Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Dipartimento     della     pubblica
                                  sicurezza
                                  Al  Ministero   dei   trasporti   -
                                  Direzione generale M.C.T.C.
                                  Alle prefetture
                                  All'ANAS   -   Direzione   generale
                                  tecnica - Ispett. 2 - Ufficio 4
                                  Ai compartimenti viabilita' ANAS
                                  Ai  provveditorati  regionali  alle
                                  opere pubbliche
                                  Agli    uffici   viabilita'   delle
                                  province
                                  Agli uffici viabilita' dei comuni
                                  Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva
                                  automobilistica)
                                  Alla      F.I.M.       (Federazione
                                  motocilistica italiana)
  L'art.  9 del nuovo codice della strada, al comma 1, precisa che le
competizioni sportive  con  veicoli  o  animali  e  quelle  atletiche
possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate.
  Da  questa  disciplina  restano  escluse  le manifestazioni che non
comportano lo svolgersi di una gara intesa come la  competizione  tra
due   o   piu'   concorrenti   o   squadre   impegnate   a  superarsi
vicendevolmente e in cui non e' possibile pronosticare il  vincitore.
Non  rientrano quindi tra tali competizioni le manifestazioni di tipo
amatoriale che non hanno  carattere  agonistico.  Per  queste  ultime
restano  comunque  valide le norme di circolazione previste dal nuovo
codice della strada a  meno  che  non  sia  coinvolto  un  numero  di
partecipanti considerevole. In tal caso restano in vigore le consuete
procedure di autorizzazione per le manifestazioni pubbliche.
  Il  comma  3  dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che
per tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su  strade  ed
aree   pubbliche,  di  competenza  del  prefetto,  gli  organizzatori
promotori devono preliminarmente richiedere il nulla-osta per la loro
effettuazione al Ministero dei lavori pubblici.
  Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la
formulazione di un calendario  delle  competizioni  da  svolgere  nel
corso   di  ogni  anno  sulla  base  delle  proposte  avanzate  dagli
organizzatori, tramite le competenti federazioni sportive  nazionali,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
  Sulla  base  delle  esperienze maturate nel corso dell'anno 1995 si
formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile uniforme
indirizzo alle amministrazioni interessate per gli  atti  di  propria
competenza.
  Le  proposte  degli  organizzatori,  munite  del  parere  del CONI,
espresso attraverso le competenti federazioni sportive nazionali, che
ne garantisce il carattere  sportivo,  pervengono  al  Ministero  dei
lavori  pubblici  che  formula  il  calendario verificando che non si
creino gravi limitazioni al servizio di trasporto  pubblico,  nonche'
al traffico ordinario, per effetto dello svolgersi delle gare.
  Nel  caso  di  svolgimento  di  una  competizione  motoristica  non
prevista nel calendario annuale, gli organizzatori devono chiedere il
nulla-osta al Ministero dei lavori pubblici  almeno  sessanta  giorni
prima della gara motivando il mancato inserimento nel calendario.
  In  tal caso la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
   1) una relazione che elenchi  e  descriva  le  strade  interessate
dalla  gara,  le  modalita'  di  svolgimento della stessa, i tempi di
percorrenza previsti  per  le  singole  tratte,  la  velocita'  media
prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporti pubblici,
se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada
e  la  loro  durata nonche' ogni ulteriore notizia ritenuta utile per
meglio individuare il tipo di manifestazione e  la  o  le  prefetture
competenti al rilascio dell'autorizzazione;
   2)  una  planimetria  del  percorso  di  gara dove, nel caso siano
previste  tratte  stradali  chiuse   al   traffico,   devono   essere
evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;
   3) il regolamento di gara;
   4)   il   parere  favorevole  del  CONI,  espresso  attraverso  le
competenti federazioni sportive nazionali;
   5) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale
n.  66782004  intestato  al  Ministero  dei  lavori   pubblici,   via
Nomentana,  2  -  00161  Roma,  per  le  gare fuori programma, per le
operazioni tecniche amministrative di competenza  del  Ministero  dei
lavori pubblici, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1) del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n. 495, come
aggiornato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in  data  27
dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994).
  Completata    l'istruttoria,    l'ispettorato   generale   per   la
circolazione e la sicurezza stradale rilascia il  proprio  nulla-osta
alla/e prefettura/e competente/i.
  Il   prefetto  puo'  autorizzare,  per  comprovate  necessita',  lo
spostamento della data di effettuazione  di  una  gara  prevista  nel
calendario, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando
comunicazione della variazione al predetto ispettorato.
  Ai  fini  della  autorizzazione  del prefetto, almeno trenta giorni
prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori  devono
avanzare  richiesta  alla  prefettura. Al momento della presentazione
dell'istanza deve  essere  dimostrata  la  stipula,  da  parte  degli
organizzatori di un contratto di assicurazione per la responsabilita'
civile,  ai  sensi  dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
che copra anche la responsabilita' dell'organizzazione e degli  altri
obbligati,  per  i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature.
