L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della citata legge  24  dicembre
1969,  n.  990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1970, n. 973, e le successive  disposizioni  modificative
ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale,  e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393,  recante  norme  in  materia di assicurazioni di assistenza,
credito, cauzione e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49 CEE  in  materia  di  assicurazione  diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  in  alcuni  rami  danni gia' rilasciate alla societa'
Lloyd 1885 S.p.a. di assicurazioni, con sede in Milano, corso Italia,
23;
  Vista l'istanza con la quale  la  societa'  Lloyd  1885  S.p.a.  di
assicurazioni,  con  sede  in Milano, corso Italia, 23, ha chiesto di
essere  autorizzata  ad   estendere   l'esercizio   della   attivita'
assicurativa  nei rami corpi di veicoli terrestri, tutela giudiziaria
e assistenza, nonche' nei seguenti rischi di  rami  per  i  quali  la
societa'  risulta  gia'  autorizzata: ogni responsabilita' risultante
dall'uso  di  autoveicoli  terrestri  (di  cui  al ramo n. 10) e ogni
responsabilita' risultante dall'uso di veicoli marittimi, lacustri  e
fluviali  (di  cui  al  ramo  n. 12) di cui al punto A) della tabella
allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la delibera con la  quale  il  consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto,   nella   seduta   del  18  marzo  1996,  ritenuta  la
sussistenza  dei  requisiti  di  accesso  all'attivita'  assicurativa
previsti  dall'art.  16  del  decreto  legislativo n. 175/1995, si e'
espresso  favorevolmente  in   merito   all'istanza   soprarichiamata
presentata dalla societa' Lloyd 1885 S.p.a. di assicurazioni;
                              Dispone:
   La  societa'  Lloyd  1885  S.p.a.  di  assicurazioni,  con sede in
Milano, corso Italia n. 23, e' autorizzata ad  estendere  l'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  nei  rami  corpi  di veicoli terrestri,
tutela  giudiziaria  e   assistenza,   nonche'   nei   rischi   "ogni
responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli terrestri" (di cui
al ramo n. 10) e "ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli
marittimi,  lacustri  e  fluviali"  (di  cui al ramo n. 12) di cui al
punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 28 marzo 1996
                                              Il presidente: EMANUELE