IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della citata legge n. 488 del 1992; Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96 del 1993, che, al comma 1 individua nei contratti di programma relativi a progetti e centri di ricerca, nelle intese di programma con gli enti pubblici di ricerca, nel potenziamento della rete consortile di ricerca e delle strutture edilizie universitarie meridionali, nei parchi scientifici e tecnologici, negli altri progetti compresi nell'azione organica 2 e nei progetti pilota e di formazione, le funzioni trasferite al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e che al comma 2, stabilisce che il Ministero dell'universita'e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'esercizio delle funzioni ad esso trasferite, possa attivare gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che nell'ambito della devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI attribuisce al CIPE la funzione di emanare disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 415 del 1992; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni per accelerare le agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno ed in particolare l'art. 6 recante disposizioni in materia di agevolazione alle attivita' di ricerca; Vista la propria deliberazione del 20 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1996, che disciplina le diverse forme di programmazione negoziata (intese, accordi, contratti e patti), di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, ed alla propria deliberazione del 10 maggio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1995, riguardante la regolamentazione dell'istituto del "patto territoriale"; Visto in particolare il punto 5 della predetta deliberazione del 20 novembre 1995, che rinvia a successiva deliberazione la disciplina degli strumenti inerenti le funzioni trasferite al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione della politica di intervento nel settore della ricerca nelle aree economicamente depresse, ai sensi dell'art. 6 del richiamato decreto legislativo n. 96 del 1993, e successive integrazioni; Viste le odierne determinazioni assunte da questo Comitato in materia di concessione delle agevolazioni previste al citato art. 6, comma 5, del citato decreto-legge n. 32 del 1995, per i progetti e centri di ricerca non inclusi in contratti di programma; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato alla ricerca e sviluppo pubblicata nella G.U.C.E. n. C 83 dell'11 aprile 1986; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle piccole e medie imprese del 20 maggio 1992, pubblicata nella G.U.C.E. n. C 213 del 19 agosto 1992; Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 1 marzo 1995, relativo al regime d'insieme degli aiuti a finalita' regionale in Italia; Valutata la necessita', nel settore della ricerca, dell'istruzione superiore ed alta formazione, di coordinare interventi gia' attivati con quelli da attuare nelle aree depresse allo scopo di integrarli nella programmazione della ricerca; Ritenuto di adottare una regolamentazione flessibile onde consentire il piu' largo ed efficace utilizzo degli strumenti previsti al citato art. 6 del decreto legislativo n. 96 del 1993, anche in funzione delle normative comunitarie per i procedimenti di cofinanziamento; Udita la proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Delibera: 1. FINALITA' ED AREE DI APPLICAZIONE. 1.1. Le funzioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 1993, relative ai contratti di programma inerenti la ricerca, alle intese con enti pubblici di ricerca, alla rete dei consorzi di ricerca, all'edilizia universitaria, ai parchi scientifici e tecnologici, ai progetti pilota, di formazione e di ricerca, trasferite al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, sono finalizzate a realizzare nelle aree depresse, anche utilizzando il concorso finanziario dell'Unione europea, gli interventi ordinari volti al sostegno ed allo sviluppo del settore della ricerca, in armonia con gli indirizzi strategici definiti con il piano triennale della ricerca elaborato ai sensi della legge n. 168 del 1989. 1.2. Le aree interessate dagli interventi di cui alla presente delibera sono quelle individuate, o che saranno individuate, dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5 b, nonche' quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma. Per quanto attiene all'uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorita' competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5 a. 2. STRUMENTI ATTUATIVI. 2.1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in relazione alla specificita' delle proprie competenze in materia di ricerca scientifica e tecnologica e dell'istruzione universitaria, per dare attuazione alle iniziative di cui al precedente punto 1, puo' avvalersi, oltreche' degli strumenti di "programmazione negoziata" (intese, accordi, contratti, patti) previsti dalla delibera CIPE del 20 novembre 1995, anche degli appositi specifici strumenti oggetto della presente deliberazione. 