  Nell'istanza deve essere  esplicitamente  dichiarata  la  velocita'
media  prevista  per  le  tratte  di  gara da svolgersi sia su strade
aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
  Alla stessa istanza e' opportuno che  sia  allegato  il  nulla-osta
dell'ente  proprietario  della strada, o degli enti proprietari delle
strade, su cui deve svolgersi la gara.  Tale  nulla-osta  puo'  anche
essere acquisito nei casi di particolare urgenza dalla prefettura nel
corso dell'istruttoria volta alla concessione dell'autorizzazione.
  Sentite  le  competenti  federazioni sportive nazionali il prefetto
puo'   rilasciare   l'autorizzazione   alla    effettuazione    della
competizione  subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive
e di sicurezza vigenti (ad  esempio  quelle  emanate  dalle  suddette
federazioni),  di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito
favorevole del collaudo del percorso di  gara  e  delle  attrezzature
relative quando dovuto o ritenuto necessario.
  A  tale proposito giova precisare che a norma del comma 4 dell'art.
9 il collaudo del percorso di gara e' obbligatorio nel caso  di  gare
di  velocita'  e  nel  caso  di  gare di regolarita' per le tratte di
strada sulle quali siano ammesse velocita' medie superiori a 50  km/h
od 80 km/h rispettivamente se aperte o chiuse al traffico.
  E'  stato  in  tal  modo  risolto  l'annoso problema riguardante la
corretta interpretazione del termine "velocita' media" nel caso delle
gare di regolarita' in cui in una unica sezione di gara sono comprese
tratte di regolarita' e prove speciali a velocita' libera  su  tratte
chiuse al traffico.
  Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.
  Il  collaudo  del  percorso,  sia nei casi in cui e' dovuto che nei
casi in cui  rientra  nella  discrezionalita'  del  prefetto,  e'  da
quest'ultimo richiesto all'ente proprietario della strada.
  Rispetto   alla  formulazione  del  vecchio  codice  della  strada,
l'elemento di novita' e' costituito dal  fatto  che  il  collaudo  e'
eseguito da un tecnico dell'ente proprietario della strada e non piu'
genericamente  da un tecnico dell'ANAS. Quanto sopra nel rispetto dei
compiti e delle competenze degli enti proprietari.
  Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del nuovo codice della strada,  al
collaudo   del  percorso  di  gara  assistono  i  rappresentanti  del
Ministero  dei  lavori  pubblici,  dell'interno  e   dei   trasporti,
unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli
organizzatori.
  In  tale  modo  il tecnico dell'ente proprietario della strada puo'
usufruire del patrimonio di  conoscenza  tecnica  dei  rappresentanti
delle  varie  amministrazioni  per  compiere  al  meglio  il  proprio
compito.
  Per quanto attiene la rappresentanza  delle  varie  amministrazioni
citate,  l'ente  proprietario  della  strada  comunica  la  data  del
collaudo e  richiede  al  piu'  vicino  ufficio  periferico  di  tali
amministrazioni di designare il proprio rappresentante.
  Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
e'  essenziale  per  poter  svolgere  tutte le incombenze connesse al
conseguimento delle autorizzazioni.
  Al termine di ogni gara  il  prefetto  comunica  al  Ministero  dei
lavori  pubblici  le  risultanze  della  competizione,  precisando le
eventuali inadempienze rispetto  alla  autorizzazione  e  l'eventuale
verificarsi  di  inconvenienti  o  incidenti. Tali comunicazioni sono
tenute in conto per  la  predisposizione  del  programma  per  l'anno
successivo.
  Una   ulteriore   precisazione   occorre  per  inquadrare  le  gare
motoristiche che sono soggette a nulla-osta del Ministero dei  lavori
pubblici.  Elemento essenziale e' il loro svolgersi su strade ed aree
pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della
strada.
  Pertanto non rientrano nella presente disciplina  le  gare  che  si
svolgono  fuoristrada,  anche  se  per i trasferimenti siano percorse
strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione  del  nuovo
codice  della  strada  e  quelle  che  si  svolgono su brevi circuiti
provvisori,  le gare Karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di
Formula Rally, Minimoto e similari.
  Analogamente puo' soprassedersi al  nulla-osta  del  Ministero  dei
lavori pubblici per le manifestazioni di regolarita' amatoriali e per
le  manifestazioni  di  abilita' di guida (Slalom) svolte su speciali
percorsi  di  lunghezza  limitata,   appositamente   attrezzati   per
evidenziare  l'abilita' dei concorrenti, con velocita' di percorrenza
particolarmente ridotta e che non creino limitazioni al  servizio  di
trasporto pubblico e al traffico ordinario.
