IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
  Vista  la  legge  29  ottobre  1991,  n.  358, recante norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visti gli articoli 42, 75 e 79, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287,  concernente  il  regolamento
degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;
  Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, concernente il riordinamento
delle  circoscrizioni  territoriali  delle conservatorie dei registri
immobiliari, e il decreto interministeriale di attuazione  29  aprile
1972;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
  Visto  il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251, con il quale e'
stata istituita  la  provincia  di  Lodi  nell'ambito  della  regione
Lombardia;
  Visto  il  decreto  del  9  dicembre  1994, protocollo n. 3519, del
direttore generale, con il quale sono stati stabiliti  i  criteri  di
massima di organizzazione degli uffici;
  Ravvisata  la  necessita'  di  sperimentare presso taluni uffici il
nuovo assetto organizzativo e le procedure ordinate alla integrazione
dei settori finanziari confluiti nell'ufficio del territorio;
  Considerato che per il perseguimento di  tali  obiettivi  e'  stato
individuato  l'ufficio  del territorio di Milano dove e' gia' in atto
la sperimentazione delle procedure informatiche integrate;
  Considerato che, a norma dell'art. 42, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.  287,  gli  uffici  del
territorio  sono  istituiti  in  ogni capoluogo di provincia, per cui
all'ufficio del  territorio  di  Lodi  devono  essere  attribuite  le
competenze  gia'  svolte  dai precedenti uffici finanziari ricompresi
nell'ambito della provincia di Milano;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 73, comma 8, del citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27  marzo  1992,  n.  287,   come
modificato  dall'art.  2  del  decreto-legge  26 luglio 1995, n. 403,
convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n.  495,
l'attivazione  degli uffici del territorio deve avvenire trascorso un
tempo non inferiore a tre mesi dalla nomina dei titolari degli uffici
medesimi;
  Visto il decreto ministeriale 25 giugno  1994,  n.  59819,  con  il
quale  e'  stato nominato il dirigente dell'ufficio del territorio di
Milano e il decreto ministeriale 10 luglio 1995,  n.  32428,  con  il
quale  allo  stesso dirigente e' stato attribuito anche l'incarico di
direzione dell'ufficio del territorio di Lodi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli uffici del territorio di Milano e di  Lodi  sono  attivati  con
decorrenza 2 maggio 1996.