IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova emanato con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995; Considerato che il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ha deliberato, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, nelle sedute del 24 gennaio 1996 e 4 marzo 1996, modifiche all'art. 1 dello statuto; Considerato che le suddette modifiche inviate al Ministero dell'universita'e della ricerca scientifica e tecnologica per i controlli di competenza con rettorale, prot. n. 17125 del 4 marzo 1996, sono state approvate come risulta dalla nota del citato Ministero, prot. n. 450 dell'11 marzo 1996; Decreta: Art. 1. L'art. 1 (Il rettore) dello statuto dell'Universita' degli studi di Genova e stato interamente riformulato come segue: TITOLO I ORGANI DI ATENEO Capo I ORGANI CENTRALI DI GOVERNO Art. 1. Il rettore 1. Il rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge, assicura il rispetto delle norme vigenti e recepisce, promuove e attua strategie e linee di sviluppo dell'Ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali. In particolare il rettore: a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone le attivita' e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere; b) predispone le linee generali del programma annuale di attivita' dell'Ateneo; c) appronta la relazione consuntiva annuale sull'attivita' dell'Ateneo; d) vigila sulle strutture e sui servizi dell'Ateneo e sull'adozione di criteri organizzativi che garantiscano efficienza, funzionalita' e individuazione delle responsabilita'; e) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti interni delle singole strutture, nonche' gli atti contenenti le rispettive modifiche; f) appronta e sottopone al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nel seguito denominato Ministro, le relazioni previste dalla normativa vigente; g) predispone il piano edilizio di Ateneo, da sottoporre per l'approvazione al senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione; h) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo relativo nella seduta immediatamente successiva; i) decide su ogni questione non di competenza di altri organi; l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. 2. Il rettore e' eletto tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno ed e' nominato con decreto del Ministro. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore e' costituito da: a) i professori di ruolo e fuori ruolo dell'Universita'; b) i ricercatori confermati purche', il loro numero, calcolato in ogni singola facolta', non sia superiore alla meta' dei professori di ruolo e fuori ruolo. La facolta' in cui si verificasse l'eccedenza provvede a definire l'elettorato attivo dei ricercatori sulla base dell'anzianita' nel ruolo e, subordinatamente, dell' anzianita' anagrafica; c) i rappresentanti del personale di ruolo tecnico-amministrativo e dirigente in servizio presso l'Ateneo, eletti come segue: il diritto di elettorato attivo e passivo spetta al personale medesimo, suddiviso in cinque distinti collegi in base alla struttura presso cui presta servizio. L'assegnazione delle strutture a ciascun collegio e' deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico. Ciascun elettore esercita il diritto di voto ed e' eleggibile nell'ambito del collegio di assegnazione. Il numero degli eligendi in ciascun collegio e' stabilito, proporzionalmente al numero degli aventi diritto al voto nel collegio stesso, in modo che sia complessivamente, per tutti i cinque collegi, pari a cento. In ciascun collegio, per la validita' dell'elezione dei rappresentanti, occorre che abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto al voto; d) gli studenti membri del senato accademico, del consiglio di amministrazione, della commissione paritetica di Ateneo per la didattica ed il diritto allo studio ed inoltre, per ogni facolta', due studenti eletti con elettorato attivo e passivo spettante agli studenti membri di ciascun consiglio di facolta' e dei consigli di corso di laurea e di diploma ad essi afferenti, con esclusione di coloro che ad altro titolo siano elettori del rettore. Nessuno puo' disporre nell'elezione del rettore di piu' di un voto. 3. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di centottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la convocazione per l'elezione del successore deve essere effettuata entro trenta giorni dal di' dell'avvenuta vacanza e le elezioni devono essere tenute tra il quarantesimo e il settantesimo giorno dalla convocazione. Il decano convoca in ogni facolta', almeno venti giorni prima della data delle elezioni, gli studenti che designano gli elettori del rettore; qualora questi non siano designati, le votazioni per l'elezione del rettore hanno ugualmente luogo. L'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente di cui al punto c) del comma 2 sono indette dal direttore amministrativo e devono aver luogo almeno venti giorni prima della data fissata per l'elezione del rettore. Qualora i rappresentanti non siano stati eletti o siano stati eletti solo in parte, le votazioni per l'elezione del rettore hanno ugualmente luogo. Per la validita' delle elezioni del rettore occorre che abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto. Ai fini del presente comma si intende per decano il professore di prima fascia con maggiore anzianita' di nomina a professore ordinario; in caso di parita' prevale l'anzianita' anagrafica. 4. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, la quarta votazione e' effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parita' prevale il candidato con maggiore anzianita' di ruolo, come definita nel comma 3 del presente articolo. Le tornate elettorali si svolgono ad una settimana di distanza l'una dall'altra. Le procedure elettorali devono impedire l'individuazione delle categorie di appartenenza dei votanti per i singoli candidati. 5. Il rettore dura in carica quattro anni accademici e designa un pro-rettore tra i professori di prima fascia. Il pro-rettore supplisce il rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il pro-rettore assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore.