IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 5 della legge 22 maggio 1971, n. 184, che ha autorizzato la costituzione della Societa' per azioni per le Gestioni e partecipazioni industriali - GEPI S.p.a. Visto l'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha disposto l'attuazione da parte della GEPI S.p.a. di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, demandando al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di determinare i criteri e le modalita' per l'utilizzazione da parte di GEPI S.p.a. dei relativi fondi; Visto il decreto del Ministro dell'industria del 5 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1994, che attribuisce al Ministro del tesoro le azioni della Societa' di gestioni e partecipazioni industriali - GEPI gia' detenute da ENI S.p.a., IRI S.p.a., IMI S.p.a., EFIM (in liquidazione); Visto l'art. 3, comma 12, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, concernente i limiti e le modalita' con cui la GEPI puo' promuovere e favorire iniziative di autoimpiego; Ritenuta la necessita' di rideterminare i criteri e le modalita' per l'utilizzazione da parte della stessa GEPI S.p.a., dei fondi per gli indicati interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato industriale; Sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, che ha comunicato il proprio avviso favorevole con nota numero 0018/96/9 del 12 gennaio 1996; Visto il parere favorevole facoltativo espresso dal Ministero del tesoro con nota n. 695 in data 5 febbraio 1996; Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi rispettivamente in data 1 febbraio 1996 e in data 6 febbraio 1996, e tenuto conto delle osservazioni formulate con i predetti pareri; tenuto conto in particolare che l'osservazione della X commissione del Senato relativa alla necessita' di precisazioni sul "tasso di mercato" da applicare alle anticipazioni, risulta superata dall'avvenuta soppressione di tale riferimento in accoglimento dell'osservazione formulata sul medesimo punto dalla X commissione della Camera che ne evidenziava l'inutilita' in considerazione della clausola generale di salvaguardia di compatibilita' comunitaria di cui al comma 3 dell'art. 3 dello schema sottoposto al parere, la cui applicabilita' anche al caso delle anticipazioni e' stata ulteriormente chiarita; Considerato che l'esigenza emersa in sede di dibattito presso la X commissione della Camera di estendere l'operativita' della GEPI alle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, recante il "Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982", e' assorbita dalla circostanza che tali aree sono comunque incluse in quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nelle quali devono essere localizzati gli interventi cui si applica il presente decreto; Viste le comunicazioni in data 16 gennaio 1996 e 28 febbraio 1996 alla Commissione dell'Unione europea; Decreta: Art. 1. 1. La GEPI S.p.a. impegna i fondi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, per l'attuazione di interventi finalizzati alla riconversione e ristrutturazione dell'apparato produttivo nelle aree indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, con i criteri indicati negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, e secondo le modalita' stabilite nell'art. 5 del decreto stesso.