IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria", con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 9; Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria"; Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni; Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'" e successive modificazioni; Visto il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248; Vista la legge 12 aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 572; Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' per la graduale e progressiva cessione del servizio di traduzioni dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria; Ritenuto altresi' necessario disciplinare il servizio per il trasporto dei detenuti ed internati, per la parte che resta affidata rispettivamente all'Arma dei carabinieri ed alla Polizia di Stato nelle more della completa assunzione del servizio da parte del Corpo di polizia penitenziaria; Decreta: Art. 1. 1. Il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati, anche minori, e' assunto, a decorrere dal 1 aprile 1996, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le gradualita' e le modalita' di cui agli articoli seguenti.