3. PIANI DI POTENZIAMENTO DELLE RETI Dl RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA. 3.1. Obiettivi. I piani per il potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica concordati tra il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e soggetti pubblici e privati, consistono in una pluralita' di iniziative coordinate e finalizzate a promuovere lo sviluppo del sistema della ricerca sul territorio. Tali piani possono riguardare una o piu' delle seguenti tipologie di iniziative: Rete consortile di ricerca: per la realizzazione di interventi volti a promuovere e ad assicurare l'evoluzione scientifica e tecnologica delle strutture consortili di ricerca, con particolare riferimento a quelle dell'ex progetto speciale 35, affinche' le stesse siano in grado di assolvere, attraverso il mantenimento di una costante capacita' concorrenziale da realizzarsi anche sul piano internazionale, alle funzioni di supporto al sistema socio-economico del territorio in cui operano; Parchi scientifici e tecnologici: per la realizzazione di interventi per il potenziamento, nel contesto dei parchi stessi, del sistema dei servizi innovativi e di elevata qualificazione necessari per ampliare conoscenze, produrre tecnologie, sviluppare applicazioni tecnologiche e per favorirne l'acquisizione e l'utilizzo nel settore produttivo, specie in quello delle piccole e medie imprese; Progetti pilota: per la realizzazione di interventi dimostrativi e sperimentali finalizzati all'impiego dei risultati della ricerca in applicazioni di mercato e all'utilizzo diffuso di strumenti evoluti e tecnologicamente innovativi atti a soddisfare le esigenze derivanti dai processi di innovazione sociale; Progetti di formazione: per la realizzazione di interventi rivolti alla formazione iniziale e continua per conseguire l'alta qualificazione professionale delle risorse destinate ad operare nei settori della ricerca e dello sviluppo, nonche' alla individuazione e promozione delle nuove figure professionali, anche in relazione all'utilizzo diffuso delle nuove tecnologie, con l'obiettivo di favorire la mobilita' nell'ambito del sistema economico e la realizzazione di nuova imprenditorialita'; Progetti di ricerca: per la realizzazione di interventi costituiti da una pluralita' di azioni sviluppate da imprese, enti pubblici di ricerca, universita', e volti al conseguimento, anche attraverso integrazione e trasferimento di tecnologie innovative, di obiettivi prioritari per lo sviluppo scientifico e tecnologico di settori rilevanti per il sistema economico territoriale. Il conseguimento degli obiettivi del piano puo' realizzarsi attraverso interventi ed azioni integrati e coordinati interessanti le tipologie di iniziative piu' rispondenti al raggiungimento degli obiettivi stessi. I piani, oltre a promuovere la collaborazione tra soggetti della ricerca e del sistema produttivo operanti nelle diverse regioni delle aree depresse, sono volti a favorire il potenziamento di rapporti stabili con soggetti ad elevata qualificazione operanti al di fuori di tali aree, anche a livello comunitario ed internazionale. In particolare, i piani mirano a creare le condizioni, oltreche' per la diffusione dell'innovazione dei servizi ad elevata qualificazione, anche per l'avvio di nuova imprenditorialita' caratterizzata da competitivita' a livello nazionale ed internazionale, per il consolidamento dell'occupazione attraverso la qualificazione di competenze, nonche' per la promozione dell'occupazione giovanile nei settori della produzione e dei servizi. 3.2. Procedura attuativa. a) Fase di proposta. Tale fase consiste nell'acquisizione da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di una proposta di piano formulata da uno o piu' soggetti promotori, contenente i seguenti elementi: i soggetti promotori; l'oggetto del piano e la sua armonizzazione con gli obiettivi del piano triennale di sviluppo della ricerca ex lege n. 168 del 1989; la rilevanza tecnologica e la valenza territoriale nel generale contesto nazionale ed internazionale; gli obiettivi; le ricadute socio-economiche; l'individuazione delle iniziative e dei sottostanti interventi in cui si articola il piano; l'individuazione dei rispettivi soggetti attuatori, con l'indicazione dei principali soggetti interessati a partecipare ai singoli interventi; la durata del piano, non superiore a sessanta mesi, e l'ipotesi di piano temporale delle iniziative e degli interventi previsti, tenendo conto che le singole azioni in cui si articoleranno gli interventi non potranno comunque superare i trentasei mesi; i soggetti