IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  5  della  legge  22  maggio  1971,  n.  184,  che ha
autorizzato la costituzione della Societa' per azioni per le Gestioni
e partecipazioni industriali - GEPI S.p.a.
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   149,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 237,
che ha disposto l'attuazione da parte della GEPI S.p.a. di interventi
finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato
produttivo nelle aree di cui all'art. 1, comma 1,  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  demandando  al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di determinare i criteri e le  modalita'
per l'utilizzazione da parte di GEPI S.p.a. dei relativi fondi;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'industria del 5 gennaio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1994;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  19
dicembre 1994, che attribuisce al Ministro del tesoro le azioni della
Societa'  di  gestioni  e  partecipazioni  industriali  -  GEPI  gia'
detenute  da  ENI  S.p.a.,  IRI  S.p.a.,   IMI   S.p.a.,   EFIM   (in
liquidazione);
  Visto l'art. 3, comma 12, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39,
concernente i limiti e le modalita' con cui la GEPI puo' promuovere e
favorire iniziative di autoimpiego;
  Ritenuta  la  necessita'  di rideterminare i criteri e le modalita'
per l'utilizzazione da parte della stessa GEPI S.p.a., dei fondi  per
gli  indicati  interventi  finalizzati  alla ristrutturazione ed alla
riconversione dell'apparato industriale;
  Sentito  il  Comitato  per  il   coordinamento   delle   iniziative
dell'occupazione   istituito   con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  15  settembre  1992,  che  ha  comunicato  il
proprio  avviso  favorevole  con nota numero 0018/96/9 del 12 gennaio
1996;
  Visto il parere favorevole facoltativo espresso dal  Ministero  del
tesoro con nota n. 695 in data 5 febbraio 1996;
  Acquisiti   i   pareri   favorevoli  delle  competenti  commissioni
permanenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati,
espressi rispettivamente in data 1 febbraio 1996 e in data 6 febbraio
1996,  e  tenuto  conto  delle  osservazioni formulate con i predetti
pareri; tenuto  conto  in  particolare  che  l'osservazione  della  X
commissione  del  Senato relativa alla necessita' di precisazioni sul
"tasso di mercato" da applicare alle anticipazioni, risulta  superata
dall'avvenuta   soppressione  di  tale  riferimento  in  accoglimento
dell'osservazione formulata sul medesimo punto  dalla  X  commissione
della  Camera che ne evidenziava l'inutilita' in considerazione della
clausola generale di salvaguardia di  compatibilita'  comunitaria  di
cui  al comma 3 dell'art. 3 dello schema sottoposto al parere, la cui
applicabilita'  anche  al   caso   delle   anticipazioni   e'   stata
ulteriormente chiarita;
  Considerato  che l'esigenza emersa in sede di dibattito presso la X
commissione della Camera di estendere l'operativita' della GEPI  alle
aree  di  cui  all'art.  1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
1990, n. 76, recante il "Testo unico delle leggi per  gli  interventi
nei  territori  della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo
1982", e' assorbita dalla circostanza che  tali  aree  sono  comunque
incluse  in  quelle  di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio  1993,  n.  236,  nelle  quali  devono  essere localizzati gli
interventi cui si applica il presente decreto;
  Viste le comunicazioni in data 16 gennaio 1996 e 28  febbraio  1996
alla Commissione dell'Unione europea;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  GEPI S.p.a. impegna i fondi di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi
finalizzati  alla  riconversione  e  ristrutturazione   dell'apparato
produttivo nelle aree indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n. 236, con i criteri indicati negli articoli 2, 3 e 4
del presente decreto, e secondo le modalita'  stabilite  nell'art.  5
del decreto stesso.