IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione della direttiva del Consiglio numero 91/683/CEE del 19
dicembre  1991   concernente   le   misure   di   protezione   contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto il decreto  ministeriale  31  gennaio  1996,  concernente  le
misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e  la  diffusione nel
territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai  vegetali
o ai prodotti vegetali;
  Vista  la  decisione  della Commissione n. 93/467/CEE del 19 luglio
1993 modificata dalla decisione della Commissione n. 94/812/CE del 15
dicembre 1994 che  autorizza  gli  Stati  membri  a  derogare  talune
disposizioni  della  direttiva  77/93/CEE  del  Consiglio  per quanto
riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.)  con  corteccia  originari
del Canada o degli Stati Uniti d'America;
  Considerato  che l'applicazione delle misure fitosanitarie previste
nel presente decreto farebbe  escludere  i  rischi  fitosanitari  per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  deroga  a quanto previsto dall'allegato IV, parte A, sezione I,
punto 3, del decreto  ministeriale  31  gennaio  1996  i  tronchi  di
quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati
Uniti  d'America,  sono  ammessi all'importazione sino al 31 dicembre
1996.
  I tronchi oggetto del presente decreto devono essere introdotti nel
territorio della Repubblica  esclusivamente  attraverso  i  punti  di
entrata di Livorno, Napoli, Ravenna e Salerno.