utilizzatori e/o gestori dei risultati e delle realizzazioni; i soggetti pubblici proprietari dei risultati e delle realizzazioni; il piano finanziario di massima, l'importo complessivo degli interventi pubblici richiesti per l'attuazione del piano, la possibilita' di cofinanziamento dell'Unione europea; le modalita' per stabilire, nell'ambito degli interventi o, al di fuori di essi, rapporti organici di attivita' con strutture di ricerca e/o produttive appartenenti ad imprese operanti nel settore, anche a livello comunitario e internazionale. b) Fase di valutazione della proposta e di definizione del piano. La fase consiste nell'istruttoria effettuata dal Ministero, anche con attivita' in contraddittorio con i soggetti promotori, e nella definizione del piano. La fase si conclude entro sei mesi dalla presentazione della proposta con l'acquisizione del parere del comitato tecnico scientifico, di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 104 del 1995, con le relative determinazioni ministeriali e, in caso positivo, con l'inoltro al CIPE per l'approvazione. L'istruttoria e' finalizzata ad accertare, in termini globali, la validita' tecnico-scientifica ed economica, anche in relazione al processo di innovazione del sistema produttivo nazionale, la rilevanza tecnologica, la valenza territoriale e le ricadute socio-economiche, l'ammissibilita' e l'adeguatezza delle iniziative e dei sottostanti interventi, nonche' la rispondenza dei mezzi finanziari previsti in relazione alle finalita' ed agli obiettivi da raggiungere. Il piano definito, oltre all'aggiornamento degli elementi contenuti nella proposta, deve specificare altresi': la definizione dei soggetti attuatori e/o le metodologie per la loro selezione, ove non totalmente definiti; la definizione dei soggetti sperimentatori, ove da prevedere; l'articolazione del piano per iniziative, interventi, azioni con individuazione degli strumenti attuativi e rispettivo piano finanziario; le modalita' di cofinanziamento dell'Unione europea, anche a valere su fondi regionali; la partecipazione della ricerca pubblica (Universita' ed enti pubblici di ricerca) e di quella privata; le opportune flessibilita' da mantenere nella fase attuativa e gestionale, per consentire gli adeguamenti necessari al conseguimento degli obiettivi generali. c) Fase di approvazione. La fase consiste nell'esame e nell'approvazione da parte del CIPE della proposta di piano inoltrata dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica a valere sui fondi assegnati al Ministero stesso secondo le modalita' previste al successivo punto 7.5 della presente deliberazione. d) Fase di attuazione. La fase consiste nella trasmissione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica da parte dei soggetti promotori, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera di approvazione da parte del CIPE, della proposta di Programma operativo delle iniziative, volto a definire, anche: la pianificazione degli obiettivi, dei risultati, delle opere da realizzare; i relativi soggetti attuatori; i criteri e le modalita' di scelta dei soggetti partecipanti; gli strumenti da adottare; il programma temporale di realizzazione delle attivita', che comunque non dovranno superare i trentasei mesi per ciascuna azione; i relativi finanziamenti nazionali e comunitari. L'attivita' istruttoria per la definizione del programma operativo viene effettuata dal Ministero in contraddittorio con i soggetti promotori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della suddetta delibera di approvazione e termina con il parere del menzionato comitato tecnico scientifico. Il programma operativo forma oggetto di apposito decreto ministeriale. e) Fase di gestione. La fase consiste nell'attivazione delle singole azioni utilizzando gli strumenti attuativi indicati nel programma operativo, nel rispetto della pianificazione temporale definita e secondo le modalita' e le procedure proprie dei singoli strumenti e comunque la prima delle azioni previste sara' attivata non oltre quattro mesi dalla data di vigenza del decreto di cui alla fase precedente. Eventuali variazioni rilevanti che dovessero rendersi opportune nel corso della presente fase e che, comunque, non comportino modifiche sostanziali al piano approvato dal CIPE, possono essere autorizzate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa acquisizione del parere dell'apposito comitato tecnico scientifico. Le variazioni che comportino modifiche sostanziali al citato piano sono invece assoggettate alla procedura prevista per l'approvazione dello stesso. Le verifiche sull'avanzamento delle attivita' e sul conseguimento dei risultati previsti dalle singole azioni vengono effettuate nel rispetto delle modalita' e delle procedure previste dai rispettivi strumenti attuativi utilizzati. Le erogazioni avvengono comunque sulla base del conseguimento dei risultati intermedi e finali previsti, salvo eventuali anticipazioni. Inoltre, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo cadenze temporali predeterminate effettua valutazioni sullo stato di attuazione dell'intero piano e delle iniziative, interventi ed azioni in cui lo stesso si articola, anche utilizzando sistemi di monitoraggio e di verifica sulle ricadute socio-economiche. Il Ministro riferisce annualmente al CIPE sull'attuazione del piano. 