Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le amministrazioni autonome A tutte le ragionerie centrali presso i Ministeri e le amministrazioni autonome e, per conoscenza: Alla Corte dei conti 1. L'azione di risanamento della finanza pubblica ha ottenuto nel decorso 1995 importanti risultati: il fabbisogno si e' attestato intorno a 130.300 miliardi, in linea con il livello programmato nel settembre 1994; l'avanzo primario e' stato intorno ai 63.000 miliardi, pari al 3,5 per cento del PIL; dopo un ventennio di continua crescita, il rapporto debito/PIL e' diminuito. Il positivo andamento del ciclo economico ha favorito il contenimento del fabbisogno, nonostante la crescita degli oneri per il servizio del debito. La correzione posta in essere per il 1996 e per il triennio 1996-1998 intende proseguire il lungo percorso di rientro della finanza pubblica verso parametri piu' rassicuranti, confermando gli obiettivi prefigurati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il suo completamento, disposto con decreto-legge n. 565 del 1995, di recente reiterato con decreto-legge n. 93 del 1996, ha operato anche su talune spese di bilancio, con riduzioni effettuate mediante atto amministrativo. Il disegno di legge di assestamento delle previsioni 1996 si inserisce in tale contesto, esplicando la sua principale funzione di aggiustamento nel corso della gestione e ponendosi come componente significativa della manovra di bilancio, pur nella sua configurazione di provvedimento di natura formale. In definitiva, l'assestamento del bilancio e' chiamato a svolgere una funzione ricognitiva della manovra in atto e costituisce punto di riferimento della manovra da attuare per il 1997 e per il triennio 1997-1999. * * * Dal lato delle entrate, le previsioni di bilancio vanno riviste alla luce del citato quadro macroeconomico di riferimento, tenendo conto della piu' recente evoluzione naturale del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva in relazione alla natura del cespite. Dal lato delle spese, la predisposizione del disegno di legge di assestamento del bilancio appare quest'anno particolarmente impegnativa alla luce delle riduzioni disposte dal citato decreto-legge di completamento della manovra di finanza pubblica, nonche' del comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995, recante per il triennio 1996-1998 un tetto massimo di incremento, nella misura dell'1 per cento annuo, per le spese ridotte ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Con riguardo a quest'ultima norma, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 18 del 1995: anche per il 1996, per le spese non legislativamente predeterminate, assoggettate alla riduzione, l'eventuale proposta di incremento in sede di assestamento: non potra' superare la predetta percentuale dell'1 per cento riferita alla categoria economica interessata, limitatamente alla quota parte su cui ha operato la riduzione disposta dal decreto-legge; andra' compensata con corrispondente riduzione di spese non predeterminate legislativamente nell'ambito della medesima o di altra categoria economica; sara' considerata utilizzo anticipato della facolta' prevista per l'anno 1997, con conseguente impossibilita' di procedere ad ulteriore incremento in sede di previsione per il nuovo esercizio. In proposito, appare indispensabile che il comportamento propositivo di ciascuna amministrazione comporti una approfondita e consapevole riconsiderazione di tutti gli stanziamenti di bilancio, in modo da evitare proposte non vagliate con estrema severita' e selettivita', ovvero rispondenti a logiche puramente incrementali. Con l'assestamento delle previsioni 1996, pertanto - nel ribadire che non potranno essere assecondate mere richieste di maggiori stanziamenti - le amministrazioni non dovranno limitarsi a proporre variazioni di carattere compensativo, ma dovranno altresi' attivarsi, previa un'attenta opera di monitoraggio delle spese, per segnalare le possibili riduzioni da apportare alle dotazioni di bilancio in conseguenza della cennata revisione. Una responsabile valutazione della reale congruita' dei mezzi disponibili va effettuata per le spese per acquisto di beni e servizi e per i trasferimenti di risorse ad altri soggetti, che individuano aree dove potrebbero esistere sia pur limitati margini di discrezionalita'; si appalesano pertanto maggiormente suscettibili di ridimensionamento, oltre ai trasferimenti discrezionali, le spese di rappresentanza, le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre, ecc., l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, le