IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nella  parte  in
cui  disciplina le modalita' ed i requisiti per la nomina dell'organo
di revisione economico-finanziaria degli enti locali;
  Visto l'art. 100 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,  n.  77,
nella   parte  in  cui  demanda  ad  apposito  decreto  del  Ministro
dell'interno  le  modalita'  di  comunicazione  dei  nominativi   dei
soggetti cui e' affidato l'incarico di revisore;
  Ritenuta  la  necessita'  di  stabilire  le  suddette  modalita' di
comunicazione, anche al fine di costituire una apposita banca dati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai fini della prima costituzione della banca dati degli  organi  di
revisione  economico-finanziaria, i comuni, le province, le comunita'
montane,  le  citta'  metropolitane  e  le  unioni  di  comuni,   con
esclusione  degli  enti  locali  della  regione  Trentino-Alto Adige,
provvedono alla comunicazione  dei  nominativi  dei  soggetti  eletti
quali  revisori  a  mezzo  dell'allegato  modello  A,  che  fa  parte
integrante del presente decreto, da inviare entro il 30  giugno  1996
con le seguenti modalita':
   una  copia  al  C.N.E.L. - Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, viale Lubin, 2 - 00196 Roma;
   una copia alla prefettura competente per territorio;  per  i  soli
enti  della  regione  autonoma  Valle  d'Aosta  la  copia  va inviata
all'ufficio di presidenza della giunta regionale.