclusione del mandato rettorale, il pro-rettore assume le  funzioni
del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore.