Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le amministrazioni autonome A tutte le ragionerie centrali presso i Ministeri e le amministrazioni autonome e, per conoscenza: Alla Corte dei conti PREMESSA. Il passaggio alla terza fase dell'Unione monetaria europea, con l'avvio della moneta unica, implica un sostanziale avanzamento del processo di convergenza economico-finanziaria degli Stati membri, con specifico riferimento ai quattro parametri individuati nel trattato di Maastricht: tassi di inflazione, tassi di interesse a lungo termine, stabilita' dei tassi di cambio, rapporti disavanzo/PIL e debito/PIL riferiti alle amministrazioni pubbliche. Relativamente ai parametri fiscali, significativi progressi sulla via del risanamento sono stati conseguiti nel decorso anno 1995, soprattutto con l'inversione, dopo un ventennio, della tendenza accrescitiva del rapporto debito/PIL. Il triennio 1997-1999, periodo di riferimento del prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, comprende il primo anno di avvio del sistema monetario comune: lo sviluppo ulteriore di una coerente politica di bilancio si pone pertanto come premessa indispensabile per una adesione, sin dall'inizio, del nostro Paese all'Unione monetaria. * * * 1. Il quadro di finanza pubblica nel 1995 e le prospettive per il 1996. I risultati di finanza pubblica del 1995 appaiono ampiamente confortanti. Anzitutto, la gia' cennata inversione di tendenza nel rapporto debito/PIL ha consentito, per la prima volta dopo oltre due decenni, la riduzione del peso del debito dal punto di massima raggiunto a fine 1994 sul livello del 124,3 per cento, al 123,9 per cento, concretando una tappa fondamentale nel processo di risanamento finanziario. Il fabbisogno del settore statale si e' collocato intorno ai 130.300 miliardi, in linea con l'obiettivo aggiornato del settembre 1995 e in misura notevolmente inferiore all'obiettivo originario. La riduzione in termini assoluti rispetto all'anno precedente e' di oltre 25.000 miliardi, mentre l'incidenza rispetto al PIL passa dal 9,5 per cento del 1994 al 7,3 per cento, oltre due punti in meno. L'avanzo primario, che individua i maggiori incassi rispetto ai pagamenti al netto degli interessi e' risultato intorno ai 63.000 miliardi rispetto ai 17.600 miliardi del 1994, aumentando la sua incidenza sul PIL dall'1 per cento al 3,5 per cento, nonostante il maggiore onere per interessi sul debito pubblico, in relazione all'andamento dei tassi. Tutto cio' e' stato agevolato dall'evoluzione dell'economia reale, che ha mostrato un tasso di crescita superiore al 3 per cento ipotizzato nello scorso settembre, con positivi riflessi sui conti pubblici. Il perdurare delle tensioni sui mercati finanziari, che sembrano essersi attenuate negli ultimi mesi, e l'andamento del tasso di inflazione, collocatosi nella media annua sensibilmente al di sopra delle previsioni (5,4 per cento rispetto al 4,7 per cento) condizionano notevolmente la prosecuzione del processo di risanamento finanziario dei conti pubblici secondo le linee tracciate nel documento di programma. Va notato, in proposito, che anche quest'ultimo indice presenta nei primi due mesi del 1996 un significativo calo tendenziale, solo in parte attribuibile alla diversa metodologia di rilevazione. Come negli anni piu' recenti, anche l'ultima sessione di bilancio ha valorizzato i ruoli distinti ma complementari del bilancio a legislazione vigente, della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati. La manovra e' stata approvata ed emanata in tutte le sue componenti normative entro il 31 dicembre 1995, con il completamento del decreto-legge n. 565 del 1995, di recente reiterato con il decreto-legge n. 93 del 1996. Sono tuttora in corso le elaborazioni per un puntuale aggiornamento della stima del fabbisogno per l'anno 1996. Esse consentiranno di valutare se e' assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di fabbisogno del settore statale stabilito dalla legge finanziaria in 109.400 miliardi, o se occorre una ulteriore correzione, tenendo conto della cosiddetta "clausola di salvaguardia" di cui al comma 242 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 (collegato alla finanziaria). Le prospettive, comunque, confermano la necessita' dell'impostazione restrittiva assunta negli ultimi anni dalle previsioni di bilancio, attraverso la rigorosa riconsiderazione dell'intervento pubblico, anche in vista dell'aggiornamento degli obiettivi nel nuovo documento programmatico per il prossimo triennio. La predisposizione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente si pone quindi non solo come necessario presupposto ricognitivo per la parte vincolata, ma anche come strumento attuativo, per la parte relativamente non vincolata, degli indirizzi del precedente documento di programmazione economico-finanziaria. 2. Gli obiettivi della politica di bilancio per il triennio 1997-1999. Le linee di impostazione della manovra di bilancio per il 1997 e per il triennio 1997-1999 vanno inserite nel quadro complessivo degli obiettivi a perseguire che sinteticamente si possono cosi' indicare: a) il gettito delle entrate tributarie, da valutare sulla base della presumibile dinamica e delle variazioni legislative intervenute; sara' definito sulla base delle piu' aggiornate previsioni delle variabili macroeconomiche che lo influenzano; b) a livello complessivo, le spese correnti, al netto degli interessi e delle poste correttive e compensative delle entrate, dovranno essere contenute, per il 1997, entro il livello risultante dalle previsioni assestate del bilancio per il 1996. Nel successivo biennio, le spese per acquisto di beni e servizi indispensabili al funzionamento delle amministrazioni potranno incrementarsi non oltre l'uno per cento per il 1998 e non oltre il 2 per cento per il 1999; c) le spese in conto capitale nel complesso potranno incrementarsi, in ciascuno degli anni del triennio, in misura non superiore al 3 per cento. A tali incrementi potra' farsi luogo soltanto dopo l'individuazione, da parte delle singole amministrazioni, degli interventi prioritari, una volta verificato che non vi siano, ne' siano prevedibili, residui di stanziamento o disponibilita' di tesoreria per interventi autorizzati e non ancora effettuati; per le spese soggette alla riduzione disposta con il decreto-legge n. 41/1995, dovra' inoltre essere garantita la puntuale applicazione del comma 5 dell'art. 2 dello stesso decreto; d) la proposizione di nuove autorizzazioni di spesa eventualmente da includere nel disegno di legge finanziaria per il 1997 potra' essere formulata solo individuando riduzioni compensative delle dotazioni gia' autorizzate anche legislativamente. 3. Le linee generali di razionalizzazione della spesa. Al perseguimento degli obiettivi in materia di spesa concorrono sia le modifiche della legislazione vigente, sia l'applicazione rigorosa di criteri restrittivi nel quadro degli assetti normativi e organizzativi esistenti. In quest'ultimo ambito, la spesa comprimibile, che risulta di entita' minore rispetto a quella modificabile con specifici interventi normativi, e' pur sempre rilevante ai fini della complessiva azione di contenimento. Coerentemente con tale impostazione, occorre quindi confermare anche per il 1997 l'abbandono del criterio della spesa storica di tipo incrementale, che ha determinato un notevole grado di irrigidimento della spesa, di per se' gia' elevato, in alcuni casi tendendo ad innalzarne il livello al di la' delle effettive necessita'. L'esistenza in ogni stato di previsione di sia pur esigui margini di manovra, sui quali e' possibile esercitare l'impegno correttivo, rende piu' agevole la concreta attuazione dell'impostazione restrittiva, in particolare per le spese per acquisto di beni e servizi, per investimenti diretti e per trasferimenti ad enti decentrati di spesa o ad altri soggetti, per i quali l'entita' delle somme da trasferire non e' vincolata da predeterminazioni legislative. Per la spesa relativamente flessibile, o comunque non legislativamente predeterminata in modo rigido, occorre procedere ad un puntuale e complessivo riesame delle esigenze e degli obiettivi, onde rapportare ad essi non solo la parte incrementale dello stanziamento, ma il suo intero ammontare. Lo schema che piu' sembra rispondere a queste esigenze e' quello del bilancio a base zero, discriminando la spesa che riveste utilita' per il corpo sociale da quella che potrebbe essere ridotta o addirittura eliminata senza conseguenze apprezzabili; nonche' distinguendo le spese di funzionamento necessarie per assicurare il mantenimento del livello dei servizi da quelle volte al soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni. Con riferimento al primo aspetto, gli stanziamenti devono essere depurati dagli oneri non strettamente funzionali al conseguimento dei compiti demandati; con riferimento al secondo, prima di decidere nuovi interventi occorre acquisire un piu' elevato grado di efficienza nel soddisfacimento dei bisogni gia' individuati. In mancanza di precisi indicatori attestanti l'esigenza inderogabile di tali spese, si dovra' disporre la soppressione di capitoli di bilancio e di programmi di spesa attraverso, se necessario, proposte di modifica o di abrogazione della vigente legislazione di sostegno. La formazione del bilancio a base zero potra' utilmente avvalersi anche delle opportune modifiche all'uopo predisposte negli elaborati di base per le nuove previsioni (come meglio descritto nell'allegata nota tecnica), al fine di favorirne una piu' immediata percezione da parte delle amministrazioni. Sotto il profilo quantitativo, l'invarianza delle dotazioni complessive di spesa, indicata al punto 2, dovra' essere perseguita anche con adeguati interventi normativi in sede di manovra di bilancio, tenendo presente che eventuali maggiori esigenze incomprimibili dovranno essere compensate da ulteriori riduzioni; la manovra deve essere impostata e realizzata a livello di dotazioni di competenza: solamente il loro contenimento puo' consentire una modifica strutturale degli andamenti della finanza pubblica. Un diretto ausilio al raggiungimento dell'obiettivo dell'invarianza complessiva delle dotazioni di competenza discende dall'applicazione dell'art. 2, comma 5, del decreto legge n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995, che consente un incremento annuo nei limiti dell'1 per cento per le spese soggette a riduzione in sede di manovra aggiuntiva dello scorso anno: con tutta evidenza, per tali spese, complessivamente considerate per aggregati economici, gli eventuali incrementi consentiti dalla legge dovranno essere compensati con corrispondenti riduzioni, anche a livello normativo, delle altre spese. 4. Criteri specifici per le spese relativamente flessibili. 4.1. Per gli oneri classificati nell'acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli legislativamente predeterminati, le previsioni per il 1997 dovranno assicurare, per ciascuna amministrazione, l'invarianza a livello complessivo rispetto alle proposte di assestamento del bilancio per il 1996. Per gli anni 1998 e 1999 il loro incremento rispetto al precedente esercizio non potra' essere superiore, rispettivamente, all'1 per cento e al 2 per cento. Valgono in particolare le seguenti indicazioni: a) gli eventuali incrementi, nei limiti consentiti dal decreto-legge n. 41 del 1995, dovranno essere recuperati con corrispondenti riduzioni di altre spese; b) le eventuali esigenze incomprimibili potranno essere fronteggiate con riduzioni di altre spese e con recuperi di produttivita'; c) al perseguimento dell'obiettivo per talune spese possono concorrere sia la possibilita' di operare in via amministrativa variazioni compensative (per il 1996, art. 24, commi 2 e 15, della legge di bilancio), sia il vincolo posto al loro incremento (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 367/1991, convertito con la legge n. 8/1992). 4.2. Lo stesso criterio di invarianza complessiva si applica alle spese di acquisizione di beni e servizi per la difesa nazionale, per le quali e' necessario procedere alla ridefinizione dei relativi programmi e progetti. La realizzazione di tale obiettivo potra' realizzarsi: a) mediante una congrua diluizione temporale delle spese di ammodernamento e potenziamento, compatibile con la realizzazione dei nuovi programmi; per tali spese, collocate convenzionalmente nella categoria IV, eventuali maggiori esigenze specifiche, collegate ai programmi e ai progetti in corso di attuazione, andranno compensate con corrispondenti riduzioni su altri capitoli di spesa; b) mediante una rigorosa e razionale applicazione dell'art. 1, commi da 1 a 3, della legge n. 549 del 1995, concernenti la delega per la ristrutturazione del Dicastero; c) mediante una piu' diffusa applicazione della norma della legge di bilancio che consente variazioni compensative nell'ambito della categoria IV - Acquisto di beni e servizi del Dicastero della difesa (per il 1996: art. 13, comma 15). 4.3. Per le spese per trasferimenti occorre innanzitutto separare rigorosamente quelle previste da disposizioni legislative da quelle che ne sono prive. Per le prime (spese previste da disposizioni legislative) l'iscrizione in bilancio e' consentita soltanto se disposta da specifici provvedimenti legislativi, cioe' da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento; l'autorizzazione legislativa, oltre che inserita in un provvedimento specifico, deve essere espressa, cioe' individuata nei suoi elementi essenziali direttamente dalla legge (beneficiario, parametri di quantificazione, importo, ecc.). Allo scopo di pervenire, comunque, al contenimento di tali spese, devono essere proposte modifiche alle norme vigenti attraverso l'inclusione di determinazioni riduttive di autorizzazioni legislative di spesa nell'apposita tabella E allegata al disegno di legge finanziaria. L'esigenza di contenimento della spesa impone una severa e rigorosa revisione della legislazione in materia, allo scopo di pervenire quanto meno all'invarianza nominale per tre anni delle erogazioni a carico del bilancio. Per le seconde (trasferimenti non determinati da specifiche autorizzazioni legislative) gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1996 sono da sottoporre ad attenta e rigorosa analisi finalizzata alla loro eliminazione. In particolare, sono da eliminare tutte le erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. Ove necessario, per le eventuali ulteriori esigenze degli enti e organismi interessati dovranno essere formulate proposte intese a garantire la copertura della spesa con l'acquisizione diretta di mezzi finanziari, anche attraverso l'adeguamento dei prezzi relativi ai servizi prestati. Al contenimento rigoroso delle spese per trasferimenti deve concorrere la puntuale applicazione dell'art. 1, commi da 40 a 44, della citata legge n. 549 del 1995. 4.4. Si ribadisce che, per le spese previste direttamente da autorizzazioni legislative e per quelle che non possono essere ridotte senza una modifica della legislazione di supporto, le amministrazioni, ai fini di un loro contenimento, devono indicare e segnalare le misure correttive da inserire nel disegno di legge finanziaria o in specifici disegni di legge. Particolare importanza dovra' assumere, in tale ambito, la rimodulazione delle spese legislativamente predeterminate, nonche' l'eliminazione o la diluizione temporale degli accantonamenti sui fondi speciali per nuovi provvedimenti legislativi sottoposti o da sottoporre all'esame parlamentare; per essi occorre assicurare il massimo contenimento possibile delle dotazioni di competenza, anche in rapporto alla concreta capacita' operativa dell'amministrazione. * * * Circa, infine, i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica. Si ringrazia per la collaborazione che le amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo. p. Il Ministro: GIARDA ____________ PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ANNO 1997 E PER IL TRIENNIO 1997-1999 NOTA TECNICA E CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI N.B.: I Direttori delle Ragionerie Centrali - alle quali l'articolo 28 della legge di contabilita' di Stato demanda il compito di compilare gli schemi di previsione - sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle presenti direttive. Particolare attenzione va rivolta alle indicazioni di cui ai punti 2.1.1, 2.1.3, 5.5, 5.11, 5.12 e 5.13 1. - CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI 1.1. - Per la concreta predisposizione di una manovra di bilancio coerente con gli obiettivi e le compatibilita' precisate, il progetto di bilancio 1997 e il bilancio pluriennale 1997-1999 - ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 468 del 1978, come sostituiti dalla legge n. 362 del 1988 - devono essere redatti sulla base della legislazione vigente (quello pluriennale anche nella versione programmatica) e sono destinati a recepire gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati dopo l'approvazione di questi ultimi, in forza di apposite note di variazioni al progetto medesimo. Occorre peraltro richiamare le disposizioni riduttive di stanziamenti - recate per l'anno 1997 dal decreto-legge n. 41 del 1995 nonche' per gli anni 1996, 1997 e 1998, dal decreto-legge n. 93 del 1996 - le quali hanno operato tagli in senso orizzontale, "intendendosi corrispondentemente ridotte" le autorizzazioni legislative di supporto degli stanziamenti dei vari capitoli interessati. Per contribuire a delineare la manovra correttiva, le proposte di previsione per il nuovo bilancio annuale e per il bilancio pluriennale 1997-1999 - da elaborare in piena attuazione delle direttive impartite nella circolare, che qui si intendono integralmente richiamate, devono essere accompagnate da un documento illustrativo delle modifiche da apportare alla legislazione vigente al fine di ricondurre ogni scostamento delle nuove previsioni agli obiettivi prima richiamati. Il documento in parola, del tutto analogo a quello richiesto negli anni passati, dovra' articolarsi con riferimento alla spesa nelle consuete cinque sezioni: - nella prima, per ogni legge di spesa a carattere pluriennale, dovranno essere precisate le quote da indicare nella Tabella F del disegno di legge finanziaria per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, nonche', globalmente, l'eventuale stanziamento residuale da iscrivere negli anni 2000 e successivi (art. 11, comma 3, lettera c), della legge n. 468 del 1978); inoltre, per ciascuna "tranche" di spesa pluriennale relative al 1997 dovra' anche essere indicata la parte che verra' a tradursi in pagamenti effettivi nel predetto anno finanziario; si dovranno altresi' indicare i pagamenti in conto residui relativi a ciascun provvedimento legislativo. Nel medesimo contesto, ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 2, della legge n. 468 del 1978, andranno altresi' segnalate e debitamente giustificate, contenendole al massimo - in relazione all'effettivo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle spese ivi previste - le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale per le quali si ritenga necessario disporre della facolta' di assumere impegni nei limiti dell'intera somma autorizzata per gli anni successivi al 1997, nonche' di quelle per le quali e' invece possibile determinare una limitazione dell'impegnabilita' al 50 per cento; - analogamente, nella seconda sezione, per tutte le specifiche leggi di spesa che hanno demandato la determinazione dello stanziamento annuo alla legge finanziaria (art. 11, comma 3, lettera d), legge n. 468), dovranno essere indicate le quote da iscrivere nella Tabella C per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, nonche', relativamente alla quota 1997, la corrispondente autorizzazione di cassa; - nella terza, potranno elencarsi per l'anno 1997 gli oneri per l'eventuale rifinanziamento di autorizzazioni legislative di spesa in conto capitale scadute nel 1996 relative ad interventi di sostegno dell'economia (art. 11, comma 3, lettera f), legge n. 468); - nella quarta, dovranno elencarsi le iniziative legislative recanti nuove o maggiori spese, ognuna delle quali dovra' essere codificata secondo i criteri delle classificazioni economica e funzionale. Cio' al fine di determinare gli accantonamenti da preordinare in omogenee voci funzionali sotto ciascun Ministero, come auspicato nell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati a conclusione della sessione di bilancio per il 1995. Per dette iniziative, oltre a indicarsi l'onere per l'anno 1997, per ciascuno dei due anni successivi, e per l'intera durata del provvedimento, devono essere contestualmente individuate le proposte correttive della legislazione in essere, valutabili nei loro riflessi finanziari in termini di economie di spesa, le quali vanno rivolte alla copertura delle nuove iniziative proposte (art. 11, comma 3, lettere e) e g), legge n. 468). In assenza di questa compensazione nessuna proposta di considerazione nei fondi speciali potra' essere presa in esame; lo stesso criterio compensativo dovra' applicarsi in relazione alle eventuali proposte di rifinanziamento da considerare nella terza sezione ai fini della inclusione nell'apposita tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), legge n. 468 del 1978. Si precisa che devono essere chiariti con la massima cura: a) i criteri di valutazione dell'onere complessivo, indicando le ipotesi di evoluzione dei costi prese in considerazione nel caso di spese a carattere pluriennale; b) l'esistenza di automatismi o di meccanismi di indicizzazione che vincolano la crescita di taluni tipi di spesa a particolari parametri che possono rendere difficile o impossibile l'osservanza delle regole prefissate. A tal riguardo le proposte devono, in ogni caso, rivolgersi ad evitare operazioni che differiscano, ad esercizi successivi, con la tecnica dei limiti di impegno, spese che non abbiano l'effettiva natura di spese di investimento o che comunque spostino su soggetti diversi dal Tesoro l'effettuazione di operazioni finanziarie, dilatando l'indebitamento del settore pubblico; c) i tempi tecnici di attuazione dell'intervento, che - insieme alle possibilita' operative dell'Amministrazione - ne condizionano la ripartizione temporale; - nella quinta sezione, infine, dovranno essere indicate, sulla scorta dei criteri enunciati nella circolare, le prevedibili minori esigenze derivanti da inattualita' totale o parziale degli obiettivi originari e le conseguenti riduzioni delle relative autorizzazioni legislative di spesa che si renda possibile inserire - ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), legge n. 468 del 1978 - nell'apposita tabella. Le indicazioni contenute nelle prime quattro sezioni del "documento" dovranno essere corredate da note illustrative nelle quali saranno forniti gli elementi di valutazione che dovranno rispondere alla duplice esigenza conoscitiva degli effetti delle proposte stesse in termini sia di competenza che di cassa. Le proposte correttive della legislazione vigente, volte a conseguire economie di spesa o maggiori entrate, in quanto non attivabili nell'ambito del disegno di legge finanziaria, dovranno comunque essere segnalate, contestualmente al "documento", allegando i relativi disegni di legge, onde consentire la valutazione collegiale del Governo circa la loro complementarieta' e funzionalita' alla complessiva decisione di bilancio 1997-1999. Giova poi rammentare che nell'ambito dei disegni di legge collegati al disegno di legge finanziaria non possono rientrare iniziative comportanti nuovi o maggiori oneri. 1.2. - E' da considerarsi indispensabile, contestualmente all'azione correttiva sulla legislazione vigente, la proposizione di misure correttive da inserire nel disegno di legge finanziaria o in specifici disegni di legge. Le singole Amministrazioni, nel formulare le proposte di spesa, dovranno procedere a una revisione profonda e rigorosa delle singole dotazioni di bilancio, con riferimento ai criteri prefigurati nella circolare ed in particolare a quello della formazione del bilancio a base zero. Il rispetto delle direttive di contenimento delle spese correnti innanzi indicate, unitamente alla completa revisione dell'intero quadro contabile di ciascun capitolo, segnera' il limite complessivo massimo delle assegnazioni di competenza (legge finanziaria compresa) di ogni Amministrazione; eventuali maggiori necessita' connesse a spese obbligatorie ed inderogabili devono essere compensate per quanto possibile con la riduzione delle spese correnti a carattere discrezionale e, ove cio' non sia sufficente, proponendo altresi' la riduzione di spese legislativamente previste, soprattutto nel settore dei trasferimenti correnti (contributi ad enti, associazioni, ecc.). Nella dimostrata impossibilita' di proporre riduzioni delle spese correnti, dovra' operarsi, con gli stessi criteri, sulle dotazioni di conto capitale. Nella predisposizione delle proposte di previsione per le spese, poi, appare indispensabile seguire le linee di impostazione indicate nella circolare e che vengono sintetizzate al punto 5 lettere b), c) e d) della circolare medesima. 2. - BILANCIO ANNUALE DI COMPETENZA 2.1. - Spese Dovendosi costruire il bilancio sulla base del criterio della legislazione vigente, si ricorda che per quanto concerne gli stanziamenti la cui quantificazione annua e' specificamente demandata alla legge finanziaria, l'importo da considerare nelle previsioni a legislazione vigente per l'anno 1997 deve essere quello autorizzato per tale anno con la Tabella C della legge finanziaria 1996, tenendo peraltro conto delle riduzioni operate dal decreto-legge n. 93/96, che ha corrispondentemente ridotto le relative autorizzazioni legislative di spesa; le possibili variazioni devono formare oggetto di determinazione in sede di legge finanziaria 1997 e devono quindi essere proposte nel piu' volte richiamato "documento" (sezione seconda), nel rispetto del criterio compensativo della eventuale maggiore spesa proposta con economie di pari importo. Le proposte dovranno essere riportate nelle "schede-capitolo", appositamente predisposte dal Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato, che evidenziano, tra l'altro, i limiti risultanti da fattori legislativi predeterminati. Per le autorizzazioni di spesa intervenute successivamente alla predisposizione del bilancio pluriennale 1996-1998 - non ancora recepite nelle "schede-capitolo" e per le quali la copertura risulta reperita a carico dei fondi globali, con riduzioni di spesa o con maggiori entrate - dovra' essere fornita distinta dimostrazione in apposite note a corredo dei rispettivi capitoli. Per quanto, in particolare, attiene allo scaglionamento delle spese pluriennali, la quota del bilancio 1997 da assumere nei pertinenti capitoli dovra' corrispondere a quella indicata nella Tabella F della legge finanziaria 1996, sempre tenendo conto delle eventuali riduzioni operate dal decreto-legge 93/96. E' importante segnalare che per le leggi di spesa pluriennali, approvate dopo la presentazione del bilancio 1996-1998, nel bilancio di previsione 1997 potra' essere iscritto, come quota annuale di spesa di quelle legge, lo stesso stanziamento determinato per l'anno 1996 dalle leggi medesime, sempre che tali leggi non dispongano diversamente. 2.1.1. - La rappresentata esigenza di riconsiderare analiticamente tutte le dotazioni dei diversi capitoli di spesa corrente, nello spirito della profonda revisione degli obiettivi e delle esigenze sottesi al metodo della riconsiderazione globale di ogni stanziamento, deve essere soddisfatta, relativamente alle spese discrezionali, mediante l'analisi e la valutazione delle spese di ciascuna dotazione del bilancio 1996, non soltanto attraverso una migliore e piu' razionale programmazione, ma anche sopprimendo o riducendo erogazioni che in taluni casi sono incompatibili con l'attuale condizione della finanza pubblica, mentre in altri casi possono essere evitate con il razionale utilizzo delle capacita' professionali e tecniche del personale delle stesse Amministrazioni. A tal fine, le "schede capitolo" messe a disposizione delle Amministrazioni rispecchiano l'esigenza della formazione del bilancio a base zero, in quanto per le spese non predeterminate legislativamente non viene esposta alcuna ipotesi di previsione per il 1997. In virtu' del cennato criterio le note giustificative degli stanziamenti proposti dovranno consentire l'individuazione delle intere occorrenze necessarie all'assolvimento dei compiti demandati e, eventualmente, di quelle volte al soddisfacimento di nuove o maggiori esigenze incomprimibili. In questa linea si segnalano in particolare le eliminazioni o le riduzioni da proporre per i capitoli concernenti contribuzioni di carattere discrezionale ad enti, associazioni, comunita', ecc., tenuto anche conto del disposto dell'art. 9, comma 1, della legge n. 573/93 e dell'articolo 1, commi da 40 a 44, della legge n. 549/1995; il contenimento delle spese per missioni all'interno ed all'estero del personale; la riduzione delle dotazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze, ecc.; l'eliminazione o almeno un significativo ridimensionamento delle spese per speciali incarichi, studi, indagini, rilevazioni, nonche' degli oneri per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; le spese per l'acquisto di riviste e giornali; le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; le spese telefoniche; ogni altra spesa suscettibile di essere eliminata o ridotta. L'opera di riconsiderazione delle dotazioni per acquisto di beni e servizi, in particolare, potra' tener conto della possibilita' di effettuare in corso dell'anno variazioni compensative con atto amministrativo, anche tra diversi Ministeri, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge di bilancio 1996 n. 551 del 1995, norma che anche per il prossimo esercizio potra' utilmente essere replicata. Giova peraltro ricordare ancora che, a norma del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 41/95, le spese per le quali operano le riduzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo non possono essere incrementate in misura superiore all'1 per cento per il biennio 1997-1998 rispetto agli importi rideterminati per il 1996. Un'analisi altrettanto accurata deve essere condotta nel comparto delle spese di ufficio e in quelle che le Amministrazioni centrali propongono al Provveditorato Generale dello Stato, le cui dotazioni, ancorche' accresciute in questi ultimi anni, non sono tuttavia in grado di far fronte a tutte le richieste. In quest'opera di riconsiderazione delle dotazioni complessive, una analisi particolarmente rigorosa e' richiesta per le Amministrazioni che gestiscono importanti e peculiari funzioni dello Stato (Polizia di Stato, Difesa, Guardia di finanza, Servizi antincendi, Corpo forestale, Servizi penitenziari) e che concentrano gran parte delle spese per acquisto di beni e servizi. Pur nella essenzialita' e indispensabilita' dei relativi oneri, esistono margini di contenimento legati alla programmazione delle varie spese e forniture, non dimenticando, fra l'altro, che alcuni di questi servizi beneficiano di stanziamenti straordinari recati da leggi di "potenziamento". 2.1.2. - In presenza di un fabbisogno del settore statale ancora troppo elevato, anche la spesa in conto capitale deve essere profondamente rivista. La proposizione di norme di definanziamento dovrebbe innanzi tutto riguardare le spese per trasferimenti (contributi ad enti ed imprese), essendo oggi venute meno, in molti casi, le motivazioni di ordine economico e finanziario che a suo tempo avevano giustificato l'intervento statale nelle dimensioni attuali. Analogo criterio deve sorreggere la riconsiderazione degli interventi di diretta competenza statale (costituzione di capitali fissi) e le partecipazioni azionarie ed i conferimenti. Ancor piu' che per i decorsi esercizi, si avverte che saranno giudicate inammissibili le proposte di conferma degli stessi volumi di spesa 1996, relativamente ai capitoli che presentino consistenti residui, specie "di stanziamento", o che sottendono erogazioni che si allocano in conti correnti di tesoreria o contabilita' speciali che registrino ampie disponibilita'. 2.1.3. - Come e' noto la legge 8 agosto 1995 n. 335, recante "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", ha ridefinito il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione ed ha, quindi, costituito parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1995 e di quella per gli anni 1996-1998. Particolari riflessi, poi, si sono avuti in sede di previsione di competenza 1996 e triennale 1996-1998, a seguito dell'introduzione di un contributo previdenziale a carico dello Stato, per la necessita' di considerare le occorrenti variazioni integrative degli stanziamenti dei capitoli relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in servizio presso tutte le Amministrazioni statali. Cio' premesso, le Amministrazioni avranno cura di verificare l'allineamento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati dalla normativa della richiamata legge n. 335/1995, alle occorrenze finanziarie conseguenti agli obblighi contributivi introdotti. Cio', considerato altresi' che dall'anno 1996 il carico delle pensioni statali e' stato assunto dall'I.N.P.D.A.P., che vi provvede con i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro (le varie Amministrazioni statali e Aziende autonome) e con un apporto dello Stato per la differenza tra carico pensioni e contributi. 2.2. - Entrate Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle piu' aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito e' collegato, nonche' delle eventuali modifiche normative intervenute in materia. Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate in apposita nota illustrativa redatta dai competenti Uffici del Ministero delle finanze, da inviare contestualmente alle proposte. Per i capitoli articolati, le previsioni e le note illustrative dovranno essere formulate al livello dei singoli articoli. Al fine di consentire l'esatta dotazione degli stanziamenti di spesa dei capitoli nn. 4534, 4535 e 4541 dello stato di previsione del Ministero del tesoro - relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle Regioni - appare necessario che detta nota contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna e delle Regioni a statuto ordinario, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata a valere sugli stanziamenti dei predetti capitoli di spesa. Per le entrate non tributarie la valutazione dovra' avere riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite. Sia per il comparto tributario che per quello non tributario, sara' cura delle Amministrazioni che gestiscono ciascun cespite provvedere all'aggiornamento della base informativa di natura legislativa riportata nelle "schede-capitolo" inviate dal Sistema Informativo, nonche' segnalare le eventuali opportune modifiche di denominazione, istituzioni o soppressioni di capitoli e/o articoli. 3. - BILANCIO ANNUALE DI CASSA Per ciascun capitolo di bilancio, le Amministrazioni in indirizzo dovranno indicare anche la previsione di cassa, indistintamente per competenza e residui, cioe' per l'intera massa acquisibile o spendibile. A questi fini, pregiudiziale appare la determinazione presuntiva della consistenza dei residui attivi e passivi che la gestione 1996 lascera' al 1997. In particolare, per i residui passivi, prendendo le mosse da quelli accertati con il consuntivo 1995 e dalle dotazioni di competenza del 1996 (massa spendibile 1996), per giungere ad un'attendibile valutazione del "presunti" residui passivi al 1 gennaio 1997, occorrera' ipotizzare per ciascun capitolo i pagamenti effettuabili nel corrente anno finanziario. A tal fine, occorre considerare la necessita' di compensare, in sede di provvedimento di assestamento del bilancio, le maggiori autorizzazioni di cassa, eventualmente conseguenti all'accertamento definitivo delle consistenze dei residui passivi al 31 dicembre 1995, preferibilmente a livello di titolo e, comunque, non superando il volume complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge di bilancio 1996 integrata con le variazioni intervenute per atto amministrativo. Questa stima delle operazioni di pagamento per il 1996 - depurata eventualmente dell'ammontare dei residui passivi perenti eliminati dal bilancio - raffrontata con la predetta massa spendibile, fara' emergere la presunta consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1996, la quale, rappresentando una componente della massa spendibile 1997, condiziona con la sua attendibilita' la formulazione della previsione delle nuove autorizzazioni di pagamento. 4. - BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA A LEGISLAZIONE VIGENTE 4.1. - Spese Le previsioni di spesa per il 1998 e per il 1999 dovranno essere effettuate sulla scorta dei seguenti criteri: a) per le spese predeterminate legislativamente, la loro proiezione dovra' essere effettuata, per il 1998, secondo quanto indicato nella Tabella F della legge finanziaria 1996 quale risultante dopo le eventuali riduzioni del richiamato decreto legge 93/96 (tale proiezione, ovviamente, potra' essere oggetto di proposta di modifica nell'apposito "documento"). Per le leggi di spesa pubblicate dopo la presentazione del bilancio pluriennale 1996-1998, nei casi in cui la legge stessa non quantifichi gli stanziamenti annuali, dovra' essere considerato per il 1998 e per il 1999 uno stanziamento non superiore a quello iscritto nell'anno 1997. Per le spese il cui scaglionamento si protrae nell'anno 2000 e successivi, dovra' essere individuata l'ulteriore somma ancora da iscrivere, ponendo in evidenza, in apposite note, le somme riferite ad anni precedenti e non ancora iscritte; b) gli stanziamenti la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria, per ciascuno degli anni 1998 e 1999 dovranno essere gli stessi previsti nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 1996, ridotti in applicazione del decreto legge n. 93/96; c) per gli oneri inderogabili, i quali, com'e' noto, pur discendendo direttamente dalla legge, non sono da questa predeterminati e si quantificano in modo automatico attraverso meccanismi e parametri desumibili dalle norme stesse, la proiezione dovra' svilupparsi tenendo conto di tali meccanismi; d) per le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli oneri non vincolati ad alcuna precisa quantificazione legislativa, gli stanziamenti per gli anni 1998 e 1999 non potranno superare, a livello complessivo, un incremento dell'1 per cento e del 2 per cento. Giova, peraltro, ribadire che per tutte le spese di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), si dovra' tenere conto delle riduzioni operate dai decreti legge nn. 41/95 e 93/96 che hanno correlativamente ridotto le relative autorizzazioni di spesa. I bozzoni rimessi alle Amministrazioni per la formulazione delle proposte per il bilancio triennale 1997-1999 - diversamente dagli anni passati - non recheranno alcuna ipotesi di stanziamento in relazione al ricordato criterio di formazione del bilancio a base zero. 4.2. - Entrate Per quanto concerne le entrate, la proiezione delle previsioni a legislazione vigente, formulate per il 1997, dovra' essere effettuata, come si e' gia' detto, sulla base delle piu' aggiornate indicazioni sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui tale gettito e' collegato. Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dei cespiti tributari dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate nella citata apposita nota illustrativa da redigere dai competenti Uffici del Ministero delle finanze e da trasmettere contestualmente all'invio delle proposte. Anche per gli anni 1998 e 1999, per i capitoli articolati, le previsioni e le note illustrative dovranno essere formulate a livello dei singoli articoli. 5. - ADEMPIMENTI PARTICOLARI 5.1. - Per il bilancio annuale, i capitoli di spesa possono essere analiticamente ripartiti in articoli (in appositi allegati) secondo le diverse finalita' della spesa considerata nel capitolo. Per le entrate, l'articolazione delle principali imposte, come gia' avvertito, va estesa ai due esercizi successivi. 5.2. - Eliminazione dei residui 5.2.1. - Attivi. Ai fini della eliminazione dei residui attivi e delle relative azioni che in proposito devono espletare le Amministrazioni competenti per i diversi cespiti, si richiama, come tutti gli anni, l'attenzione sulla necessita' di una puntuale applicazione degli articoli da 263 a 268 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' dello Stato. In particolare, dovranno essere assunte le dovute iniziative amministrative in merito ad eventuali residui relativi a partite in contenzioso risultate definitive attraverso le richieste di condono e ai cosiddetti "buoni di sgravio e tolleranze". Mentre appare necessario procedere alla integrale cancellazione dei residui concernenti partite definite attraverso il condono, si sottolinea l'opportunita' di eliminare anche quelli relativi a buoni di sgravio e tolleranze rilasciati in relazione a partite che appaiono spesso, per i motivi piu' vari, sostanzialmente inesigibili. 5.2.2. - Passivi. Per i residui passivi, va tenuta presente la perenzione amministrativa, nei termini in cui essa risulta disciplinata dall'articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Inoltre appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che tale istituto va applicato esclusivamente a residui passivi originati da impegni assunti a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della quantificazione in via previsionale del fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 468 del 1978, le Amministrazioni, per il tramite delle coesistenti Ragionerie Centrali, dovranno segnalare le somme relative a residui perenti di conto capitale che a loro giudizio si prevede dovranno essere reiscritte nel corso della gestione 1997. 5.3. - Particolari adempimenti del Ministero della difesa. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovra' essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali. Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte - secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 436 del 1988 - apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello in ferma di leva o volontario, nonche' sullo stato di attuazione dei programmi dei capitoli ricompresi nella rubrica "Ammodernamento e rinnovamento" e del capitolo n. 7010. 5.4. - Pensioni Nel richiamare quanto rappresentato nel precedente punto 2.1.3. in ordine alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare introdotto con la legge n. 335/1995, si rappresenta la necessita' di una puntuale determinazione degli stanziamenti relativi al personale in quiescenza - categoria III - da parte di quelle Amministrazioni che mantengono ancora, a carico dei propri stati di previsione, gli oneri per i "trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa". Nulla e' innovato per quanto riguarda i capitoli su cui gravano le spese per l'indennita' per una sola volta in luogo di pensione, indennita' di licenziamento e similari, le spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, le indennita' per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio. 5.5. - Spese di personale. Anche per il nuovo esercizio e' confermata la procedura informatica per la quale viene richiesta un'analisi delle previsioni di bilancio mediante appositi modelli di rilevazione che ogni Direzione Generale, che gestisce personale, compila e invia alle competenti Ragionerie centrali. I cennati modelli, come per il decorso esercizio, sono volti a pervenire ad una puntuale applicazione dell'articolo 65, comma 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, nel testo sostituito dal decreto legislativo n. 546 del 1993, con il quale, attraverso l'evidenziazione delle spese di personale a preventivo, si perviene ad una programmata gestione del personale. Tale adempimento si inquadra nel processo di monitoraggio del costo del personale e di analisi dei fenomeni gestionali, gia' avviato con i "conti annuali" 1992, 1993, 1994 e 1995 e, che si pongono in correlazione con le rendicontazioni di bilancio. Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni per una uniforme rilevazione. 5.6. - Allegato relativo alle spese per la ricerca scientifica e tecnologica. Allo scopo di porre in evidenza le spese destinate alla ricerca scientifica e tecnologica, agli stati di previsione dei singoli Ministeri dovra' essere unito apposito allegato. Considerata l'importanza di tale documento ai fini dell'individuazione e della quantificazione delle risorse finanziarie destinate dallo Stato alla ricerca scientifica e tecnologica, si ribadiscono le istruzioni impartite in passato. 5.7. - Articoli del disegno di legge. Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovra' far avere anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione, da inserire nella legge di approvazione del bilancio, tenendo presente che non possono essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge. 5.8. - Note preliminari degli stati di previsione. Ciascuno stato di previsione dovra' essere illustrato da una "nota preliminare", che risponda puntualmente alle prescrizioni del quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1978, come sostituito dalla legge n. 362 del 1988. Su questo adempimento si richiama la particolare attenzione delle singole Amministrazioni, come pure sulla necessita' - fermo restando l'esigenza della riconsiderazione delle previsioni sulla base del criterio "base zero" - di fornire puntualmente le ragioni di variazioni di importo superiore a 1 miliardo di lire, relative a capitoli di spesa non obbligatorie o non predeterminate per legge, la cui dotazione previsionale sia stata definita con criteri difformi da quelli indicati nella presente circolare. Una apposita sezione delle note preliminari dovra' contenere altresi' una illustrazione delle direttive politiche e politico-economiche relative alla spesa di competenza di ciascun Ministero, al fine di dare conto dell'azione che l'Amministrazione intende svolgere nei campi di competenza nel corso della gestione 1997 sulla base della legislazione vigente, prescindendo, quindi, da quelle misure che potranno essere adottate in sede di legge finanziaria sulla base delle segnalazioni che ciascuna Amministrazione dovra' fare avere nell'apposito "documento" da trasmettere a corredo del bilancio 1997. Nel rammentare inoltre che, in applicazione di quanto previsto da specifiche disposizioni legislative, annualmente sono da allegare ai singoli stati di previsione le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi previsti dalle disposizioni medesime, si ricorda che anche per il prossimo esercizio finanziario - ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 770 del 1986, concernente disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia - i Ministri, con le relazioni preliminari ai singoli stati di previsione, devono informare il Parlamento sui programmi attuati ai sensi della legge stessa. Le stesse relazioni preliminari - in ottemperanza alla richiesta della Commissione Pubblica Istruzione del Senato, formulata in occasione dell'esame dei documenti di bilancio 1987 - devono inoltre contenere una nota esplicativa degli stanziamenti riservati alla ricerca scientifica, di cui all'apposito allegato a ciascuna tabella, mirante a fornire gli elementi essenziali relativi al loro utilizzo e destinazione. Si richiama l'attenzione delle Ragionerie centrali affinche' l'analisi delle assegnazioni e delle variazioni degli stanziamenti sia in armonia con le note apposte ai singoli capitoli e con i dettagli forniti negli appositi allegati. Le note non dovranno avere carattere generico, ma dovranno effettivamente dar conto dei motivi che sono alla base della richiesta variazione; particolari illustrazioni si richiedono ove le variazioni stesse risultino superiori alle percentuali indicate nella circolare a cui si rinvia. 