IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il proprio decreto 21 novembre 1995 con il quale  sono  state
riconosciute  le  indicazioni  geografiche  tipiche  "Alto  Livenza",
"Colli   Trevigiani",   "Conselvano",   "delle    Venezie",    "Marca
Trevigiana",  "Provincia  di  Verona"  o  "Veronese",  "Vallagarina",
"Veneto orientale", "Veneto" per i vini prodotti nel territorio della
regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia, della  provincia
autonoma   di   Trento   ed  approvati  i  relativi  disciplinari  di
produzione;
  Visto il proprio decreto 15 dicembre 1995  contenente  disposizioni
concernenti  alcune  modificazioni  ai  disciplinari  di produzione e
l'attuazione  di  adempimenti  conseguenti  al  riconoscimento  delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini prodotti nella vendemmia
1995;
  Visto   il   proprio   decreto   27   febbraio   1996   concernente
l'integrazione  ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione
geografica  tipica  "Alto  Livenza",   "Colli   Trevigiani",   "delle
Venezie",  "Marca  Trevigiana",  "Provincia  di Verona" o "Veronese",
"Vallagarina", "Veneto orientale", "Veneto" approvati con il predetto
decreto dirigenziale 21 novembre 1995;
  Visto che nelle premesse al predetto decreto 27  febbraio  1996  si
afferma  erroneamente  che  il  Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei vini nella riunione tenutasi nei giorni 15 e
16 gennaio 1996, ha espresso parere negativo sulle istanze presentate
dagli interessati tendenti ad ottenere l'inserimento nel disciplinare
di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di
Verona" o "Veronese" del riferimento al nome del vitigno  "Teroldego"
unitamente  alla  predetta  indicazione geografica tipica e quindi di
doversi respingere le istanze relative a tale previsione,  in  quanto
detto   abbinamento,  a  giudizio  del  Comitato,  potrebbe  generare
confusione con la denominazione  di  origine  controllata  "Teroldego
Rotaliano"  riconosciuta  con decreto del Presidente della Repubblica
18 febbraio 1971 e successive modifiche;
  Considerato che nella sopra indicata riunione del 15 e  16  gennaio
1996   il   predetto   Comitato  aveva  espresso  parere  sfavorevole
all'inserimento della previsione del riferimento al nome del  vitigno
"Teroldego"  nel  disciplinare  di produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica "Veneto" ed aveva invece espresso parere favorevole
all'inserimento  nel  disciplinare  di   produzione   dei   vini   ad
indicazione  geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" del
riferimento al nome del  vitigno  "Teroldego",  raccomandato  per  la
provincia  di  Verona,  come  risulta  dal  verbale di detta riunione
approvato nel corso della successiva riunione tenutasi in data  12  e
13 febbraio 1996;
  Considerato che il predetto vitigno "Teroldego" e' tradizionalmente
impiegato  nella  designazione  e presentazione dei vini da tavola da
tale  vitigno  ottenuti   nel   territorio   ricadente   nei   limiti
amministrativi della provincia di Verona;
  Considerato che l'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad
indicazione  geografica  tipica "Vallagarina" approvato con il citato
decreto dirigenziale 21 novembre 1995, prevede il riferimento al nome
del vitigno "Teroldego" nella designazione e presentazione  dei  vini
ad   indicazione   geografica   tipica   "Vallagarina"  prodotti  nei
rispettivi territori ricadenti nell'ambito delle province di Trento e
di Verona, cosi' come delimitati  nel  successivo  art.  3  di  detto
disciplinare di produzione;
  Considerato,  altresi', che nell'art. 1 del decreto dirigenziale 27
febbraio 1996, piu' volte citato, e' stata omessa la  previsione  del
riferimento al nome del vitigno "Teroldego";
  Ritenuto pertanto necessario provvedere alla correzione del proprio
decreto 27 febbraio 1996 in relazione alla parte delle premesse nella
quale si fa riferimento al rigetto delle istanze tendenti ad ottenere
l'inserimento  della previsione dell'utilizzazione del riferimento al
nome del vitigno "Teroldego" unitamente alla  indicazione  geografica
tipica  "Provincia  di Verona" o "Veronese" in quanto non rispondente
al parere del Comitato predetto al quale  il  decreto  del  dirigente
responsabile  del  procedimento  deve  conformarsi e conseguentemente
all'integrazione dell'art. 1 del  decreto  dirigenziale  27  febbraio
1996 mediante la previsione del riferimento in argomento;
  Considerato  che  l'art.  4  del  citato regolamento concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione  dei  disciplinari  di  produzione  prevede  che per i
riconoscimenti e le approvazioni di  cui  trattasi  si  provveda  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  testo  della  motivazione  riportato nelle premesse del decreto
dirigenziale  27  febbraio   1996   concernente   l'integrazione   ai
disciplinari  di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica
"Alto  Livenza",  "Colli   Trevigiani",   "delle   Venezie",   "Marca
Trevigiana",  "Provincia  di  Verona"  o  "Veronese",  "Vallagarina",
"Veneto orientale", "Veneto" approvati con  decreto  dirigenziale  21
novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo
1996, pagina 11, colonna seconda, compreso tra la parola "respingere"
della   riga   trentottesima  e  la  parola  "modifiche"  della  riga
quarantaseiesima e' integralmente sostituito  dal  testo  di  seguito
riportato:
   altresi'    accogliere    l'istanza   relativa   alla   previsione
dell'utilizzazione del riferimento al nome  del  vitigno  "Teroldego"
unitamente alla indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o
"Veronese".