IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il proprio decreto 21 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche "Alto Livenza", "Colli Trevigiani", "Conselvano", "delle Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia di Verona" o "Veronese", "Vallagarina", "Veneto orientale", "Veneto" per i vini prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia autonoma di Trento ed approvati i relativi disciplinari di produzione; Visto il proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995; Visto il proprio decreto 27 febbraio 1996 concernente l'integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza", "Colli Trevigiani", "delle Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia di Verona" o "Veronese", "Vallagarina", "Veneto orientale", "Veneto" approvati con il predetto decreto dirigenziale 21 novembre 1995; Visto che nelle premesse al predetto decreto 27 febbraio 1996 si afferma erroneamente che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione tenutasi nei giorni 15 e 16 gennaio 1996, ha espresso parere negativo sulle istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere l'inserimento nel disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" del riferimento al nome del vitigno "Teroldego" unitamente alla predetta indicazione geografica tipica e quindi di doversi respingere le istanze relative a tale previsione, in quanto detto abbinamento, a giudizio del Comitato, potrebbe generare confusione con la denominazione di origine controllata "Teroldego Rotaliano" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971 e successive modifiche; Considerato che nella sopra indicata riunione del 15 e 16 gennaio 1996 il predetto Comitato aveva espresso parere sfavorevole all'inserimento della previsione del riferimento al nome del vitigno "Teroldego" nel disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Veneto" ed aveva invece espresso parere favorevole all'inserimento nel disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" del riferimento al nome del vitigno "Teroldego", raccomandato per la provincia di Verona, come risulta dal verbale di detta riunione approvato nel corso della successiva riunione tenutasi in data 12 e 13 febbraio 1996; Considerato che il predetto vitigno "Teroldego" e' tradizionalmente impiegato nella designazione e presentazione dei vini da tavola da tale vitigno ottenuti nel territorio ricadente nei limiti amministrativi della provincia di Verona; Considerato che l'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" approvato con il citato decreto dirigenziale 21 novembre 1995, prevede il riferimento al nome del vitigno "Teroldego" nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica "Vallagarina" prodotti nei rispettivi territori ricadenti nell'ambito delle province di Trento e di Verona, cosi' come delimitati nel successivo art. 3 di detto disciplinare di produzione; Considerato, altresi', che nell'art. 1 del decreto dirigenziale 27 febbraio 1996, piu' volte citato, e' stata omessa la previsione del riferimento al nome del vitigno "Teroldego"; Ritenuto pertanto necessario provvedere alla correzione del proprio decreto 27 febbraio 1996 in relazione alla parte delle premesse nella quale si fa riferimento al rigetto delle istanze tendenti ad ottenere l'inserimento della previsione dell'utilizzazione del riferimento al nome del vitigno "Teroldego" unitamente alla indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese" in quanto non rispondente al parere del Comitato predetto al quale il decreto del dirigente responsabile del procedimento deve conformarsi e conseguentemente all'integrazione dell'art. 1 del decreto dirigenziale 27 febbraio 1996 mediante la previsione del riferimento in argomento; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il testo della motivazione riportato nelle premesse del decreto dirigenziale 27 febbraio 1996 concernente l'integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza", "Colli Trevigiani", "delle Venezie", "Marca Trevigiana", "Provincia di Verona" o "Veronese", "Vallagarina", "Veneto orientale", "Veneto" approvati con decreto dirigenziale 21 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996, pagina 11, colonna seconda, compreso tra la parola "respingere" della riga trentottesima e la parola "modifiche" della riga quarantaseiesima e' integralmente sostituito dal testo di seguito riportato: altresi' accogliere l'istanza relativa alla previsione dell'utilizzazione del riferimento al nome del vitigno "Teroldego" unitamente alla indicazione geografica tipica "Provincia di Verona" o "Veronese".