IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 189  del  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265,
riguardante la produzione di presidi medico-chirurgici;
  Vista  la  convenzione "Pharmaceutical Inspection Convention (PIC)"
firmata a Ginevra l'8 ottobre 1970 ed attuata in Italia dal 1  agosto
1990;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309,  concernente il testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza;
  Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il
recepimento  delle  direttive  della  Comunita'  economica europea in
materia di specialita' medicinali;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  120,  riguardante
l'attuazione  delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia
di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio (GLP);
  Visto il decreto  ministeriale  27  aprile  1992  concernente,  tra
l'altro, le norme di buona pratica clinica (GCP);
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, concernente
l'attuazione della direttiva 92/25 CEE riguardante  la  distribuzione
all'ingrosso dei medicinali per uso umano;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di
medicinali omeopatici;
  Rilevata la necessita' di provvedere all'aggiornamento  sistematico
dei   dati  tecnici  ed  amministrativi  relativi  alle  officine  di
produzione, ai centri di saggio e di sperimentazione  rientranti  nel
campo di applicazione delle normative soprarichiamate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  fatto  obbligo  alle societa' titolari di autorizzazioni per la
produzione di materie prime farmacologicamente attive, di specialita'
medicinali, di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope, di  gas
medicinali,  di presidi medico-chirurgici nonche' ai centri di saggio
e di sperimentazione titolari di  autorizzazioni  e/o  certificazioni
sulle  buone  pratiche  di  laboratorio  (GLP) o sulle buone pratiche
cliniche (GCP) rilasciate dal Ministero della sanita' ai sensi  delle
normative  citate  in  premessa  di  trasmettere  al  Ministero della
sanita' - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci, entro novanta
giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente
decreto, dati aggiornati secondo il modello riportato in allegato.
  Il  modello,  da  prodursi in carta da bollo, deve essere compilato
per le parti d'interesse, firmato per assunzione  di  responsabilita'
dal   titolare   della   societa'   e  dal  direttore  tecnico  dello
stabilimento, con autentica delle firme secondo legge, e corredato di
copia delle autorizzazioni ministeriali  concesse  e  di  ogni  altra
documentazione ivi richiesta.