4. PIANI DI POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE EDILIZIE UNIVERSITARIE. 4.1. Obiettivi. I piani per il potenziamento delle strutture edilizie universitarie consistono in una pluralita' di iniziative coordinate, concordate tra il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed una o piu' universita', eventualmente con l'apporto di enti locali, finalizzate al potenziamento, anche qualitativo, dei servizi nei settori della didattica e della ricerca negli atenei, da realizzarsi, tra l'altro, attraverso la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del patrimonio storico, scientifico e culturale delle universita' proponenti, anche mediante utilizzo di sistemi tecnologici ed informatici innovativi e con l'obiettivo di favorire l'interazione e la collaborazione tra studenti e personale docente. 4.2. Procedura attuativa. a) Fase di proposta. Tale fase consiste nell'acquisizione da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di una proposta di piano formulata da una o piu' universita' promotrici, contenente i seguenti elementi: le universita' promotrici; l'oggetto del piano e la sua armonizzazione con gli obiettivi del piano triennale di sviluppo delle universita' e di quello della ricerca, previsti dalla legge n. 168 del 1989; gli obiettivi; le ricadute culturali e socio-economiche; i settori specifici del patrimonio universitario interessati dalle iniziative del piano e relative motivazioni; la descrizione degli interventi in campo edilizio finalizzati alla rifunzionalizzazione ed al pieno utilizzo del patrimonio universitario e loro specificita'; le modalita' di coinvolgimento degli studenti; le ricadute sui servizi a supporto delle attivita' didattiche e di ricerca, anche in riferimento ai processi di formazione nei settori della comunicazione e della "Societa' dell'informazione"; l'individuazione delle iniziative e dei sottostanti interventi in cui si articola il piano; l'individuazione dei rispettivi soggetti attuatori, con l'indicazione dei principali soggetti interessati a partecipare ai singoli interventi; la durata del piano, non superiore a quarantotto mesi, e l'ipotesi di piano temporale delle iniziative e degli interventi previsti tenendo conto che le singole azioni in cui si articoleranno gli interventi non potranno comunque superare i trentasei mesi; i soggetti utilizzatori e/o gestori dei risultati e delle realizzazioni; i soggetti pubblici proprietari dei risultati e delle realizzazioni; il piano finanziario di massima, l'importo complessivo degli interventi pubblici richiesti per l'attuazione del piano, la possibilita' di cofinanziamento dell'Unione europea. b) Fase di valutazione della proposta e di definizione del piano. La fase consiste nell'istruttoria effettuata dal Ministero, anche con attivita' in contraddittorio con le universita' promotrici, e nella definizione del piano. La fase si conclude, entro quattro mesi dalla presentazione della proposta, con l'acquisizione del parere del comitato tecnico scientifico ex art. 6, comma 2, legge n. 104 del 1995, con le relative determinazioni ministeriali e, in caso positivo, con l'inoltro al CIPE per l'approvazione. L'istruttoria e' finalizzata ad accertare in termini globali la validita' tecnico-scientifica, culturale, formativa ed economica, la valenza territoriale e le ricadute socio-economiche, l'ammissibilita' e l'adeguatezza delle iniziative e dei sottostanti interventi, nonche' la rispondenza dei mezzi finanziari previsti in relazione alle finalita' ed agli obiettivi da raggiungere. Il piano definito, oltre all'aggiornamento degli elementi contenuti nella proposta, dovra' specificare altresi': la definizione dei soggetti attuatori e/o le metodologie, per la loro selezione, ove non totalmente definiti; l'articolazione del piano per iniziative, interventi, azioni con individuazione degli strumenti attuativi e del rispettivo piano finanziario; le modalita' previste per attuare l'interazione e la collaborazione tra studenti e personale docente nelle attivita' realizzative; le specifiche attivita' di ricerca finalizzate all'innovazione dei servizi nel settore della didattica e della ricerca; le modalita' di cofinanziamento dell'Unione europea, anche a valere su fondi regionali; la partecipazione della ricerca pubblica (universita' ed enti pubblici di