IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato con decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.    360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni  interessati,  la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti  a  persone  non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera  della giunta municipale di Procida (Napoli) in
data 23 novembre 1995 n. 510;
  Vista la nota dell'azienda autonoma di cura,  soggiorno  e  turismo
delle  isole di Ischia e di Procida (Napoli) in data 31 gennaio 1996,
n. 007;
  Vista la nota della prefettura di Napoli in data 28  ottobre  1995,
n. 009819/Gab;
  Vista  la  delibera della giunta regionale della Campania in data 4
dicembre 1995, n. 7546;
  Ritenuto opportuno adottare i  richiesti  provvedimenti  limitativi
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal  30  marzo  1996  al  31 agosto 1996 e' vietato l'afflusso e la
circolazione  sull'isola  di  Procida  (Napoli),  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabilmente residente sull'isola;