IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Viste le leggi 18 ottobre 1961, n. 1048, 15 settembre 1964, n. 765,
e 2 aprile 1963, n. 504, istitutiva ed integrative dell'Ente autonomo
per la bonifica, l'irrigazione e la  valorizzazione  fondiaria  nelle
province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 con
il  quale  sono state definite le funzioni residue dell'Ente ai sensi
degli articoli 88, n. 12, 89 e 91 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio 1977, n. 616, nonche' dell'art. 12 della legge
21 dicembre  1977,  n.  984,  e  sono  state  dettate  norme  per  il
trasferimento  alle  regioni Toscana e Umbria di parte delle funzioni
amministrative dei beni e del personale dell'Ente stesso;
  Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 411,  con  la  quale  e'  stato
prorogato  fino al 2001 il termine di scadenza dell'Ente autonomo per
la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria e modificata
la relativa denominazione in "Ente irriguo umbro-toscano";
  Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491;
  Tenuto conto della rilevanza produttiva e sociale  delle  attivita'
istituzionali  dell'Ente  finalizzate  all'approvvigionamento  e alla
distribuzione di acqua per usi plurimi nelle regioni interessate;
  Considerato  che  le  attivita'   istituzionali   dell'Ente   vanno
ricondotte  all'esito  finale  di  erogazione  dell'acqua ai soggetti
utilizzatori  e  che,  in  relazione  ai  principi  che  regolano  le
attivita'  degli  enti pubblici, le stesse vanno svolte in equilibrio
di bilancio;
  Rilevato  che  l'equilibrio  di  bilancio  va  conseguito  mediante
riparto  tra  gli  utilizzatori istituzionali dell'intero costo annuo
dell'Ente, al netto del deficit pregresso e del contributo  ordinario
dello Stato;
  Ritenuto  che  il  mantenimento dell'equilibrio di bilancio postula
che gli utilizzatori istituzionali beneficiari dei  servizi  resi,  i
quali  peraltro  cedono  a  titolo  oneroso  le acque ad essi erogate
dall'Ente,  siano  chiamati  a  contribuire  ai  costi  di  accumulo,
conservazione, trasporto ed erogazione delle risorse medesime;
  Rilevata  l'urgenza  di  provvedere  al  riequilibrio  di  bilancio
dell'Ente a decorrere dal 1 gennaio 1996, con  riserva  di  ulteriori
provvedimenti per le annualita' pregresse;
  Fatte  salve  le attribuzioni delle competenti autorita' in materia
di tariffe idriche ai sensi del testo  unico  11  dicembre  1933,  n.
1775, e successive modificazioni ed integrazioni;
                              Decreta:
  1. Il costo dei servizi prestati dall'Ente irriguo umbro-toscano, a
decorrere   dal   1   gennaio  1996,  e'  ripartito  tra  i  soggetti
istituzionali utilizzatori delle risorse idriche,  tenuto  conto  dei
costi di accumulo, conservazione e trasporto in proporzione ai volumi
erogati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 marzo 1996
                                                Il Ministro: LUCHETTI