IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 24 dicembre 1925 n. 2264;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  25
ottobre 1947, n. 1152;
  Visto  il  regolamento  sul  servizio  territoriale  e di presidio,
approvato con atto ministeriale in data 19 maggio 1973;
  Vista la legge 12 gennaio 1991 n. 13;
  Ritenuto di dover dotare della bandiera di guerra la  Forza  armata
dell'Esercito;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'   concessa   la   bandiera  di  guerra  alla  Forza  armata
dell'Esercito.
  2. Il vessillo verra' custodito  nell'Ufficio  del  Capo  di  stato
maggiore dell'Esercito.
  Il  presente  decreto  sara'  sottoposto a controllo ai sensi della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 6 marzo 1996
                              SCALFARO
                                  CORCIONE, Ministro della difesa