ricerca) ed il coinvolgimento di quella privata; le opportune flessibilita' da mantenere nella fase attuativa e gestionale, per consentire gli adeguamenti necessari al conseguimento degli obiettivi generali. c) Fase di approvazione. La fase consiste nell'esame e nell'approvazione da parte del ClPE della proposta di piano inoltrata dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica a valere sui fondi assegnati al Ministero stesso secondo le modalita' previste al successivo punto 7.5. della presente deliberazione. d) Fase di attuazione. La fase consiste nella trasmissione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica da parte delle universita' promotrici, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera di approvazione da parte del CIPE, della proposta di programma operativo delle iniziative, volto a definire, anche: la pianificazione degli obiettivi, dei risultati, delle opere da realizzare; i relativi soggetti attuatori; i criteri e le modalita' di scelta dei soggetti partecipanti; gli strumenti da adottare; il programma temporale di realizzazione delle attivita', che comunque non dovranno superare i trentasei mesi per ciascuna azione; i relativi finanziamenti nazionali e comunitari. L'attivita' istruttoria per la definizione del programma operativo viene effettuata dal Ministero in contraddittorio con le universita' promotrici entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della suddetta delibera di approvazione e termina con il parere del menzionato comitato tecnico scientifico. Il programma operativo forma oggetto di apposito decreto ministeriale. e) Fase di gestione. La fase consiste nell'attivazione delle singole azioni utilizzando gli strumenti attuativi indicati nel programma operativo, nel rispetto della pianificazione temporale definita e secondo le modalita' e le procedure proprie dei singoli strumenti. Il Ministero provvede ad attivare le procedure inerenti almeno la prima delle azioni previste non oltre quattro mesi dalla data di vigenza del decreto di cui alla fase precedente. Eventuali variazioni rilevanti che, dovessero rendersi opportune nel corso della presente fase e che, comunque, non comportino modifiche sostanziali al piano approvato dal CIPE, possono essere autorizzate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa acquisizione del parere dell'apposito comitato tecnico scientifico. Le variazioni che comportino modifiche sostanziali al citato piano sono invece assoggettate alla procedura prevista per l'approvazione dello stesso. Le verifiche sull'avanzamento delle attivita' e sul conseguimento dei risultati previsti dalle singole azioni vengono effettuate nel rispetto delle modalita' e delle procedure previste dai rispettivi strumenti attuativi utilizzati. Le erogazioni avvengono comunque sulla base del conseguimento dei risultati intermedi e finali previsti, salvo eventuali anticipazioni. Inoltre, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo cadenze temporali predeterminate, effettua valutazioni sullo stato di attuazione dell'intero piano e delle iniziative, interventi ed azioni in cui lo stesso si articola, anche utilizzando sistemi di monitoraggio e di verifica sulle ricadute socio-economiche. Il Ministro riferisce annualmente al CIPE sull'attuazione del piano. 5. CONTRATTl Dl PROGRAMMA RELATIVI AI CENTRI ED AI PROGETTI DI RICERCA. 5.1. Obiettivi. Il contratto di programma e' il contratto stipulato tra il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per l'attuazione di piu' interventi integrati finalizzati a promuovere, anche mediante la realizzazione ed il riorientamento di centri di ricerca, la ricerca industriale di base ed applicata per le necessita' di sviluppo del processo di innovazione dei soggetti proponenti. Il contratto dovra' prevedere interventi per realizzare opportune attivita' di formazione ad elevata qualificazione professionale, nonche' potra' proporre interventi correlati per la valorizzazione dei processi connessi all'utilizzo diffuso dei risultati della ricerca e dell'innovazione tecnologica. Obiettivo del contratto e' anche la salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti e la creazione delle condizioni per occupazione qualificata aggiuntiva, rivolta prioritariamente ai giovani ricercatori e tecnici. 