5.9. - Relazione aggiuntiva. Si rappresenta la necessita' che le Amministrazioni predispongano per il successivo inserimento nelle note preliminari degli stati di previsione, una relazione che: - in una prima sezione evidenzi le ipotesi in base alle quali vengono calcolate le variazioni dei capitoli di spesa derivanti da indicizzazioni, parametri predeterminati ed adeguamenti automatici, nonche' indichi le modifiche e le integrazioni legislative e gli strumenti necessari per rendere effettivo il controllo, il contenimento e l'abrogazione dei meccanismi automatici che fanno crescere la spesa pubblica; - in una seconda sezione individui gli aggregati di spesa che rivestono adeguamenti di carattere sostanzialmente obbligatorio - collegati cioe' a situazioni giuridiche soggettive non modificabili con l'impostazione di documenti di bilancio (oneri per il personale in servizio, in quiescenza, ecc.) - al fine di definire un'area consolidata per la quale l'esame parlamentare potrebbe condursi con caratteri di globalita', distinguendola dall'area di possibili aggiustamenti discrezionali. 5.10. - Elenchi da allegare alla Tabella n. 2 (Tesoro). Le Ragionerie presso le Amministrazioni Centrali sono invitate a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli da includere negli elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro concernenti: - spese obbligatorie e d'ordine (Elenco n. 1); - capitoli per i quali e' concessa al Governo la facolta' di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 2); - capitoli per i quali e' concessa al Ministero del tesoro la facolta' di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 3). Inoltre, sara' cura delle Ragionerie centrali rivedere la classificazione economica e funzionale ai fini dell'aggiornamento dei raggruppamenti dei capitoli secondo i codici economico e funzionale, di cui agli Allegati n. 1 e n. 2 che corredano i singoli stati di previsione. 5.11. - Nomenclatore degli atti. Tenuto conto della notevole rilevanza che vanno assumendo i riferimenti normativi dei vari capitoli, in relazione al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, si sottolinea la necessita' di procedere, ove occorra, all'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti", attesa, altresi', l'opportunita' di pervenire ad una versione di tale fondamentale documento anche in occasione dell'annuale provvedimento di assestamento del bilancio di previsione e del disegno di legge sul rendiconto generale dello Stato. Nell'opera di aggiornamento del nomenclatore - dinamicamente considerato anche con l'inclusione della legislazione sopravvenuta - riveste particolare importanza l'attivita' di verifica delle Ragionerie Centrali per i riferimenti delle previsioni 1996 e cio' risulta anche funzionale per l'attuazione delle norme sul processo di spesa (mandato elettronico). 5.12. - Spese per l'informatica. In considerazione della rilevanza qualitativa e quantitativa che le spese per l'informatica rivestono nei vari stati di previsione, e in coerenza con le conformi indicazioni dell'Autorita' per l'informatica, le Amministrazioni dovranno far pervenire una relazione che, con riferimento a ciascun capitolo interessato, evidenzi la tipologia delle spese da sostenere e le singole componenti, ribadendo che quelle connesse alla gestione e alla manutenzione dei servizi informatici - di evidente natura corrente - debbono avere diversa collocazione rispetto a quelle di costituzione o di sviluppo dei servizi stessi, di natura di conto capitale. Anche per le spese in questione andranno, comunque, predisposte note giustificative degli stanziamenti secondo quanto precisato nel precedente punto 2.1.1.. 5.13. - Oneri risarcitori L'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, ha demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare, con proprio decreto, i criteri e le modalita' di applicazione della norma, recata dallo stesso comma 36, che disciplina la corresponsione degli oneri risarcitori in casi di ritardato pagamento. In attuazione di tale norma, e' stato emanato il decreto del Ministro del tesoro del 21 gennaio 1996 - in corso di registrazione alla Corte dei Conti - contenente la direttiva generale per la corresponsione degli oneri risarcitori per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. L'articolo 4 del citato decreto prevede, tra l'altro, che la spesa relativa agli interessi o alla rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato e delle pensioni venga imputata ad appositi capitoli, aventi natura di spesa obbligatoria, da istituire negli stati di previsione delle singole Amministrazioni per imputarvi in modo uniforme tali spese. Cio' premesso le Amministrazioni in indirizzo avranno cura di proporre, con le previsione per il 1997, l'istituzione di un capitolo - da collocare nella Rubrica Servizi generali, sotto la Categoria IX - Somme non attribuibili - denominato "Spese per interessi o rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori dell'Amministrazione" (9.5.0.-21.6.0.). Al capitolo in questione, verra' attribuita la natura di spesa obbligatoria e riportato "per memoria". 6. - CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI Le proposte di previsione - contestualmente, come viene specificato nell'apposita circolare, alle proposte per l'assestamento del bilancio 1996 - andranno riportate nelle piu' volte richiamate "schede-capitolo" per il bilancio annuale di competenza e di cassa 1997 e nelle schede per il bilancio pluriennale 1997-1999; dette schede dovranno essere ritirate a cura delle Ragionerie Centrali - per il successivo inoltro alle competenti Amministrazioni - il 1 aprile 1996 presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio - Divisione III - Via XX Settembre n. 97. Giova avvertire che le schede-capitolo da ritirare potranno non essere completamente in linea con gli effetti del decreto-legge n. 93/96 piu' volte citato, ma dei relativi effetti riduttivi le Amministrazioni dovranno tenere conto in sede di formulazione delle nuove proposte di previsione. Dovendosi procedere alla presentazione del progetto di bilancio al Parlamento entro il prossimo mese di luglio, al fine di rendere possibili gli adempimenti del Governo e di questo Ministero, le richiamate "schede-capitolo", debitamente compilate, dovranno essere restituite alle coesistenti Ragionerie Centrali inderogabilmente entro il 24 aprile 1996. Le Ragionerie Centrali avranno cura di provvedere ad inserire negli archivi del Sistema dipartimentale dell'Ispettorato Generale del Bilancio, gli elementi previsionali contenuti nelle piu' volte richiamate "schede-capitolo" entro il 6 maggio 1996. Completato l'inserimento dei dati potranno essere richieste all'Ispettorato generale del bilancio - Divisione III - le stampe delle proposte di bilancio 1997 da sottoporre ai competenti Consigli di Amministrazione per gli adempimenti di pertinenza. Per i capitoli di entrata in gestione alle singole Amministrazioni si dovranno seguire le stesse procedure previste per le spese. Infine, le proposte di previsione di competenza e di cassa per l'anno 1997 e di sola competenza per il bilancio pluriennale 1997-1999, nonche' tutti gli elaborati di corredo previsti dalla presente circolare dovranno pervenire a questo Ministero medesimo entro il 10 maggio 1996.