IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento  del
Corpo  di  polizia  penitenziaria",  con particolare riferimento agli
articoli 4, 5 e 9;
  Visto il decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  recante
"Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria";
  Visto  il  regolamento  per  il  Corpo  degli  agenti  di  custodia
approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584,  e  successive
modificazioni;
  Vista   la   legge   26   luglio  1975,  n.  354,  recante:  "Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'" e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario
approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  29  aprile
1976,  n.  431,  come  modificato  dal  decreto  del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1989, n. 248;
  Vista la legge 12 aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  23  dicembre  1995,  n.
572;
  Ritenuta  la necessita' di stabilire le modalita' per la graduale e
progressiva cessione del servizio di traduzioni dei detenuti e  degli
internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo
di polizia penitenziaria;
  Ritenuto  altresi'  necessario  disciplinare  il  servizio  per  il
trasporto dei detenuti ed internati, per la parte che resta  affidata
rispettivamente  all'Arma  dei  carabinieri  ed alla Polizia di Stato
nelle more della completa assunzione del servizio da parte del  Corpo
di polizia penitenziaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati, anche
minori, e' assunto, a decorrere dal  1  aprile  1996,  dal  Corpo  di
polizia  penitenziaria, con le gradualita' e le modalita' di cui agli
articoli seguenti.