  Tanto premesso sono state prese in esame le proposte avanzate dalla
C.S.A.I.  (Commissione  sportiva  automobilistica  italiana)  e dalla
F.I.M. (Federazione motociclistica italiana)  per  la  redazione  del
calendario  delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere
nell'anno 1996, molte delle quali si sono gia'  svolte  nel  1995  ed
anni precedenti.
  Gli   enti   anzidetti  hanno,  inoltre,  proposto  gare  di  nuova
formulazione interessanti percorsi che non  trovano  riscontro  nelle
manifestazioni gia' effettuate.
  Si  ravvisa  pertanto  l'opportunita'  di  disciplinare  come segue
l'esecuzione delle differenti specie di gare.
A) Gare precedentemente disputate senza incidenti e inconvenienti.
  Poiche' nulla si ha  da  osservare  sulle  anzidette  proposte,  si
concede   il  nulla-osta  di  massima  di  questo  Ministero  per  lo
svolgimento delle gare elencate nell'allegato 1 (Auto) e 2 (Moto) ove
risultano specificate le date previste e gli organizzatori e  per  le
quali   risultano  versati  gli  importi  dovuti  per  le  operazioni
tecnico-amministrative  di  competenza  del  Ministero   dei   lavori
pubblici.
  Il  nulla-osta  di  massima di questo Ministero si intende concesso
solo se risulta confermato  il  percorso  di  gara  della  precedente
edizione.
  A  tale  scopo  nella  richiesta  di  autorizzazione indirizzata al
prefetto gli  organizzatori  devono  esplicitamente  dichiarare  tale
circostanza.
  Altrimenti  per  il nulla-osta va rispettata la procedura di cui al
successivo punto C).
  Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del dereto  legislativo
30  aprile  1992,  n.  285,  i  signori  prefetti potranno rilasciare
l'autorizzazione  di  competenza  soltanto  dopo  aver  acquisito  il
verbale di collaudo del percorso quando dovuto.
  L'autorizzazione   prefettizia   per   le   gare  di  velocita'  e'
subordinata altresi' all'accertamento della sussistenza delle  misure
previste per l'incolumita' del pubblico e dei piloti, giusta le norme
rese  con  circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno
in quanto applicabile.
  Per la tutela delle strade,  della  segnaletica  stradale  e  della
sicurezza  e  fluidita' della circolazione stradale nei luoghi ove le
manifestazioni agonistiche comportano  interferenze,  si  invitano  i
signori  prefetti  ad  impegnare  gli  organizzatori  -  all'atto del
rilascio della autorizzazione - a far si che non siano recate  offese
all'estetica  delle  strade  ed  alla economia ecologica (nemmeno con
iscrizioni, manifestini ecc.) ed in ogni caso che venga  ripristinata
puntualmente la situazione ante gara.
B) Gare nelle quali si siano verificati incidenti o inconvenienti.
  Il  nulla-osta  concesso  alle gare di cui ai surrichiamati elenchi
allegati  1  (Auto)  e   2   (Moto)   e'   stato   disposto   tenendo
particolarmente  conto delle segnalazioni fino ad ora pervenute dalle
prefetture in merito ad inconvenienti od incidenti verificatisi nelle
scorse edizioni.
  Il  detto  nulla-osta,  pertanto,  non  vincola  le  prefetture  al
rilascio  dell'autorizzazione  di competenza per lo svolgimento, se -
per qualsiasi motivo - una determinata  gara  sia  stata  oggetto  di
segnalazione  negativa,  durante  lo  scorso  anno, non ancora nota a
questo Ministero.
C) Gare di nuova istituzione.
  Negli allegati 3 (Auto) e 4 (Moto) sono indicate le gare  di  nuova
istituzione,  proposte dalla C.S.A.I. e F.M.I., e per le quali non e'
stato concesso il nulla-osta di massima di questo Ministero.
  Nel  merito  si   rappresenta   che   il   nulla-osta   di   questa
amministrazione  e'  provvedimento,  autonomo  rispetto al verbale di
collaudo, che  puo'  essere  concesso  soltanto  dopo  aver  esperito
singole  istruttorie  e valutato ogni elemento utile a garanzia della
sicurezza  e  fluidita'  del  traffico  e  della  conservazione   del
patrimonio ambientale stradale in tutti i luoghi nei quali la singola
manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.
  Pertanto  le  determinazioni di questo Ministero saranno effettuate
sulla base delle anzidette valutazioni, per le quali  utili  elementi
dovranno  essere  forniti  dagli organizzatori almeno sessanta giorni
prima della data  prevista  per  la  manifestazione  unitamente  alla
documentazione  necessaria  come per le competizioni motoristiche non
previste nel calendario annuale e con l'attestazione  del  versamento
dell'importo  dovuto  per  le  operazioni  tecnico-amministrative  di
competenza del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  che  resta  quello
relativo a gare previste in calendario.
                                                 Il Ministro: BARATTA
Registrata alla Corte dei conti il 10 marzo 1996
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 92