Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. Alle prefetture All'ANAS - Direzione generale tecnica - Ispett. 2 - Ufficio 4 Ai compartimenti viabilita' ANAS Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche Agli uffici viabilita' delle province Agli uffici viabilita' dei comuni Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica) Alla F.I.M. (Federazione motocilistica italiana) L'art. 9 del nuovo codice della strada, al comma 1, precisa che le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate. Da questa disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o piu' concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non e' possibile pronosticare il vincitore. Non rientrano quindi tra tali competizioni le manifestazioni di tipo amatoriale che non hanno carattere agonistico. Per queste ultime restano comunque valide le norme di circolazione previste dal nuovo codice della strada a meno che non sia coinvolto un numero di partecipanti considerevole. In tal caso restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione per le manifestazioni pubbliche. Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza del prefetto, gli organizzatori promotori devono preliminarmente richiedere il nulla-osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici. Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la formulazione di un calendario delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 1995 si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Le proposte degli organizzatori, munite del parere del CONI, espresso attraverso le competenti federazioni sportive nazionali, che ne garantisce il carattere sportivo, pervengono al Ministero dei lavori pubblici che formula il calendario verificando che non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario, per effetto dello svolgersi delle gare. Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel calendario annuale, gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta al Ministero dei lavori pubblici almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel calendario. In tal caso la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) una relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalita' di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocita' media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporti pubblici, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e la o le prefetture competenti al rilascio dell'autorizzazione; 2) una planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario; 3) il regolamento di gara; 4) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso le competenti federazioni sportive nazionali; 5) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004 intestato al Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana, 2 - 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 27 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994). Completata l'istruttoria, l'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta alla/e prefettura/e competente/i. Il prefetto puo' autorizzare, per comprovate necessita', lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel calendario, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione al predetto ispettorato. Ai fini della autorizzazione del prefetto, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta alla prefettura. Al momento della presentazione dell'istanza deve essere dimostrata la stipula, da parte degli organizzatori di un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che copra anche la responsabilita' dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocita' media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico. Alla stessa istanza e' opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'ente proprietario della strada, o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta puo' anche essere acquisito nei casi di particolare urgenza dalla prefettura nel corso dell'istruttoria volta alla concessione dell'autorizzazione. Sentite le competenti federazioni sportive nazionali il prefetto puo' rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio quelle emanate dalle suddette federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando dovuto o ritenuto necessario. A tale proposito giova precisare che a norma del comma 4 dell'art. 9 il collaudo del percorso di gara e' obbligatorio nel caso di gare di velocita' e nel caso di gare di regolarita' per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocita' medie superiori a 50 km/h od 80 km/h rispettivamente se aperte o chiuse al traffico. E' stato in tal modo risolto l'annoso problema riguardante la corretta interpretazione del termine "velocita' media" nel caso delle gare di regolarita' in cui in una unica sezione di gara sono comprese tratte di regolarita' e prove speciali a velocita' libera su tratte chiuse al traffico. Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso. Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui e' dovuto che nei casi in cui rientra nella discrezionalita' del prefetto, e' da quest'ultimo richiesto all'ente proprietario della strada. Rispetto alla formulazione del vecchio codice della strada, l'elemento di novita' e' costituito dal fatto che il collaudo e' eseguito da un tecnico dell'ente proprietario della strada e non piu' genericamente da un tecnico dell'ANAS. Quanto sopra nel rispetto dei compiti e delle competenze degli enti proprietari. Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori. In tale modo il tecnico dell'ente proprietario della strada puo' usufruire del patrimonio di conoscenza tecnica dei rappresentanti delle varie amministrazioni per compiere al meglio il proprio compito. Per quanto attiene la rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al piu' vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante. Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze e' essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni. Al termine di ogni gara il prefetto comunica al Ministero dei lavori pubblici le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo. Una ulteriore precisazione occorre per inquadrare le gare motoristiche che sono soggette a nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici. Elemento essenziale e' il loro svolgersi su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada. Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare Karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di Formula Rally, Minimoto e similari. Analogamente puo' soprassedersi al nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici per le manifestazioni di regolarita' amatoriali e per le manifestazioni di abilita' di guida (Slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilita' dei concorrenti, con velocita' di percorrenza particolarmente ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario. Tanto premesso sono state prese in esame le proposte avanzate dalla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e dalla F.I.M. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del calendario delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 1996, molte delle quali si sono gia' svolte nel 1995 ed anni precedenti. Gli enti anzidetti hanno, inoltre, proposto gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni gia' effettuate. Si ravvisa pertanto l'opportunita' di disciplinare come segue l'esecuzione delle differenti specie di gare. A) Gare precedentemente disputate senza incidenti e inconvenienti. Poiche' nulla si ha da osservare sulle anzidette proposte, si concede il nulla-osta di massima di questo Ministero per lo svolgimento delle gare elencate nell'allegato 1 (Auto) e 2 (Moto) ove risultano specificate le date previste e gli organizzatori e per le quali risultano versati gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Il nulla-osta di massima di questo Ministero si intende concesso solo se risulta confermato il percorso di gara della precedente edizione. A tale scopo nella richiesta di autorizzazione indirizzata al prefetto gli organizzatori devono esplicitamente dichiarare tale circostanza. Altrimenti per il nulla-osta va rispettata la procedura di cui al successivo punto C). Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del dereto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i signori prefetti potranno rilasciare l'autorizzazione di competenza soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del percorso quando dovuto. L'autorizzazione prefettizia per le gare di velocita' e' subordinata altresi' all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumita' del pubblico e dei piloti, giusta le norme rese con circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno in quanto applicabile. Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidita' della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano i signori prefetti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - a far si che non siano recate offese all'estetica delle strade ed alla economia ecologica (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) ed in ogni caso che venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara. B) Gare nelle quali si siano verificati incidenti o inconvenienti. Il nulla-osta concesso alle gare di cui ai surrichiamati elenchi allegati 1 (Auto) e 2 (Moto) e' stato disposto tenendo particolarmente conto delle segnalazioni fino ad ora pervenute dalle prefetture in merito ad inconvenienti od incidenti verificatisi nelle scorse edizioni. Il detto nulla-osta, pertanto, non vincola le prefetture al rilascio dell'autorizzazione di competenza per lo svolgimento, se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero. C) Gare di nuova istituzione. Negli allegati 3 (Auto) e 4 (Moto) sono indicate le gare di nuova istituzione, proposte dalla C.S.A.I. e F.M.I., e per le quali non e' stato concesso il nulla-osta di massima di questo Ministero. Nel merito si rappresenta che il nulla-osta di questa amministrazione e' provvedimento, autonomo rispetto al verbale di collaudo, che puo' essere concesso soltanto dopo aver esperito singole istruttorie e valutato ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidita' del traffico e della conservazione del patrimonio ambientale stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia. Pertanto le determinazioni di questo Ministero saranno effettuate sulla base delle anzidette valutazioni, per le quali utili elementi dovranno essere forniti dagli organizzatori almeno sessanta giorni prima della data prevista per la manifestazione unitamente alla documentazione necessaria come per le competizioni motoristiche non previste nel calendario annuale e con l'attestazione del versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, che resta quello relativo a gare previste in calendario. Il Ministro: BARATTA Registrata alla Corte dei conti il 10 marzo 1996 Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 92