spese per studi, i compensi per speciali incarichi. In particolare, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 40 a 44, della legge n. 549 del 1995 (collegato alla finanziaria 1996), i contributi ad enti, associazioni e organismi vari, concentrati in unico capitolo per ciascuna amministrazione, non potranno essere incrementati in sede di assestamento. Nel contempo, occorre opportunamente rivedere gli altri eventuali contributi a carattere discrezionale: in considerazione della delicata situazione della finanza pubblica, non puo' essere piu' riconosciuto ad essi quel grado di necessita' che originariamente fu posto alla base della loro determinazione. Un supporto alla richiesta azione di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi e' offerto dalla possibilita' redistributiva prevista dalle disposizioni di cui agli articoli 13, comma 14, e 24, commi 2 e 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996. 2. Il provvedimento legislativo di assestamento dovra' essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della legge n. 468 del 1978. Al fine di pervenire alla piu' corretta predisposizione di tale provvedimento, tenuto conto anche delle specifiche indicazioni della predetta normativa, le valutazioni non potranno prescindere da un attento e puntuale apprezzamento della consistenza dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 1995. Le variazioni da proporre per ciascun capitolo dovranno distintamente riguardare: a) la consistenza dei residui (Rs); b) la previsione di competenza (Cp); c) la previsione di cassa (Cs), e dovranno essere riportate nelle medesime "schede-capitolo", utilizzate per le proposte di previsione relative all'anno 1997, che le ragionerie centrali ritireranno il 1 aprile 1996 presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio divisione III - Via XX Settembre, n. 97, per il successivo inoltro alle amministrazioni competenti. In dette "schede-capitolo" - oltre a numero, denominazione e previsione iniziale 1996 di ciascun capitolo - sono riportate le variazioni conosciute dal Sistema informativo, in dipendenza di atti amministrativi, intervenute dal 1 gennaio c.a. alla data della stampa delle schede medesime. Attesi gli ulteriori adempimenti dell'Ispettorato generale del bilancio e i tempi tecnici per i successivi lavori di approntamento, le amministrazioni dovranno far pervenire alle coesistenti ragionerie centrali entro il 24 aprile 1996 le richiamate "schede-capitolo", con le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate: con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute successivamente alla stampa delle "schede-capitolo" o non esposte nelle schede stesse; con le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 1995. Le stesse ragionerie centrali avranno cura di inserire - contestualmente alle proposte di previsione per il 1997 - negli archivi del Sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale del bilancio gli elementi relativi all'assestamento 1996, contenuti nelle predette "schede-capitolo", entro il 6 maggio 1996 e trasmetteranno le schede stesse a questo Ministero entro il 10 maggio 1996. Gli stessi adempimenti devono intendersi riferiti anche ai capitoli di entrata gestiti dalle singole amministrazioni. Con l'occasione si precisa che le ragionerie centrali potranno indicare nelle schede-capitolo le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti". 3. Variazioni alle previsioni di competenza. Com'e' noto i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato stabiliti con la legge finanziaria non possono essere elevati con il provvedimento legislativo di assestamento delle previsioni del bilancio; conseguentemente, in questo provvedimento non possono comunque essere accolte variazioni che risultino peggiorative dei detti saldi approvati dal Parlamento. Tale esigenza, peraltro, e' rafforzata dalle condizioni attuali della finanza pubblica ed appare imprescindibile ove si consideri il carattere meramente formale del provvedimento di assestamento. In particolare, eventuali proposte di variazioni aumentative delle dotazioni di spesa, nei limiti e con le indicazioni in precedenza riportate, non solo debbono essere strettamente correlate alle effettive ed inderogabili occorrenze, ma debbono trovare integrale compensazione in proposte riduttive di stanziamenti di altri capitoli dello stesso stato di previsione, non aventi carattere di spesa obbligatoria. Sembra, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione