Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nocera Umbra, con sede in Caserta e unita' di Nocera Umbra (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 ottobre 1995 al 24 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 25 aprile 1996 al 24 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.I.M. Group, con sede in Mantova e unita' di Cazzago S. Martino (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 gennaio 1994 al 12 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Sassone, con sede in Biella e unita' di Biella, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre 1995 al 12 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13 giugno 1996 al 12 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elettronica Caserta, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unita' di S. Nicola La Strada (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 aprile 1995 al 13 ottobre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14 ottobre 1995 al 13 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Taurisano Francesco, con sede in Nola (Napoli) e unita' di S. Vitaliano (Napoli), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 luglio 1995 all'11 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12 gennaio 1996 all'11 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pal. Edil di Poldera Alfredo & C., con sede in Bari e unita' di Bari, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 ottobre 1995 al 15 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 16 aprile 1996 al 15 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni F.A.M. Mastrilli Francesco & C., con sede in Giulianova (Teramo) e unita' di Giulianova (Teramo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 1995 al 28 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 29 maggio 1996 al 28 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italcond International, con sede in Castellanza (Varese) e unita' di Legnano (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica Milanese Conduttori, con sede in Milano e unita' di Vignate (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 ottobre 1995 al 25 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26 aprile 1996 al 25 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Interklim Sistemi, con sede in Pavia e unita' di Chieti, Genova, Mantova, Pavia e Potenza, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 dicembre 1995 al 13 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 14 giugno 1996 al 13 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unita' di Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 luglio 1995 al 10 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 agosto 1995 al 30 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 31 gennaio 1996 al 30 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione Prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' di Rezzato (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 gennaio 1994 al 22 luglio 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23 luglio 1994 al 22 gennaio 1995. I periodi di cui sopra sono autorizzati - ove necessario - anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.p.a. Italsanita' - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.p.a. Italsanita' - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.p.a. F.lli Poscio, con sede in Villadossola (Novara) e unita' di Villadossola-Arona (Novara), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 17 novembre 1995 al 16 maggio 1996. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti dalla S.p.a. Geosud gia' in concordato preventivo C.B. dal 3 dicembre 1994, con sede in Roma e unita' di Catania, Latina, Palermo e Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 13 dicembre 1995 al 2 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Velcarta, con sede in Napoli e unita' di Scafati (Salerno), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 6 luglio 1995 al 5 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 6 gennaio 1996 al 5 luglio 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Lovere Sidermeccanica, dal 31 dicembre 1994 Lucchini Siderurgica S.p.a., con sede in Lovere (Bergamo) e unita' di Lovere (Bergamo), Pisogne (Bergamo), per il periodo dal 1 maggio 1995 al 31 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con pari riduzione dalla durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.P.A., con sede in Napoli e unita' nazionali, per il periodo dal 26 dicembre 1995 al 25 giugno 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 26 giugno 1996 al 25 dicembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Stilgres, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Melfi (Potenza), per il periodo dal 9 agosto 1995 all'8 febbraio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carlo Monni - Elet.ica autom. strum. dal 1 dicembre 1995 Carlo Monni S.r.l., con sede in Pula (Cagliari) e unita' di Enichem di Assemini (Cagliari), Macchiareddu (Cagliari), Sarroch (Cagliari), zona industriale di Portovesme (Cagliari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 18 ottobre 1995 al 17 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 18 aprile 1996 al 17 ottobre 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legge 1 febbraio 1996, n. 39, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Ila Valdadige Solai, con sede in Bari e unita' di Siggiano e Venusio (Matera), per il periodo dal 20 novembre 1995 al 19 maggio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 20 maggio 1996 al 19 novembre 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marconi automazione, con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 6 settembre 1995 al 5 marzo 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 6 marzo 1996 al 5 settembre 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lupo Lucano, con sede in Ferrandina (Matera) e unita' di Ferrandina (Matera), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cetem, con sede in Lodi (Milano) e unita' di Lodi (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 20 agosto 1995 al 19 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 20 febbraio 1996 al 19 agosto 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alco, con sede in Castronno (Varese) e unita' di Castronno (Varese), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 14 agosto 1995 al 13 febbraio 1996. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Armafer del dott. Michele Morelli & C., con sede in Lecce e unita' di Campobasso e Caserta, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 7 novembre 1995 al 6 maggio 1996. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19766 del 29 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C.M.E., con sede in Milano e unita' di prod. di Pessano con Born. (Milano) e ufficio e unita' produttiva di Agrate (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 14 agosto 1995 al 13 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 14 febbraio 1996 al 13 agosto 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agricolo provinciale di Nuoro, con sede in Nuoro e unita' di Nuoro, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dall'8 febbraio 1995 al 7 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dall'8 agosto 1995 al 7 febbraio 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 e' autorizzata in favore di otto lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tarros Compagnia di navigazione sede legale di Cagliari - Direzione operativa di La Spezia, la concessione dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dagli artt. 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1993 n. 199, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1993, n. 293, dall'art. 6, comma 15, della legge 23 luglio 1993, n. 236, nonche' dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 febbraio 1996, n. 65, per il periodo dal 20 dicembre 1995 al 19 dicembre 1996. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 gennaio 1996 al 3 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari Udine, con sede in Udine e unita' di Milano, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 maggio 1995 al 30 luglio 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 dicembre 1995, n. 19689. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori in contratto di formazione e lavoro dipendenti dalla ditta S.n.c. Ar.Te. Gomma di Alario Lorenzo & C., con sede in Arpino (Frosinone) e unita' di Arpino contrada Pallisco (Frosinone), per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 20 aprile 1992. Parere comitato tecnico del 2 febbraio 1996: favorevole. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. La corresponsione di cui sopra e' prorogata sino al 20 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1994 con effetto dal 5 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 5 agosto 1994 al 4 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 5 agosto 1994; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 14 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mundi riso, con sede in Milano e unita' di Vercelli, per il periodo dal 14 novembre 1995 al 13 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1995 con decorrenza 14 novembre 1995; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 1 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Supermercati PAM, con sede in Venezia e unita' di Venezia-Mestre, per il periodo dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1995 con decorrenza 1 ottobre 1995; 4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 13 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metalli preziosi con sede in Paderno Mugnano (Milano) e unita' di Burago Molgora (Milano), Paderno Dugnano (Milano) e uffici di Arezzo, Bologna, Firenze, Vicenza, per il periodo dal 13 agosto 1995 al 12 febbraio 1996. Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1995 con decorrenza 13 agosto 1995; 5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 15 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Frette, con sede in Milano e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 18 luglio 1995 al 13 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 14 maggio 1995, art. 7, comma 1, legge 236/93; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 ottobre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 12 ottobre 1995 con effetto dal 4 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfer, con sede in Pisogne (Brescia) e unita' di Pisogne (Brescia), per il periodo dal 4 ottobre 1995 al 3 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 4 ottobre 1995 con decorrenza 4 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 7) a seguito dell'approvazione relativa al programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 23 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 23 dicembre 1995 con effetto dal 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Or.V.El., con sede in Gazzada Schianno (Varese) e unita' di Vedano Olona (Varese), per il periodo dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 3 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1995 al 1 maggio 1996, della ditta S.p.a. I.M.E.S., con sede in Manfredonia (Foggia) e unita' di Manfredonia (Foggia). Parere comitato tecnico del 12 gennaio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.M.E.S., con sede in Manfredonia (Foggia) e unita' di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 7 giugno 1995 con decorrenza 2 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 2 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.M.E.S., con sede in Manfredonia (Foggia) e unita' di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1995 con decorrenza 2 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995 con effetto dal 1 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.C.S. - Electronic Control Systems, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unita' di Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 1 agosto 1994 al 31 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1 agosto 1994. Parere comitato tecnico del 17 gennaio 1996: favorevole. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Industrie tessili Valfino, con sede in Castilenti (Teramo) e unita' di Castilenti (Teramo). Parere comitato tecnico del 30 gennaio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie tessili Valfino, con sede in Castilenti (Teramo) e unita' di Castilenti (Teramo), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie tessili Valfino, con sede in Castilenti (Teramo) e unita' di Castilenti (Teramo), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 27 ottobre 1994 al 26 ottobre 1995, della ditta S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C., con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e unita' di S. Maria a Vico (Caserta). Parere comitato tecnico del 17 gennaio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C., con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e unita' di S. Maria a Vico (Caserta), per il periodo dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1994 con decorrenza 27 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 27 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Arbiter di Marciano Alfonso & C., con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e unita' di S. Maria a Vico (Caserta), per il periodo dal 27 aprile 1995 al 26 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 9 maggio 1995 con decorrenza 27 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 23 agosto 1994 al 22 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie, con sede in Pistoia e unita' di Pistoia. Parere comitato tecnico del 17 gennaio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Breda costruzioni ferroviarie, con sede in Pistoia