IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, recante regolamento di attuazione della direttiva n. 89/556 CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina; Vista la direttiva n. 93/52 CEE recante modifica della direttiva n. 89/556; Ritenuto necessario procedere all'attuazione nell'ordinamento interno della citata direttiva n. 93/52 CEE; In applicazione dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Decreta: Art. 1. 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, e' modificato nel modo seguente: A) All'art. 1, il comma 2 e' cosi' sostituito: " 2. Le norme del presente regolamento non si applicano agli embrioni ottenuti con il trasferimento di nuclei". B) All'art. 2, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente lettera g): " g) gruppo di produzione di embrioni: gruppo di raccolta di embrioni ufficialmente riconosciuto per la fecondazione in vitro conformemente alle condizioni di cui all'allegato A)". C) All'art. 3, comma 1, la lettera a) e' cosi' sostituita: " a) siano stati ottenuti tramite fecondazione artificiale o in vitro con lo sperma di un donatore proveniente da un centro di raccolta di sperma riconosciuto per la raccolta, il trattamento e il magazzinaggio di sperma, o tramite sperma importato, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226". D) All'art. 4, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente comma 8: " 8. Per il riconoscimento di un gruppo di produzione di embrioni ottenuti da una fecondazione in vitro si applicano le modalita' e le condizioni di cui al presente articolo e all'allegato A)".