5.2. Procedure attuative. a) Fase di proposta. Tale fase consiste nell'acquisizione da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di una domanda di contratto e della proposta del relativo programma operativo che dovra' evidenziare i seguenti elementi: il soggetto promotore; l'oggetto dell'iniziativa e la sua armonizzazione con gli indirizzi del piano triennale di sviluppo della ricerca ex lege n. 168 del 1989; il settore dell'iniziativa e l'andamento di mercato di tale settore; la redditivita' dell'iniziativa; le ricadute occupazionali dirette ed indotte; l'eventuale coinvolgimento nelle attivita' contrattuali di strutture, pubbliche o private, di ricerca e produttive operanti nelle aree obiettivi 1, 2 e 5b; la descrizione dei singoli interventi da realizzare ed i collegamenti tra gli stessi; il soggetto stipulante, ove diverso da quello promotore; gli eventuali soggetti attuatori dei singoli interventi; il programma temporale di realizzazione dell'iniziativa articolato, nei singoli interventi; il piano finanziario di massima, l'importo complessivo degli interventi pubblici richiesti per l'attuazione dell'iniziativa, la possibilita' di cofinanziamento dell'Unione europea; le modalita' per stabilire, nell'ambito degli interventi o al di fuori di essi, rapporti organici di attivita' con altre strutture di ricerca e/o produttive appartenenti allo stesso gruppo o consorzio ovvero ad altre imprese operanti nel settore, anche a livello comunitario e internazionale. Il contratto deve avere una durata massima di quarantotto mesi, i singoli interventi devono prevedere una durata non superiore ai trentasei mesi. Le tipologie dei singoli interventi ammissibili e le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base dei costi ammissibili ed espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN), ovvero in equivalente sovvenzione lordo (ESL), sono quelle previste nella deliberazione CIPE del 29 dicembre 1995 riguardante le direttive per la concessione delle agevolazioni previste all'art. 6, comma 5, della legge n. 104 del 1995 per progetti e centri di ricerca. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Ministero verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti di validita' dell'iniziativa, i requisiti essenziali di imprenditorialita' e di capacita' finanziaria del soggetto promotore o attuatore, della sua idoneita' a condurre a buon fine l'iniziativa stessa e comunica, nel caso di valutazione positiva, l'ammissibilita' alla successiva fase istruttoria. b) Fase di valutazione e definizione del contratto. La fase inizia con la valutazione in termini globali della validita' tecnico-scientifica dell'iniziativa articolata nei singoli interventi, dell'adeguatezza dei mezzi finanziari previsti, dei ritorni in termini economici per l'azienda, nonche' delle ricadute socio-economiche sul territorio. Viene valutato, tra l'altro, il grado di innovativita' e la rilevanza tecnologica dell'iniziativa con riferimento agli obiettivi previsti dai singoli interventi; la rispondenza delle metodologie proposte rispetto allo stato attuale del settore; la capacita' tecnologica ed organizzativa del promotore; l'esperienza e know-how dei soggetti attuatori e/o partecipanti; la capacita' di industrializzazione e quella di diffusione dei risultati, nonche' il relativo livello di rischio all'industrializzazione stessa. In questa fase, il Ministero, richiede al promotore una specifica programmazione finanziaria complessiva ed annuale a totale copertura degli investimenti previsti e puo' concordare con lo stesso eventuali variazioni alla proposta di programma operativo presentato. Sulla base della valutazione effettuata, si provvede, in contraddittorio con il promotore, a definire il programma operativo che, ad integrazione e modifica degli elementi di cui alla precedente fase, deve prevedere: il soggetto stipulante; l'oggetto del contratto, la descrizione dettagliata del piano progettuale, le ricadute occupazionali dirette ed indotte dell'iniziativa; la durata di contratto e la definizione delle reciproche obbligazioni; i soggetti attuatori e/o partecipanti; l'articolazione del contratto in interventi con i rispettivi piani finanziari; i tempi di realizzazione dell'intera iniziativa e dei singoli interventi; l'entita' delle agevolazioni finanziarie calcolate in equivalente sovvenzione netto (ESN) e/o in equivalente sovvenzione lordo (ESL); le modalita' di cofinanziamento comunitario, anche a valere sui fondi regionali; le opportune flessibilita' da mantenere nella fase attuativa e gestionale, per consentire gli adeguamenti necessari al conseguimento degli obiettivi generali. Il programma operativo viene sottoposto al parere del comitato tecnico scientifico ex art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 1995. Entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta, il programma operativo, come sopra definito, e corredato dallo schema di contratto, viene trasmesso al CIPE per l'approvazione. c) Fase di approvazione. La fase consiste nell'esame e nell'approvazione da parte del CIPE della proposta di contratto inoltrata dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sui fondi assegnati al Ministero stesso secondo le modalita' previste al successivo punto 7.5 della presente deliberazione. d) Fase di stipula e di attuazione del contratto. A seguito dell'approvazione da parte del CIPE