IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente;
  Vista la  legge  9  novembre  1988,  n.  475,  di  conversione  del
decreto-legge  9  settembre  1988,  n.  397,  recante:  "Disposizioni
urgenti in materia di smaltimento di rifiuti industriali";
  Visto l'art. 9-quinquies della citata legge  9  novembre  1988,  n.
475,  che  istituisce  il consorzio obbligatorio per la raccolta e lo
smaltimento delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi;
  Considerato che il comma 8 del citato art.  9-quinquies  stabilisce
che  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   sono
determinati  il  sovrapprezzo  e la percentuale dei costi da coprirsi
con l'applicazione del sovrapprezzo;
 Visto lo statuto del consorzio obbligatorio per  la  raccolta  e  lo
smaltimento  delle  batterie esauste e dei rifiuti piombosi approvato
con decreto del 16 maggio 1990, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1990;
  Visto  il  proprio  decreto  del  23 gennaio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  35  del  30  gennaio
1991,  come  modificato  dal  decreto  del 28 giugno 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  261  del  7
novembre   1991,   relativo  alla  "Determinazione  del  sovrapprezzo
unitario per le batterie al piombo per l'anno 1991";
  Visto il proprio  decreto  del  9  aprile  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 97 del 27 aprile
1992, relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per  le
batterie al piombo per l'anno 1992";
  Visto  il  proprio  decreto  12  novembre  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del  18  novembre
1993,  relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo per le batterie
al piombo";
  Visto il proprio decreto 19 giugno 1995, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  166  del  18 luglio 1995,
relativo alla "Determinazione del sovrapprezzo unitario per  batterie
al piombo";
  Considerato  che  l'assemblea  del  consorzio  obbligatorio  per la
raccolta e lo  smaltimento  delle  batterie  esauste  e  dei  rifiuti
piombosi  in  data  30  ottobre  1995,  sulla  base  delle favorevoli
condizioni del mercato del piombo, ha  deliberato  la  riduzione  del
sovrapprezzo attualmente applicato;
  Considerato  che nella citata deliberazione il gettito derivante da
sovrapprezzo e' stato previsto sulla base dei  fabbisogni  finanziari
del  consorzio,  del  prezzo internazionale del piombo sul mercato di
Londra e degli obiettivi di raccolta e di riciclaggio delle  batterie
al piombo esauste nella misura stimata di 155.000 tonnellate/anno;
  Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova determinazione
del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  percentuale  dei  costi  per lo svolgimento dei compiti del
consorzio delle batterie al piombo esauste e  dei  rifiuti  piombosi,
cosi'  come  indicato  in  premessa,  da coprirsi con il sovrapprezzo
previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988,
n. 475, e' determinata, a decorrere dal 1 aprile 1996,  nella  misura
del  43%  dei  costi  annui prevedibili, pari a lire 16,2 miliardi al
netto dei costi di riscossione.