IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Viste le leggi 18 ottobre 1961, n. 1048, 15 settembre 1964, n. 765, e 2 aprile 1963, n. 504, istitutiva ed integrative dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 con il quale sono state definite le funzioni residue dell'Ente ai sensi degli articoli 88, n. 12, 89 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' dell'art. 12 della legge 21 dicembre 1977, n. 984, e sono state dettate norme per il trasferimento alle regioni Toscana e Umbria di parte delle funzioni amministrative dei beni e del personale dell'Ente stesso; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 411, con la quale e' stato prorogato fino al 2001 il termine di scadenza dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria e modificata la relativa denominazione in "Ente irriguo umbro-toscano"; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491; Tenuto conto della rilevanza produttiva e sociale delle attivita' istituzionali dell'Ente finalizzate all'approvvigionamento e alla distribuzione di acqua per usi plurimi nelle regioni interessate; Considerato che le attivita' istituzionali dell'Ente vanno ricondotte all'esito finale di erogazione dell'acqua ai soggetti utilizzatori e che, in relazione ai principi che regolano le attivita' degli enti pubblici, le stesse vanno svolte in equilibrio di bilancio; Rilevato che l'equilibrio di bilancio va conseguito mediante riparto tra gli utilizzatori istituzionali dell'intero costo annuo dell'Ente, al netto del deficit pregresso e del contributo ordinario dello Stato; Ritenuto che il mantenimento dell'equilibrio di bilancio postula che gli utilizzatori istituzionali beneficiari dei servizi resi, i quali peraltro cedono a titolo oneroso le acque ad essi erogate dall'Ente, siano chiamati a contribuire ai costi di accumulo, conservazione, trasporto ed erogazione delle risorse medesime; Rilevata l'urgenza di provvedere al riequilibrio di bilancio dell'Ente a decorrere dal 1 gennaio 1996, con riserva di ulteriori provvedimenti per le annualita' pregresse; Fatte salve le attribuzioni delle competenti autorita' in materia di tariffe idriche ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: 1. Il costo dei servizi prestati dall'Ente irriguo umbro-toscano, a decorrere dal 1 gennaio 1996, e' ripartito tra i soggetti istituzionali utilizzatori delle risorse idriche, tenuto conto dei costi di accumulo, conservazione e trasporto in proporzione ai volumi erogati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 1996 Il Ministro: LUCHETTI