IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il proprio decreto del 18 agosto 1995 di attuazione della direttiva n. 94/78/CEE relativa ai parafanghi dei veicoli a motore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 1995; Ravvisata la necessita' di rettificare il testo dell'art. 1 del suddetto decreto ministeriale 18 agosto 1995 al fine di renderlo coerente con le definizioni riportate nell'allegato II A della direttiva 92/53/CEE recepita con decreto ministeriale 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Decreta: Art. 1. L'art. 1 del decreto ministeriale 18 agosto 1995 e' sostituito dal seguente: 1. Per l'esame del tipo ai fini del rilascio della omologazione parziale CEE ai tipi di veicolo per quanto riguarda i parafanghi, si intende per veicolo ogni veicolo a motore della categoria internazionale M1 cosi' come definito all'allegato II A del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995. Roma, 23 febbraio 1996 Il Ministro: CARAVALE