IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1996;
  Visti i propri decreti del 21 febbraio 1995 che hanno disposto  per
il  29  febbraio  1996  l'emissione  dei  buoni ordinari del Tesoro a
novantadue,  centottantatre  e  trecentosessantacinque  giorni  senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto che in applicazione dell'art.  2  del  menzionato  decreto
ministeriale  28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto,
per  ogni  scadenza,   i   prezzi   risultanti   dall'asta   relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 1996;
  Considerato  che  nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni
ordinari del  Tesoro  per  l'emissione  del  29  febbraio  1996  sono
indicati,  tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre
tranches dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio  1996
il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 97,59 per i B.O.T. a
novantadue  giorni, a L. 95,38 per i B.O.T. a centottantatre giorni e
a L. 91,10 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.
  La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello  stato  di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario  1996,  ammonta  a  L.  300.779.582.000  per  i  buoni  a
novantadue  giorni  con scadenza 31 maggio 1996, a L. 647.076.316.000
per i titoli a centottantatre giorni con  scadenza  30  agosto  1996;
quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione
del  Ministero  del tesoro per il 1997 ammonta a L. 1.334.215.537.500
per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 28 febbraio
1997.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a  L.  97,25  per  i
B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,72 per i B.O.T.  a centottantatre
giorni e a L. 89,95 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 marzo 1996
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO