IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,  in  tema  di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96, relativo al
trasferimento delle funzioni in  materia  di  interventi  nelle  aree
economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno  e  Agenzia  per  la  promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno, in  attuazione  dell'art.  3  della  citata
legge n. 488 del 1992;
  Visto  in particolare l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96
del 1993, che, al  comma  1  individua  nei  contratti  di  programma
relativi  a  progetti  e centri di ricerca, nelle intese di programma
con gli enti  pubblici  di  ricerca,  nel  potenziamento  della  rete
consortile  di  ricerca  e  delle  strutture  edilizie  universitarie
meridionali,  nei  parchi  scientifici  e  tecnologici,  negli  altri
progetti  compresi  nell'azione organica 2 e nei progetti pilota e di
formazione, le funzioni trasferite al  Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca scientifica e tecnologica e che al comma 2, stabilisce
che  il  Ministero  dell'universita'e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, per l'esercizio delle funzioni ad esso trasferite, possa
attivare  gli  strumenti  previsti  dalla  legislazione  nazionale in
materia di ricerca applicata;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373, che nell'ambito della devoluzione delle funzioni  del  soppresso
CIPI  attribuisce  al CIPE la funzione di emanare disposizioni per la
concessione  di  agevolazioni  di   cui   all'art.   1   del   citato
decreto-legge n. 415 del 1992;
  Visto  il  decreto-legge  8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni,  dalla  legge  7  aprile   1995,   n.   104,   recante
disposizioni  per  accelerare  le agevolazioni alle attivita' gestite
dalla  soppressa  Agenzia  per  la  promozione  e  lo  sviluppo   del
Mezzogiorno  ed  in  particolare  l'art.  6  recante  disposizioni in
materia di agevolazione alle attivita' di ricerca;
  Vista la propria deliberazione del  20  novembre  1995,  pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1996, che disciplina le
diverse forme di programmazione negoziata (intese, accordi, contratti
e patti), di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n.  32
del   1995,  ed  alla  propria  deliberazione  del  10  maggio  1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del  20  settembre  1995,
riguardante    la    regolamentazione    dell'istituto   del   "patto
territoriale";
  Visto in particolare il punto 5 della predetta deliberazione del 20
novembre 1995, che rinvia a successiva  deliberazione  la  disciplina
degli   strumenti   inerenti  le  funzioni  trasferite  al  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  per
l'attuazione  della  politica di intervento nel settore della ricerca
nelle   aree  economicamente  depresse,  ai  sensi  dell'art.  6  del
richiamato  decreto  legislativo  n.  96  del  1993,   e   successive
integrazioni;
  Viste  le  odierne  determinazioni  assunte  da  questo Comitato in
materia di concessione delle agevolazioni previste al citato art.  6,
comma  5,  del  citato decreto-legge n. 32 del 1995, per i progetti e
centri di ricerca non inclusi in contratti di programma;
  Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di  Stato  alla
ricerca  e  sviluppo pubblicata nella G.U.C.E. n. C 83 dell'11 aprile
1986;
  Vista la disciplina comunitaria in materia  di  aiuto  di  Stato  a
favore  delle  piccole e medie imprese del 20 maggio 1992, pubblicata
nella G.U.C.E. n. C 213 del 19 agosto 1992;
  Vista la decisione della  Commissione  dell'Unione  europea  del  1
marzo  1995,  relativo  al  regime  d'insieme degli aiuti a finalita'
regionale in Italia;
  Valutata la necessita', nel settore della ricerca,  dell'istruzione
superiore  ed alta formazione, di coordinare interventi gia' attivati
con quelli da attuare nelle aree depresse allo  scopo  di  integrarli
nella programmazione della ricerca;
  Ritenuto   di   adottare   una   regolamentazione  flessibile  onde
consentire  il  piu'  largo  ed  efficace  utilizzo  degli  strumenti
previsti  al  citato  art.  6 del decreto legislativo n. 96 del 1993,
anche in funzione delle normative comunitarie per i  procedimenti  di
cofinanziamento;
  Udita  la  proposta  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
                              Delibera:
1. FINALITA' ED AREE DI APPLICAZIONE.
  1.1.  Le  funzioni  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  del   decreto
legislativo  n.  96  del  1993,  relative  ai  contratti di programma
inerenti la ricerca, alle intese con enti pubblici di  ricerca,  alla
rete  dei  consorzi di ricerca, all'edilizia universitaria, ai parchi
scientifici e tecnologici, ai progetti pilota,  di  formazione  e  di
ricerca,  trasferite  al  Ministero  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  nell'ambito  delle  proprie   competenze
istituzionali,  sono  finalizzate  a  realizzare nelle aree depresse,
anche utilizzando il concorso finanziario  dell'Unione  europea,  gli
interventi  ordinari  volti  al sostegno ed allo sviluppo del settore
della ricerca, in armonia con gli indirizzi strategici  definiti  con
il  piano  triennale  della ricerca elaborato ai sensi della legge n.
168 del 1989.
 1.2. Le aree interessate  dagli  interventi  di  cui  alla  presente
delibera  sono  quelle  individuate, o che saranno individuate, dalla
Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi  dei
fondi  strutturali,  obiettivi  1, 2 e 5 b, nonche' quelle rientranti
nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato
di Roma.
  Per quanto attiene all'uso integrato dei  fondi  strutturali  nelle
aree  indicate,  il  Ministero  del  bilancio  e della programmazione
economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorita'
competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5 a.
2. STRUMENTI ATTUATIVI.
  2.1.  Il  Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, in relazione alla specificita' delle proprie  competenze
in  materia  di  ricerca  scientifica e tecnologica e dell'istruzione
universitaria,  per  dare  attuazione  alle  iniziative  di  cui   al
precedente  punto  1,  puo'  avvalersi,  oltreche' degli strumenti di
"programmazione  negoziata"  (intese,  accordi,   contratti,   patti)
previsti  dalla  delibera  CIPE  del  20  novembre  1995, anche degli
appositi specifici strumenti oggetto della presente deliberazione.
3. PIANI  DI  POTENZIAMENTO  DELLE  RETI  Dl  RICERCA  SCIENTIFICA  E
TECNOLOGICA.
  3.1. Obiettivi.
  I  piani  per  il potenziamento delle reti di ricerca scientifica e
tecnologica concordati tra  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  soggetti pubblici e privati,
consistono in una pluralita' di iniziative coordinate e finalizzate a
promuovere lo sviluppo del sistema della ricerca sul territorio. Tali
piani possono riguardare una  o  piu'  delle  seguenti  tipologie  di
iniziative:
   Rete  consortile  di  ricerca:  per la realizzazione di interventi
volti  a  promuovere  e  ad  assicurare  l'evoluzione  scientifica  e
tecnologica  delle  strutture  consortili di ricerca, con particolare
riferimento a quelle  dell'ex  progetto  speciale  35,  affinche'  le
stesse siano in grado di assolvere, attraverso il mantenimento di una
costante  capacita'  concorrenziale  da  realizzarsi  anche sul piano
internazionale, alle funzioni di supporto al sistema  socio-economico
del territorio in cui operano;
   Parchi   scientifici   e  tecnologici:  per  la  realizzazione  di
interventi per il potenziamento, nel contesto dei parchi stessi,  del
sistema  dei servizi innovativi e di elevata qualificazione necessari
per ampliare conoscenze, produrre tecnologie, sviluppare applicazioni
tecnologiche e per favorirne l'acquisizione e l'utilizzo nel  settore
produttivo, specie in quello delle piccole e medie imprese;
   Progetti pilota: per la realizzazione di interventi dimostrativi e
sperimentali  finalizzati  all'impiego dei risultati della ricerca in
applicazioni di mercato e all'utilizzo diffuso di strumenti evoluti e
tecnologicamente innovativi atti a soddisfare le  esigenze  derivanti
dai processi di innovazione sociale;
   Progetti di formazione: per la realizzazione di interventi rivolti
alla   formazione   iniziale   e   continua   per  conseguire  l'alta
qualificazione professionale delle risorse destinate ad  operare  nei
settori della ricerca e dello sviluppo, nonche' alla individuazione e
promozione  delle  nuove  figure  professionali,  anche  in relazione
all'utilizzo diffuso  delle  nuove  tecnologie,  con  l'obiettivo  di
favorire   la  mobilita'  nell'ambito  del  sistema  economico  e  la
realizzazione di nuova imprenditorialita';
   Progetti di ricerca: per la realizzazione di interventi costituiti
da una pluralita' di azioni sviluppate da imprese, enti  pubblici  di
ricerca,  universita',  e  volti  al  conseguimento, anche attraverso
integrazione e trasferimento di tecnologie innovative,  di  obiettivi
prioritari  per  lo  sviluppo  scientifico  e  tecnologico di settori
rilevanti per il sistema economico territoriale.
  Il  conseguimento  degli  obiettivi  del  piano  puo'   realizzarsi
attraverso  interventi  ed azioni integrati e coordinati interessanti
le tipologie di iniziative piu' rispondenti al  raggiungimento  degli
obiettivi stessi.
  I  piani,  oltre  a promuovere la collaborazione tra soggetti della
ricerca e del sistema produttivo operanti nelle diverse regioni delle
aree depresse, sono volti a favorire  il  potenziamento  di  rapporti
stabili  con  soggetti ad elevata qualificazione operanti al di fuori
di tali aree, anche a livello comunitario ed internazionale.
  In particolare, i piani mirano a creare  le  condizioni,  oltreche'
per   la   diffusione   dell'innovazione   dei   servizi  ad  elevata
qualificazione,  anche  per  l'avvio  di   nuova   imprenditorialita'
caratterizzata    da    competitivita'   a   livello   nazionale   ed
internazionale, per il consolidamento dell'occupazione attraverso  la
qualificazione    di    competenze,   nonche'   per   la   promozione
dell'occupazione  giovanile  nei  settori  della  produzione  e   dei
servizi.
  3.2. Procedura attuativa.
 a) Fase di proposta.
  Tale   fase  consiste  nell'acquisizione  da  parte  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  di  una
proposta  di  piano  formulata  da  uno  o  piu'  soggetti promotori,
contenente i seguenti elementi:
   i soggetti promotori;
   l'oggetto del piano e la sua armonizzazione con gli obiettivi  del
piano triennale di sviluppo della ricerca ex lege n. 168 del 1989;
   la  rilevanza  tecnologica  e la valenza territoriale nel generale
contesto nazionale ed internazionale;
   gli obiettivi;
   le ricadute socio-economiche;
   l'individuazione delle iniziative e dei sottostanti interventi  in
cui si articola il piano;
   l'individuazione    dei   rispettivi   soggetti   attuatori,   con
l'indicazione dei principali soggetti interessati  a  partecipare  ai
singoli interventi;
   la durata del piano, non superiore a sessanta mesi, e l'ipotesi di
piano temporale delle iniziative e degli interventi previsti, tenendo
conto  che  le  singole azioni in cui si articoleranno gli interventi
non potranno comunque superare i trentasei mesi;
   i  soggetti  utilizzatori  e/o  gestori  dei  risultati  e   delle
realizzazioni;
   i   soggetti   pubblici   proprietari   dei   risultati   e  delle
realizzazioni;
   il piano  finanziario  di  massima,  l'importo  complessivo  degli
interventi   pubblici   richiesti  per  l'attuazione  del  piano,  la
possibilita' di cofinanziamento dell'Unione europea;
   le modalita' per stabilire, nell'ambito degli interventi o, al  di
fuori  di  essi,  rapporti  organici  di  attivita'  con strutture di
ricerca e/o produttive appartenenti ad imprese operanti nel  settore,
anche a livello comunitario e internazionale.
 b) Fase di valutazione della proposta e di definizione del piano.
  La  fase  consiste nell'istruttoria effettuata dal Ministero, anche
con attivita' in contraddittorio con i soggetti  promotori,  e  nella
definizione  del  piano.  La  fase  si  conclude entro sei mesi dalla
presentazione  della  proposta  con  l'acquisizione  del  parere  del
comitato tecnico scientifico, di cui all'art. 6, comma 2, della legge
n.  104  del  1995, con le relative determinazioni ministeriali e, in
caso   positivo,   con   l'inoltro   al   CIPE   per  l'approvazione.
L'istruttoria e' finalizzata ad accertare,  in  termini  globali,  la
validita'  tecnico-scientifica  ed  economica,  anche in relazione al
processo  di  innovazione  del  sistema  produttivo   nazionale,   la
rilevanza   tecnologica,   la  valenza  territoriale  e  le  ricadute
socio-economiche, l'ammissibilita' e l'adeguatezza delle iniziative e
dei  sottostanti  interventi,  nonche'  la  rispondenza   dei   mezzi
finanziari  previsti in relazione alle finalita' ed agli obiettivi da
raggiungere.
  Il piano definito, oltre all'aggiornamento degli elementi contenuti
nella proposta, deve specificare altresi':
   la definizione dei soggetti attuatori e/o le  metodologie  per  la
loro selezione, ove non totalmente definiti;
   la definizione dei soggetti sperimentatori, ove da prevedere;
   l'articolazione  del  piano per iniziative, interventi, azioni con
individuazione  degli  strumenti   attuativi   e   rispettivo   piano
finanziario;
   le  modalita'  di  cofinanziamento  dell'Unione  europea,  anche a
valere su fondi regionali;
   la partecipazione della  ricerca  pubblica  (Universita'  ed  enti
pubblici di ricerca) e di quella privata;
   le  opportune  flessibilita'  da  mantenere nella fase attuativa e
gestionale, per consentire gli adeguamenti necessari al conseguimento
degli obiettivi generali.
  c) Fase di approvazione.
  La fase consiste nell'esame e nell'approvazione da parte  del  CIPE
della  proposta  di  piano inoltrata dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica a valere sui fondi  assegnati
al Ministero stesso secondo le modalita' previste al successivo punto
7.5 della presente deliberazione.
 d) Fase di attuazione.
  La fase consiste nella trasmissione al Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  da  parte  dei  soggetti
promotori, entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale della delibera di approvazione da parte del CIPE,
della proposta di  Programma  operativo  delle  iniziative,  volto  a
definire, anche:
   la  pianificazione  degli obiettivi, dei risultati, delle opere da
realizzare;
   i relativi soggetti attuatori;
   i criteri e le modalita' di scelta dei soggetti partecipanti;
   gli strumenti da adottare;
   il programma  temporale  di  realizzazione  delle  attivita',  che
comunque non dovranno superare i trentasei mesi per ciascuna azione;
   i relativi finanziamenti nazionali e comunitari.
  L'attivita'  istruttoria per la definizione del programma operativo
viene effettuata dal Ministero  in  contraddittorio  con  i  soggetti
promotori  entro  quattro  mesi  dalla  data  di  pubblicazione della
suddetta delibera  di  approvazione  e  termina  con  il  parere  del
menzionato comitato tecnico scientifico. Il programma operativo forma
oggetto di apposito decreto ministeriale.
 e) Fase di gestione.
  La  fase consiste nell'attivazione delle singole azioni utilizzando
gli  strumenti  attuativi  indicati  nel  programma  operativo,   nel
rispetto   della  pianificazione  temporale  definita  e  secondo  le
modalita' e le procedure proprie dei singoli strumenti e comunque  la
prima  delle  azioni  previste  sara' attivata non oltre quattro mesi
dalla data di vigenza del decreto di cui alla fase precedente.
  Eventuali variazioni rilevanti che dovessero rendersi opportune nel
corso della presente fase e che, comunque, non  comportino  modifiche
sostanziali  al  piano approvato dal CIPE, possono essere autorizzate
dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica,  previa  acquisizione  del parere dell'apposito comitato
tecnico  scientifico.  Le   variazioni   che   comportino   modifiche
sostanziali  al  citato piano sono invece assoggettate alla procedura
prevista per l'approvazione dello stesso.
  Le verifiche sull'avanzamento delle attivita' e  sul  conseguimento
dei  risultati  previsti  dalle singole azioni vengono effettuate nel
rispetto delle modalita' e delle procedure  previste  dai  rispettivi
strumenti attuativi utilizzati.
  Le  erogazioni  avvengono comunque sulla base del conseguimento dei
risultati intermedi e finali previsti, salvo eventuali anticipazioni.
  Inoltre, il Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
e  tecnologica,  secondo  cadenze  temporali  predeterminate effettua
valutazioni sullo stato  di  attuazione  dell'intero  piano  e  delle
iniziative,  interventi ed azioni in cui lo stesso si articola, anche
utilizzando sistemi di monitoraggio  e  di  verifica  sulle  ricadute
socio-economiche.   Il   Ministro   riferisce   annualmente  al  CIPE
sull'attuazione del piano.
4. PIANI DI POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE EDILIZIE UNIVERSITARIE.
  4.1. Obiettivi.
  I piani per il potenziamento delle strutture edilizie universitarie
consistono in una pluralita' di iniziative coordinate, concordate tra
il  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica ed una o piu' universita', eventualmente con l'apporto di
enti  locali,  finalizzate  al  potenziamento, anche qualitativo, dei
servizi nei settori della didattica e della ricerca negli atenei,  da
realizzarsi,   tra  l'altro,  attraverso  la  riqualificazione  e  la
rifunzionalizzazione del patrimonio storico, scientifico e  culturale
delle  universita'  proponenti,  anche  mediante  utilizzo di sistemi
tecnologici ed informatici innovativi e con l'obiettivo  di  favorire
l'interazione e la collaborazione tra studenti e personale docente.
  4.2. Procedura attuativa.
 a) Fase di proposta.
  Tale   fase  consiste  nell'acquisizione  da  parte  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  di  una
proposta  di  piano  formulata  da una o piu' universita' promotrici,
contenente i seguenti elementi:
   le universita' promotrici;
   l'oggetto del piano e la sua armonizzazione con gli obiettivi  del
piano  triennale  di  sviluppo  delle  universita'  e di quello della
ricerca, previsti dalla legge n. 168 del 1989;
   gli obiettivi;
   le ricadute culturali e socio-economiche;
   i settori specifici del patrimonio universitario interessati dalle
iniziative del piano e relative motivazioni;
   la descrizione degli interventi in campo edilizio finalizzati alla
rifunzionalizzazione    ed   al   pieno   utilizzo   del   patrimonio
universitario e loro specificita';
   le modalita' di coinvolgimento degli studenti;
   le ricadute sui servizi a supporto delle attivita' didattiche e di
ricerca, anche in riferimento ai processi di formazione  nei  settori
della comunicazione e della "Societa' dell'informazione";
   l'individuazione  delle iniziative e dei sottostanti interventi in
cui si articola il piano;
   l'individuazione   dei   rispettivi   soggetti   attuatori,    con
l'indicazione  dei  principali  soggetti interessati a partecipare ai
singoli interventi;
   la durata del piano, non superiore a quarantotto mesi, e l'ipotesi
di piano temporale  delle  iniziative  e  degli  interventi  previsti
tenendo  conto  che  le  singole  azioni  in cui si articoleranno gli
interventi non potranno comunque superare i trentasei mesi;
   i  soggetti  utilizzatori  e/o  gestori  dei  risultati  e   delle
realizzazioni;
   i   soggetti   pubblici   proprietari   dei   risultati   e  delle
realizzazioni;
   il piano  finanziario  di  massima,  l'importo  complessivo  degli
interventi   pubblici   richiesti  per  l'attuazione  del  piano,  la
possibilita' di cofinanziamento dell'Unione europea.
 b) Fase di valutazione della proposta e di definizione del piano.
  La fase consiste nell'istruttoria effettuata dal  Ministero,  anche
con  attivita'  in  contraddittorio  con le universita' promotrici, e
nella definizione del piano. La fase si conclude, entro quattro  mesi
dalla presentazione della proposta, con l'acquisizione del parere del
comitato  tecnico  scientifico  ex  art. 6, comma 2, legge n. 104 del
1995,  con  le  relative  determinazioni  ministeriali  e,  in   caso
positivo,  con l'inoltro al CIPE per l'approvazione. L'istruttoria e'
finalizzata  ad   accertare   in   termini   globali   la   validita'
tecnico-scientifica,  culturale,  formativa  ed economica, la valenza
territoriale  e  le  ricadute  socio-economiche,  l'ammissibilita'  e
l'adeguatezza  delle iniziative e dei sottostanti interventi, nonche'
la rispondenza  dei  mezzi  finanziari  previsti  in  relazione  alle
finalita' ed agli obiettivi da raggiungere.
  Il piano definito, oltre all'aggiornamento degli elementi contenuti
nella proposta, dovra' specificare altresi':
   la  definizione  dei soggetti attuatori e/o le metodologie, per la
loro selezione, ove non totalmente definiti;
   l'articolazione del piano per iniziative, interventi,  azioni  con
individuazione  degli  strumenti  attuativi  e  del  rispettivo piano
finanziario;
   le   modalita'   previste   per   attuare   l'interazione   e   la
collaborazione  tra  studenti  e  personale  docente  nelle attivita'
realizzative;
   le specifiche attivita' di ricerca finalizzate all'innovazione dei
servizi nel settore della didattica e della ricerca;
   le modalita'  di  cofinanziamento  dell'Unione  europea,  anche  a
valere su fondi regionali;
   la  partecipazione  della  ricerca  pubblica  (universita' ed enti
pubblici di ricerca) ed il coinvolgimento di quella privata;
   le  opportune  flessibilita'  da  mantenere nella fase attuativa e
gestionale, per consentire gli adeguamenti necessari al conseguimento
degli obiettivi generali.
  c) Fase di approvazione.
  La  fase  consiste nell'esame e nell'approvazione da parte del ClPE
della proposta di piano inoltrata dal  Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca scientifica e tecnologica a valere sui fondi assegnati
al Ministero stesso secondo le modalita' previste al successivo punto
7.5. della presente deliberazione.
 d) Fase di attuazione.
  La fase consiste nella trasmissione al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica da  parte  delle  universita'
promotrici,  entro  trenta  giorni  dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della delibera di approvazione da parte del  CIPE,
della  proposta  di  programma  operativo  delle  iniziative, volto a
definire, anche:
   la pianificazione degli obiettivi, dei risultati, delle  opere  da
realizzare;
   i relativi soggetti attuatori;
   i criteri e le modalita' di scelta dei soggetti partecipanti;
   gli strumenti da adottare;
   il  programma  temporale  di  realizzazione  delle  attivita', che
comunque non dovranno superare i trentasei mesi per ciascuna azione;
   i relativi finanziamenti nazionali e comunitari.
  L'attivita' istruttoria per la definizione del programma  operativo
viene  effettuata dal Ministero in contraddittorio con le universita'
promotrici entro quattro  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della
suddetta  delibera  di  approvazione  e  termina  con  il  parere del
menzionato comitato tecnico scientifico. Il programma operativo forma
oggetto di apposito decreto ministeriale.
 e) Fase di gestione.
  La fase consiste nell'attivazione delle singole azioni  utilizzando
gli   strumenti  attuativi  indicati  nel  programma  operativo,  nel
rispetto  della  pianificazione  temporale  definita  e  secondo   le
modalita'  e le procedure proprie dei singoli strumenti. Il Ministero
provvede ad attivare le procedure  inerenti  almeno  la  prima  delle
azioni  previste  non  oltre  quattro  mesi dalla data di vigenza del
decreto di cui alla fase precedente.
  Eventuali variazioni rilevanti che,  dovessero  rendersi  opportune
nel  corso  della  presente  fase  e  che,  comunque,  non comportino
modifiche sostanziali al piano approvato  dal  CIPE,  possono  essere
autorizzate   dal   Ministero   dell'universita'   e   della  ricerca
scientifica   e   tecnologica,   previa   acquisizione   del   parere
dell'apposito   comitato   tecnico  scientifico.  Le  variazioni  che
comportino  modifiche  sostanziali  al  citato  piano   sono   invece
assoggettate alla procedura prevista per l'approvazione dello stesso.
  Le  verifiche  sull'avanzamento delle attivita' e sul conseguimento
dei risultati previsti dalle singole azioni  vengono  effettuate  nel
rispetto  delle  modalita'  e delle procedure previste dai rispettivi
strumenti attuativi utilizzati.
  Le  erogazioni  avvengono comunque sulla base del conseguimento dei
risultati intermedi e finali previsti, salvo eventuali anticipazioni.
  Inoltre, il Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica
e  tecnologica,  secondo  cadenze  temporali predeterminate, effettua
valutazioni sullo stato  di  attuazione  dell'intero  piano  e  delle
iniziative,  interventi ed azioni in cui lo stesso si articola, anche
utilizzando sistemi di monitoraggio  e  di  verifica  sulle  ricadute
socio-economiche.   Il   Ministro   riferisce   annualmente  al  CIPE
sull'attuazione del piano.
5. CONTRATTl Dl PROGRAMMA  RELATIVI  AI  CENTRI  ED  AI  PROGETTI  DI
RICERCA.
  5.1. Obiettivi.
  Il  contratto  di  programma  e'  il  contratto  stipulato  tra  il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
ed  una  grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole
imprese per l'attuazione di piu' interventi integrati  finalizzati  a
promuovere,  anche  mediante la realizzazione ed il riorientamento di
centri di ricerca, la ricerca industriale di base ed applicata per le
necessita' di sviluppo  del  processo  di  innovazione  dei  soggetti
proponenti.  Il  contratto dovra' prevedere interventi per realizzare
opportune  attivita'  di   formazione   ad   elevata   qualificazione
professionale,  nonche'  potra'  proporre interventi correlati per la
valorizzazione  dei  processi  connessi  all'utilizzo   diffuso   dei
risultati della ricerca e dell'innovazione tecnologica. Obiettivo del
contratto   e'   anche  la  salvaguardia  dei  livelli  occupazionali
esistenti e la creazione delle condizioni per occupazione qualificata
aggiuntiva,  rivolta  prioritariamente  ai  giovani   ricercatori   e
tecnici.
  5.2. Procedure attuative.
 a) Fase di proposta.
  Tale   fase  consiste  nell'acquisizione  da  parte  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica  e  tecnologica  di  una
domanda   di  contratto  e  della  proposta  del  relativo  programma
operativo che dovra' evidenziare i seguenti elementi:
   il soggetto promotore;
   l'oggetto  dell'iniziativa  e  la  sua  armonizzazione   con   gli
indirizzi  del  piano  triennale di sviluppo della ricerca ex lege n.
168 del 1989;
   il settore  dell'iniziativa  e  l'andamento  di  mercato  di  tale
settore;
   la redditivita' dell'iniziativa;
   le ricadute occupazionali dirette ed indotte;
   l'eventuale   coinvolgimento   nelle   attivita'  contrattuali  di
strutture, pubbliche o private,  di  ricerca  e  produttive  operanti
nelle aree obiettivi 1, 2 e 5b;
   la   descrizione   dei  singoli  interventi  da  realizzare  ed  i
collegamenti tra gli stessi;
   il soggetto stipulante, ove diverso da quello promotore;
   gli eventuali soggetti attuatori dei singoli interventi;
   il   programma   temporale   di   realizzazione    dell'iniziativa
articolato, nei singoli interventi;
   il  piano  finanziario  di  massima,  l'importo  complessivo degli
interventi pubblici richiesti per  l'attuazione  dell'iniziativa,  la
possibilita' di cofinanziamento dell'Unione europea;
   le  modalita'  per stabilire, nell'ambito degli interventi o al di
fuori di essi, rapporti organici di attivita' con altre strutture  di
ricerca  e/o  produttive  appartenenti allo stesso gruppo o consorzio
ovvero ad  altre  imprese  operanti  nel  settore,  anche  a  livello
comunitario e internazionale.
  Il  contratto  deve avere una durata massima di quarantotto mesi, i
singoli interventi devono  prevedere  una  durata  non  superiore  ai
trentasei mesi.
  Le  tipologie  dei  singoli  interventi  ammissibili  e  le  misure
agevolative massime consentite,  determinate  sulla  base  dei  costi
ammissibili  ed  espresse  in  equivalente  sovvenzione  netto (ESN),
ovvero in equivalente sovvenzione lordo (ESL), sono  quelle  previste
nella   deliberazione  CIPE  del  29  dicembre  1995  riguardante  le
direttive per la concessione delle agevolazioni previste all'art.  6,
comma  5,  della  legge  n.  104  del  1995  per progetti e centri di
ricerca.
  Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Ministero
verifica  in  via  preliminare  la  sussistenza  dei  presupposti  di
validita'     dell'iniziativa,     i    requisiti    essenziali    di
imprenditorialita' e di capacita' finanziaria del soggetto  promotore
o  attuatore, della sua idoneita' a condurre a buon fine l'iniziativa
stessa e comunica, nel caso di valutazione positiva, l'ammissibilita'
alla successiva fase istruttoria.
 b) Fase di valutazione e definizione del contratto.
  La  fase  inizia  con  la  valutazione  in  termini  globali  della
validita'  tecnico-scientifica dell'iniziativa articolata nei singoli
interventi,  dell'adeguatezza  dei  mezzi  finanziari  previsti,  dei
ritorni  in  termini  economici per l'azienda, nonche' delle ricadute
socio-economiche sul territorio.  Viene  valutato,  tra  l'altro,  il
grado di innovativita' e la rilevanza tecnologica dell'iniziativa con
riferimento  agli  obiettivi  previsti  dai  singoli  interventi;  la
rispondenza delle metodologie proposte rispetto  allo  stato  attuale
del settore; la capacita' tecnologica ed organizzativa del promotore;
l'esperienza  e  know-how dei soggetti attuatori e/o partecipanti; la
capacita'  di  industrializzazione  e  quella   di   diffusione   dei
risultati,     nonche'     il    relativo    livello    di    rischio
all'industrializzazione  stessa.  In  questa  fase,   il   Ministero,
richiede   al  promotore  una  specifica  programmazione  finanziaria
complessiva ed annuale a totale copertura degli investimenti previsti
e puo' concordare con lo stesso eventuali variazioni alla proposta di
programma operativo presentato.
  Sulla  base  della  valutazione   effettuata,   si   provvede,   in
contraddittorio  con  il promotore, a definire il programma operativo
che, ad integrazione e modifica degli elementi di cui alla precedente
fase, deve prevedere:
   il soggetto stipulante;
   l'oggetto del contratto,  la  descrizione  dettagliata  del  piano
progettuale,   le   ricadute   occupazionali   dirette   ed   indotte
dell'iniziativa;
    la  durata  di  contratto  e  la  definizione  delle   reciproche
obbligazioni;
   i soggetti attuatori e/o partecipanti;
   l'articolazione del contratto in interventi con i rispettivi piani
finanziari;
   i  tempi  di  realizzazione  dell'intera  iniziativa e dei singoli
interventi;
   l'entita' delle agevolazioni finanziarie calcolate in  equivalente
sovvenzione netto (ESN) e/o in equivalente sovvenzione lordo (ESL);
   le  modalita'  di  cofinanziamento comunitario, anche a valere sui
fondi regionali;
   le opportune flessibilita' da mantenere  nella  fase  attuativa  e
gestionale, per consentire gli adeguamenti necessari al conseguimento
degli obiettivi generali.
  Il  programma  operativo  viene  sottoposto  al parere del comitato
tecnico scientifico ex art. 6, comma 2, del decreto-legge n.  32  del
1995.  Entro  sei mesi dalla data di presentazione della proposta, il
programma operativo, come sopra definito, e corredato dallo schema di
contratto, viene trasmesso al CIPE per l'approvazione.
 c) Fase di approvazione.
  La fase consiste nell'esame e nell'approvazione da parte  del  CIPE
della  proposta di contratto inoltrata dal Ministero dell'universita'
e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  a  valere  sui  fondi
assegnati  al  Ministero  stesso  secondo  le  modalita'  previste al
successivo punto 7.5 della presente deliberazione.
 d) Fase di stipula e di attuazione del contratto.
  A seguito dell'approvazione da parte del  CIPE  del  contratto,  il
Ministero  procede  alla  stipula  dello  stesso  e  alla contestuale
attivazione delle procedure attuative inerenti  il  primo  intervento
previsto.  Per i successivi interventi, il Ministero provvedera', nel
rispetto del  programma  temporale  previsto,  all'attivazione  delle
relative  procedure su richiesta del contraente, da inoltrarsi almeno
sei mesi prima della data di avvio delle attivita'.
  Le erogazioni delle quote di contributo, compresa la quota a titolo
di anticipazione, vengono effettuate dal Ministero con  le  modalita'
previste  all'art.  5,  lettera  f),  della deliberazione CIPE del 29
dicembre 1995 riguardante  le  direttive  per  la  concessione  delle
agevolazioni  per  i  progetti  e  centri  di ricerca non inseriti in
contratti di programma.
  Sull'attuazione delle attivita' il Ministero dispone  in  qualsiasi
momento  accertamenti  mediante  apposite  commissioni  di assistenza
tecnica, di verifica dei costi sostenuti e dei risultati  conseguiti.
Le  erogazioni  avverranno sulla base del conseguimento dei risultati
intermedi  e  finali   previsti   dai   progetti,   salvo   eventuali
anticipazioni.
  Eventuali   variazioni   rilevanti,  che  comunque  non  comportino
modifiche sostanziali al contratto potranno  essere  autorizzate  dal
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
previa  acquisizione  del  parere  del  menzionato  comitato  tecnico
scientifico.  Le variazioni che comportino modifiche sostanziali sono
invece assoggettate alla procedura prevista  per  l'approvazione  del
contratto stesso.
  Le  verifiche  sull'avanzamento delle attivita' e sul conseguimento
dei risultati previsti dai singoli interventi vengono effettuate  nel
rispetto delle modalita' e delle procedure previste dai provvedimenti
di  concessione,  anche  utilizzando  sistemi  di  monitoraggio  e di
verifica  sulle  ricadute  socio-economiche.  Il  Ministro  riferisce
annualmente al CIPE sull'attuazione del contratto.
6. INTESE DI PROGRAMMA CON GLI ENTI PUBBLICI Dl RICERCA.
  6.1. Obiettivi.
  Le  intese  di  programma  con  gli  enti  pubblici di ricerca sono
inziative   coordinate   volte    prioritariamente    ad    obiettivi
infrastrutturali,   tecnologici,   formativi,   atti   ad  affrontare
problematiche definite ed  omogenee  di  aree  e  settori  rilevanti,
individuate  in  armonia  con  gli  indirizzi  del piano triennale di
sviluppo della ricerca ex-lege n. 168 del 1989, e concordate  tra  il
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e gli enti pubblici di ricerca.
  L'ente di  ricerca  promotore  e'  responsabile  dell'attuazione  e
procede  alla realizzazione degli interventi previsti in proprio e in
partecipazione con altri soggetti  pubblici  e  privati,  secondo  la
normativa ed i regolamenti dell'ente stesso.
  Al  fine  di favorire la realizzazione di soluzioni intersettoriali
ed interdisciplinari, attraverso l'integrazione  delle  tre  reti  di
ricerca  (enti  di  ricerca,  universita',  imprese), e la piu' larga
utilizzazione e  diffusione  dei  risultati  delle  ricerche,  l'Ente
proponente  puo' promuovere, altresi', ulteriori apporti di qualsiasi
natura di soggetti pubblici  e  privati  interessati  agli  obiettivi
dell'intesa.
  6.2. Procedure attuative.
 a) Fase di proposta.
  Tale   fase  consiste  nell'acquisizione  da  parte  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  di  una
proposta  di  intesa  formulata  da  un  ente  pubblico  di  ricerca,
contenente i seguenti elementi:
   i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'intesa;
   l'oggetto dell'intesa e la sua armonizzazione  con  gli  indirizzi
del  piano  triennale  di  sviluppo  della ricerca ex-lege n. 168 del
1989;
   la rilevanza tecnologica e la valenza territoriale,  nel  generale
contesto nazionale ed internazionale;
   gli obiettivi;
   le ricadute socio-economiche;
   l'individuazione dei singoli interventi costituenti l'intesa;
   la  durata  dell'intesa,  non  superiore  a  quarantotto  mesi,  e
l'ipotesi di piano  temporale  degli  interventi  previsti,  che  non
potranno comunque superare i trentasei mesi ciascuno;
   l'entita'  delle  risorse  occorrenti e le quote di partecipazione
del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica e dell'ente di ricerca;
   la possibilita' di eventuali apporti, di qualsiasi natura, forniti
dai  soggetti  pubblici  e privati coinvolti nell'intesa dall'ente di
ricerca proponente;
   la possibilita' di cofinanziamento comunitario;
   i   soggetti   utilizzatori   e/o   gestori   delle    opere    di
infrastrutturazione   e/o   dei  risultati  delle  ricerche,  con  la
particolare  evidenziazione  delle  dotazioni   infrastrutturali   di
carattere collettivo;
   gli   adempimenti   attuativi   previsti   per   la  realizzazione
dell'intesa.
 b) Fase di valutazione della proposta e di definizione dell'intesa.
  La  fase  consiste nell'istruttoria effettuata dal Ministero, anche
con attivita' in  contraddittorio  con  l'ente  proponente,  e  nella
definizione dell'intesa. La fase si conclude entro quattro mesi dalla
presentazione  della  proposta  con  l'acquisizione  del  parere  del
comitato tecnico scientifico ex art. 6, comma 2, del decreto-legge n.
32 del 1995, con le relative determinazioni ministeriali e,  in  caso
positivo,  con l'inoltro al CIPE per l'approvazione. L'istruttoria e'
finalizzata  ad  accertare  la   validita'   tecnico-scientifica   ed
economica   dell'intesa,   la   rilevanza   tecnologica,  la  valenza
territoriale, le ricadute socio-economiche e l'entita' delle  risorse
pubbliche da impegnare, in relazione agli obiettivi da raggiungere.
  Oltre  all'aggiornamento  degli  elementi contenuti nella proposta,
l'intesa cosi' definita specifica altresi':
   la individuazione degli interventi che l'ente  intende  realizzare
in proprio e in partecipazione;
   la   definizione   degli  eventuali  soggetti  partecipanti  e  le
metodologie per la loro selezione;
   la definizione dei soggetti sperimentatori, ove da prevedere;
   il piano finanziario dell'intesa articolato per interventi;
   le modalita' di  cofinanziamento  da  parte  dell'Unione  europea,
anche a valere su fondi regionali;
   le  opportune  flessibilita'  da  mantenere nella fase attuativa e
gestionale, per consentire gli adeguamenti necessari al conseguimento
degli obiettivi generali.
  c) Fase di approvazione.