degli uffici competenti sulla verifica della congruita' degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese per stipendi e retribuzioni al personale in servizio, al fine di evitare il verificarsi di eccedenze e tenuto conto che occorre provvedere al puntuale versamento delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali. Le proposte di variazioni, che dovranno rivestire, comunque, carattere compensativo, andranno corredate da dettagliate "note illustrative" che valgano in particolare a giustificare sia le sopravvenute maggiori esigenze, sia i motivi che consentono di operare, in via definitiva, le corrispondenti riduzioni. Parimenti vanno illustrate le riduzioni proposte a seguito dell'auspicata riconsiderazione di tutte le dotazioni di bilancio, con particolare riguardo alla spesa relativamente flessibile. E' appena il caso di avvertire, poi, che data la particolare situazione della finanza pubblica, verranno automaticamente acquisite tutte quelle riduzioni proposte a fronte di richieste di aumenti per sopravvenute esigenze che non dovessero trovare accoglimento in quanto non riconosciute di carattere prioritario ed essenziale. Sempre in tema di spese, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sullo speciale regime vincolistico cui sono assoggettati gli stanziamenti di quei capitoli di natura non obbligatoria eventualmente utilizzati da leggi a fini di copertura (art. 11-ter, lettera c), legge n. 468 del 1978). Per le entrate, come sopra indicato, le proposte di assestamento in termini di competenza dovranno essere formulate sulla scorta, oltreche' delle intervenute modifiche legislative, delle piu' aggiornate indicazioni sull'evoluzione tendenziale del gettito. 4. Variazioni alle previsioni di cassa. Le "previsioni assestate" dei residui e della competenza determinano, com'e' noto, i nuovi volumi delle masse acquisibili e spendibili (Rs + Cp) alle quali le amministrazioni dovranno riferirsi per proporre le variazioni alle previsioni di cassa per l'anno 1996. Per le entrate, le proposte di variazioni alle previsioni di cassa dovranno in particolare tener conto di eventuali rilevanti scostamenti della consistenza dei residui rispetto a quella presunta considerata in sede di previsioni iniziali. Per le spese e' da evidenziare, innanzitutto, che in passato si e' manifestato spesso il fenomeno di notevoli scostamenti tra dotazioni di cassa richieste ed effettive realizzazioni. Peraltro, occorre anche evitare che per il 1997 possano verificarsi, per alcune amministrazioni, le difficolta' di pagamento insorte in decorsi esercizi, nonostante le istruzioni impartite, a seguito di una errata valutazione della consistenza presunta dei residui passivi. Premesso quanto sopra, al fine di pervenire agli aggiustamenti piu' opportuni, le varie amministrazioni sono pregate di procedere con estrema cura e meticolosita' alla determinazione delle autorizzazioni di cassa, da assegnare a ciascun capitolo, sulla base: a) delle operazioni finora poste in essere e di particolari fattori amministrativi e legislativi che possono influenzare il volume dei pagamenti; b) del grado di liquidabilita' delle spese in rapporto alle proprie capacita' operative; c) della estensione del riesame a tutti i capitoli di bilancio, ancorche' non interessati da variazioni alla massa spendibile. In linea generale, le necessita' di maggiori previsioni in termini di cassa, che dovessero presentarsi per taluni capitoli di spesa, dovranno essere prioritariamente soddisfatte con le disponibilita' delle autorizzazioni gia' iscritte in bilancio e, quindi, trovare compensazione nell'ambito dello stesso stato di previsione. Nel caso in cui particolari, inderogabili motivi richiedessero di superare detto limite complessivo, dovranno essere dettagliatamente illustrati tali motivi, che lo scrivente si riserva di valutare nel quadro delle esigenze generali e compatibilmente con le risorse disponibili. Si avverte, infine, che eventuali disfunzioni derivanti da una errata valutazione dei residui passivi presunti al 31 dicembre 1996 non potranno che essere riconnesse alla responsabilita' delle amministrazioni proponenti. * * * Tenuto conto dell'importanza che la legge n. 468 del 1978 attribuisce all'assestamento del bilancio e dell'attivita' particolarmente impegnativa che l'adempimento richiede, si invitano le ragionerie centrali a prestare la consueta massima collaborazione alle amministrazioni. Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo. p. Il Ministro: GIARDA