IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' di Udine pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto rettorale n. 1455 dell'8 maggio 1991 con il quale si approvava l'ordinamento didattico universitario relativo alla scuola di specializzazione in acquacoltura presso la facolta' di agraria; Visto il decreto rettorale n. 407 del 7 luglio 1994 con il quale si modificava l'art. 76, comma 1, del sopra menzionato ordinamento didattico universitario; Viste le proposte di modifica del regolamento didat-tico provvisorio formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio di facolta' di agraria del 15 giugno 1994; senato accademico del 6 luglio 1994; consiglio di amministrazione del 7 luglio 1994; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 17 novembre 1995; Decreta: Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) approvato e modificato con la normativa sopra indicata e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico TITOLO IX SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE Capo II SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ACQUACOLTURA Il secondo comma dell'art. 74 del decreto rettorale n. 1455 dell'8 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 166 del 17 luglio 1991 (scuola di specializzazione in acquacoltura), e' sostituito dal seguente: "In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti unita' per ciascun anno di corso per un totale di quaranta specializzandi". Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 29 febbraio 1996 Il rettore: STRASSOLDO