IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nella parte in cui disciplina le modalita' ed i requisiti per la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali; Visto l'art. 100 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nella parte in cui demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno le modalita' di comunicazione dei nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico di revisore; Ritenuta la necessita' di stabilire le suddette modalita' di comunicazione, anche al fine di costituire una apposita banca dati; Decreta: Art. 1. Ai fini della prima costituzione della banca dati degli organi di revisione economico-finanziaria, i comuni, le province, le comunita' montane, le citta' metropolitane e le unioni di comuni, con esclusione degli enti locali della regione Trentino-Alto Adige, provvedono alla comunicazione dei nominativi dei soggetti eletti quali revisori a mezzo dell'allegato modello A, che fa parte integrante del presente decreto, da inviare entro il 30 giugno 1996 con le seguenti modalita': una copia al C.N.E.L. - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, viale Lubin, 2 - 00196 Roma; una copia alla prefettura competente per territorio; per i soli enti della regione autonoma Valle d'Aosta la copia va inviata all'ufficio di presidenza della giunta regionale.