Si informano gli operatori che con regolamento della Commissione delle Comunita' europee, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale CE, sono state fissate le norme di redistribuzione nel 1996 dei quantitativi non utilizzati dei contingenti relativi all'anno 1995, di cui all'allegato II del regolamento CE n. 519/94. L'ammontare totale riservato agli importatori tradizionali e la quota massima che puo' essere richiesta dagli operatori non tradizionali figurano in allegato. Le domande di autorizzazione all'importazione, redatte in carta semplice, devono pervenire a questo Ministero entro il termine perentorio del 19 aprile p.v. (ore 15) e, se trasmesse via fax o telex, devono essere confermate entro il 22 aprile. La Commissione comunichera' entro il 10 maggio 1996 i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte. Le licenze di importazione saranno valide fino al 30 novembre 1996, termine che non potra' essere prorogato. Gli operatori tradizionali dovranno allegare alle istanze la documentazione doganale giustificativa dell'operativita' pregressa relativa agli anni 1992 e 1994 per i prodotti per i quali presentano la nuova domanda; per coloro che siano titolari di una licenza rilasciata per il 1996, in base al Regolamento CE n. 2319/95, sara' sufficiente dichiarare, separatamente, l'operativita' 1992 e 1994. Per la parte riservata agli operatori non tradizionali, potranno presentare istanza esclusivamente coloro che abbiano ottenuto licenza/e di importazione relative ai contingenti 1995 (I e II tranche) e l'abbiano utilizzata/e almeno nella misura dell'80%. A tal fine gli operatori non tradizionali devono fornire le bolle doganali o gli originali delle licenze 1995 gia' utilizzate, annotate con gli scarichi doganali (ove le stesse non siano state gia' restituite). Per ogni altra indicazione che deve figurare nelle istanze si richiama quanto previsto nei precedenti comunicati di questo Dicastero relativi all'oggetto.