IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, riguardante la produzione di presidi medico-chirurgici; Vista la convenzione "Pharmaceutical Inspection Convention (PIC)" firmata a Ginevra l'8 ottobre 1970 ed attuata in Italia dal 1 agosto 1990; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza; Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di specialita' medicinali; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, riguardante l'attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio (GLP); Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1992 concernente, tra l'altro, le norme di buona pratica clinica (GCP); Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, concernente l'attuazione della direttiva 92/25 CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di medicinali omeopatici; Rilevata la necessita' di provvedere all'aggiornamento sistematico dei dati tecnici ed amministrativi relativi alle officine di produzione, ai centri di saggio e di sperimentazione rientranti nel campo di applicazione delle normative soprarichiamate; Decreta: Art. 1. E' fatto obbligo alle societa' titolari di autorizzazioni per la produzione di materie prime farmacologicamente attive, di specialita' medicinali, di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope, di gas medicinali, di presidi medico-chirurgici nonche' ai centri di saggio e di sperimentazione titolari di autorizzazioni e/o certificazioni sulle buone pratiche di laboratorio (GLP) o sulle buone pratiche cliniche (GCP) rilasciate dal Ministero della sanita' ai sensi delle normative citate in premessa di trasmettere al Ministero della sanita' - Dipartimento della prevenzione e dei farmaci, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, dati aggiornati secondo il modello riportato in allegato. Il modello, da prodursi in carta da bollo, deve essere compilato per le parti d'interesse, firmato per assunzione di responsabilita' dal titolare della societa' e dal direttore tecnico dello stabilimento, con autentica delle firme secondo legge, e corredato di copia delle autorizzazioni ministeriali concesse e di ogni altra documentazione ivi richiesta.