e unita' di Pistoia, per il periodo dal 23 agosto 1994 al 22 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 23 agosto 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 dicembre 1995 con effetto dal 1 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Lupo Lucano, con sede in Ferrandina (Matera) e unita' di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 1 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 dicembre 1995 n. 19444/4 art. 2; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Faray, con sede in Casagiove (Caserta) e unita' di Casagiove (Caserta), per il periodo dal 24 novembre 1995 al 2 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 1 dicembre 1995 con decorrenza 3 ottobre 1995. Art. 7, comma 1, legge 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996: 1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Spea, con sede in Volpiano (Torino) e unita' di Volpiano (Torino), per il periodo dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza 15 novembre 1994; E' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 giugno 1996 al 4 giugno 1996, della ditta S.p.a. Eredi Traschetti, con sede in Volpiano (Torino) e unita' di Volpiano (Torino). Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Eredi Traschetti, con sede in Volpiano (Torino) e unita' di Volpiano (Torino), per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Eredi Traschetti, con sede in Volpiano (Torino) e unita' di Volpiano (Torino), per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Impresa Frate, con sede in Spresiano (Treviso) e unita' di Spresiano (Treviso). Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Frate, con sede in Spresiano (Treviso) e unita' di Spresiano (Treviso), per il periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 21 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento, con esclusione personale di cantiere. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996 e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/81, relativamente al periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1996, della ditta S.r.l. G.E.O. - Gruppo Editoriale Orizzonti, con sede in Cremona e unita' di Cremona. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.E.O. - Gruppo Editoriale Orizzonti, con sede in Cremona e unita' di Cremona, er il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone) e unita' di Bologna, Catania, Firenze, Padova, Palermo, Ceccano (Frosinone), Torino, Chieti, Roma, Milano, Salerno, Bari. Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone) e unita' di Bologna, Catania, Firenze, Padova, Palermo, Ceccano (Frosinone), Torino, Chieti, Roma, Milano, Salerno, Bari, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1994 con decorrenza 4 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effetto dal 4 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Annunziata, con sede in Ceccano (Frosinone) e unita' di Bologna, Catania, Firenze, Padova, Palermo, Ceccano (Frosinone), Torino, Chieti, Roma, Milano, Salerno, Bari, per il periodo dal 4 aprile 1995 al 3 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 4 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 12 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smig, con sede in Roma e unita' di Gaeta (Latina), per il periodo dal 12 marzo 1995 all'11 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 7 aprile 1995 con decorrenza 12 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 4) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 gennaio 1996, della ditta S.p.a. F.I.V.E. Bianchi, con sede in Treviglio (Bergamo) e unita' di Cisterna di Latina (Latina) (2 unita' prod.ve). Parere comitato tecnico del 25 gennaio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.V.E. Bianchi, con sede in Treviglio (Bergamo), e unita' di Cisterna di Latina (Latina) (2 unita' prod.ve), per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 2 gennaio 1995; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 2 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.V. E. Bianchi, con sede in Treviglio (Bergamo), e unita' di Cisterna di Latina (Latina) (2 unita' prod.ve), per il periodo dal 2 luglio 1995 al 1 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 2 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 14 marzo 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 27 gennaio 1995 al 26 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unita' di Ronchi del Legionari (Gorizia). Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1996: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unita' di Ronchi del Legionari (Gorizia), per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unita' di Ronchi del Legionari (Gorizia), per il periodo dal 1 agosto 1995 al 10 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 1 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91 relativamente alle unita' produttive per le quali l'INPS verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.; 3) a seguito dell'approvazione dela proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 luglio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Meteor - Costruzioni aeronautiche ed elettroniche - Gruppo Alenia, con sede in Trieste e unita' di Ronchi del Legionari (Gorizia), per il periodo dall'11 agosto 1995 al 26 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1995 con decorrenza 11 agosto 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 21 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Mecaer - Mecccanica aeronautica, con sede in Roma e unita' di Borgomanero (Novara), per il periodo dal 21 settembre 1995 al 20 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 21 settembre 1995; 5) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 giugno 1995 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. Ave Sud, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina). Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1995 con effetto dal 1 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ave Sud, con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina), per il periodo dal 1 giugno 1995 al 31 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 2 giugno 1995 con decorrenza 1 giugno 1995; 6) a seguito dell'approvazione del programma programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Inelco Erisys - Gruppo Finmeccanica, con sede in Milano e unita' di Bologna, Genova, Milano, Padova, Roma, Sesto Fiorentino (Firenze), Torino, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995; 7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 dicembre 1995 con effetto dal 12 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantiere navalmeccanico di Senigallia, con sede in Senigallia (Ancona) e unita' di Senigallia (Ancona), per il periodo dal 12 dicembre 1995 all'11 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 12 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.