IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  1994,
n.  241,  recante regolamento di attuazione della direttiva n. 89/556
CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in  materia  di
scambi  intracomunitari  e di importazioni da Paesi terzi di embrioni
di animali domestici della specie bovina;
  Vista la direttiva n. 93/52 CEE recante modifica della direttiva n.
89/556;
  Ritenuto  necessario  procedere   all'attuazione   nell'ordinamento
interno della citata direttiva n. 93/52 CEE;
  In applicazione dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n.
241, e' modificato nel modo seguente:
    A) All'art. 1, il comma 2 e' cosi' sostituito:
  " 2. Le norme  del  presente  regolamento  non  si  applicano  agli
embrioni ottenuti con il trasferimento di nuclei".
    B)  All'art.  2,  comma  1,  dopo  la  lettera  f) e' aggiunta la
seguente lettera g):
    " g) gruppo di produzione di  embrioni:  gruppo  di  raccolta  di
embrioni  ufficialmente  riconosciuto  per  la  fecondazione in vitro
conformemente alle condizioni di cui all'allegato A)".
    C) All'art. 3, comma 1, la lettera a) e' cosi' sostituita:
    " a) siano stati ottenuti tramite fecondazione artificiale  o  in
vitro  con  lo  sperma  di  un  donatore  proveniente da un centro di
raccolta di sperma riconosciuto per la raccolta, il trattamento e  il
magazzinaggio  di  sperma,  o  tramite sperma importato, ai sensi del
regolamento adottato con decreto del Presidente  della  Repubblica  1
marzo 1992, n. 226".
    D) All'art. 4, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma 8:
  "  8.  Per il riconoscimento di un gruppo di produzione di embrioni
ottenuti da una fecondazione in vitro si applicano le modalita' e  le
condizioni di cui al presente articolo e all'allegato A)".