  La fase consiste nell'esame e nell'approvazione da parte  del  CIPE
della  proposta  di intesa inoltrata dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sui fondi assegnati
al Ministero stesso secondo le modalita' previste al successivo punto
7.5. della presente deliberazione.
 d) Fase di attuazione.
  La fase consiste nella trasmissione al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica da parte dell'ente promotore,
entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  delibera  di  approvazione da parte del CIPE, della
proposta di programma operativo volto a definire anche:
   la pianificazione degli obiettivi, dei risultati, delle  opere  da
realizzare;
   i criteri e le modalita' di scelta dei soggetti partecipanti;
   il  programma  temporale  di  realizzazione  delle  attivita', che
comunque  non  dovranno  superare  i  trentasei  mesi   per   ciascun
intervento;
   i finanziamenti nazionali e comunitari.
  L'attivita' istruttoria, per la definizione del programma operativo
viene   effettuata   dal  Ministero  in  contraddittorio  con  l'ente
proponente e termina, entro sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione
della   delibera  CIPE  di  approvazione,  con  la  presentazione  al
menzionato  comitato  tecnico  scientifico  per  l'acquisizione   del
relativo  parere.  La  successiva stipula della convenzione attuativa
comporta il contemporaneo avvio delle  attivita'  relative  al  primo
degli   interventi   previsti,   nel  rispetto  della  pianificazione
temporale definita e secondo  le  modalita'  previste  nel  programma
operativo.
  Eventuali variazioni rilevanti che dovessero rendersi opportune nel
corso  della  presente fase e che, comunque, non comportino modifiche
sostanziali  all'intesa  possono  essere  autorizzate  dal  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica, previa
acquisizione del parere dell'apposito comitato  tecnico  scientifico.
Le  variazioni  che  comportino  modifiche  sostanziali  sono  invece
assoggettate alla procedura prevista per  l'approvazione  dell'intesa
stessa.
  Le  verifiche  sull'avanzamento delle attivita' e sul conseguimento
dei risultati previsti dai singoli interventi vengono effettuate  nel
rispetto delle modalita' e delle procedure previste dalle convenzioni
attuative,  anche  utilizzando  sistemi di monitoraggio e di verifica
sulle ricadute socio-economiche.
  Le erogazioni avvengono comunque sulla base del  conseguimento  dei
risultati intermedi e finali previsti, salvo eventuali anticipazioni.
Il   Ministro   riferisce   annualmente   al   CIPE   sull'attuazione
dell'intesa.
7. DISPOSlZIONl DI CARATTERE GENERALE.
  7.1. L'ammissibilita' delle spese per gli studi di  fattibilita'  e
di  progettazione  decorre  dai  dodici  mesi  precedenti  la data di
presentazione della proposta iniziale; le spese ammissibili  relative
alle  altre attivita' previste da ciascun intervento o azione possono
ricomprendere quelle sostenute dai soggetti attuatori nei dodici mesi
antecedenti  l'attivazione  dei  sottostanti  strumenti  attuativi  e
comunque  successivamente  alla  citata  data  di presentazione della
proposta iniziale.
  7.2. Nel caso la proprieta' dei risultati e delle realizzazioni sia
di un soggetto pubblico o  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  l'atto  contrattuale regolera'
tutte le modalita'  per  eventuali  utilizzazioni  ed  identifichera'
altresi' gli eventuali soggetti utilizzatori o gestori.
  La comproprieta' dei risultati tra soggetti pubblici e privati puo'
riguardare solo i risultati di attivita' di ricerca e sviluppo.
  7.3.  Qualora si presentino ritardi rispetto ai programmi temporali
previsti,  che  comportino,  all'atto  dell'attivazione  dei  singoli
strumenti   attuativi,   il   superamento  della  durata  complessiva
approvata dal CIPE, il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica   e  tecnologica  puo'  non  procedere  all'adozione  dei
relativi atti  di  agevolazione,  dandone  comunicazione  al  CIPE  e
proponendo,   ove   opportuno,   eventuali   modifiche  o  la  revoca
dell'iniziativa complessiva.
  7.4. L'ammontare dei contributi concedibili non potra' mai superare
le   aliquote   fissate   dall'Unione   europea   vigenti    all'atto
dell'adozione dello strumento attuativo.
 7.5.  Il  CIPE,  su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e della
programmazione economica, assegna annualmente l'importo da  destinare
al  finanziamento  degli  interventi  nelle  aree  depresse, ai sensi
dell'art. 6, comma 1, della legge n. 104 del  1995,  quale  derivante
dagli  stanziamenti  dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere
sui fondi strutturali dell'Unione europea per gli obiettivi 1, 2 e  5
b.
  Il  CIPE,  con  apposita  deliberazione, definisce, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
la   quota   da  destinare  alle  iniziative  di  cui  alla  presente
deliberazione, nonche' una  quota  per  le  corrispondenti  spese  di
funzionamento  e  di  istruttoria  e  per  gli  accertamenti previsti
dall'art. 6, commi 3 e 4, della legge n. 104 del 1995.
  7.6. Per realizzare le azioni attuative  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  deliberazione,  il Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica  si  avvale,   oltreche'   degli
strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca
applicata  di  cui  all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 96
del 1993 e dalle  forme  di  programmazione  negoziata  di  cui  alla
deliberazione  CIPE  del  20 novembre 1995, anche delle convenzioni e
dei provvedimenti di concessione.
  7.7. Il Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  provvede  con  propri  successivi  decreti a determinare
modalita', schemi, modulistica e metodologie utilizzate relativi alle
procedure di cui alla presente deliberazione.
   Roma, 29 dicembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
 Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 69