del contratto, il Ministero procede alla stipula dello stesso e alla contestuale attivazione delle procedure attuative inerenti il primo intervento previsto. Per i successivi interventi, il Ministero provvedera', nel rispetto del programma temporale previsto, all'attivazione delle relative procedure su richiesta del contraente, da inoltrarsi almeno sei mesi prima della data di avvio delle attivita'. Le erogazioni delle quote di contributo, compresa la quota a titolo di anticipazione, vengono effettuate dal Ministero con le modalita' previste all'art. 5, lettera f), della deliberazione CIPE del 29 dicembre 1995 riguardante le direttive per la concessione delle agevolazioni per i progetti e centri di ricerca non inseriti in contratti di programma. Sull'attuazione delle attivita' il Ministero dispone in qualsiasi momento accertamenti mediante apposite commissioni di assistenza tecnica, di verifica dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti. Le erogazioni avverranno sulla base del conseguimento dei risultati intermedi e finali previsti dai progetti, salvo eventuali anticipazioni. Eventuali variazioni rilevanti, che comunque non comportino modifiche sostanziali al contratto potranno essere autorizzate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica previa acquisizione del parere del menzionato comitato tecnico scientifico. Le variazioni che comportino modifiche sostanziali sono invece assoggettate alla procedura prevista per l'approvazione del contratto stesso. Le verifiche sull'avanzamento delle attivita' e sul conseguimento dei risultati previsti dai singoli interventi vengono effettuate nel rispetto delle modalita' e delle procedure previste dai provvedimenti di concessione, anche utilizzando sistemi di monitoraggio e di verifica sulle ricadute socio-economiche. Il Ministro riferisce annualmente al CIPE sull'attuazione del contratto. 6. INTESE DI PROGRAMMA CON GLI ENTI PUBBLICI Dl RICERCA. 6.1. Obiettivi. Le intese di programma con gli enti pubblici di ricerca sono inziative coordinate volte prioritariamente ad obiettivi infrastrutturali, tecnologici, formativi, atti ad affrontare problematiche definite ed omogenee di aree e settori rilevanti, individuate in armonia con gli indirizzi del piano triennale di sviluppo della ricerca ex-lege n. 168 del 1989, e concordate tra il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e gli enti pubblici di ricerca. L'ente di ricerca promotore e' responsabile dell'attuazione e procede alla realizzazione degli interventi previsti in proprio e in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati, secondo la normativa ed i regolamenti dell'ente stesso. Al fine di favorire la realizzazione di soluzioni intersettoriali ed interdisciplinari, attraverso l'integrazione delle tre reti di ricerca (enti di ricerca, universita', imprese), e la piu' larga utilizzazione e diffusione dei risultati delle ricerche, l'Ente proponente puo' promuovere, altresi', ulteriori apporti di qualsiasi natura di soggetti pubblici e privati interessati agli obiettivi dell'intesa. 6.2. Procedure attuative. a) Fase di proposta. Tale fase consiste nell'acquisizione da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di una proposta di intesa formulata da un ente pubblico di ricerca, contenente i seguenti elementi: i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'intesa; l'oggetto dell'intesa e la sua armonizzazione con gli indirizzi del piano triennale di sviluppo della ricerca ex-lege n. 168 del 1989; la rilevanza tecnologica e la valenza territoriale, nel generale contesto nazionale ed internazionale; gli obiettivi; le ricadute socio-economiche; l'individuazione dei singoli interventi costituenti l'intesa; la durata dell'intesa, non superiore a quarantotto mesi, e l'ipotesi di piano temporale degli interventi previsti, che non potranno comunque superare i trentasei mesi ciascuno; l'entita' delle risorse occorrenti e le quote di partecipazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ente di ricerca; la possibilita' di eventuali apporti, di qualsiasi natura, forniti dai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'intesa dall'ente di ricerca proponente; la possibilita' di cofinanziamento comunitario; i soggetti utilizzatori e/o gestori delle opere di infrastrutturazione e/o dei risultati delle ricerche, con la particolare evidenziazione delle dotazioni infrastrutturali di carattere collettivo; gli adempimenti attuativi previsti per la realizzazione dell'intesa. b) Fase di valutazione della proposta e di definizione dell'intesa. La fase consiste nell'istruttoria effettuata dal Ministero, anche con attivita' in contraddittorio con l'ente proponente, e nella definizione dell'intesa. La fase si conclude entro quattro mesi dalla presentazione della proposta con l'acquisizione del parere del comitato tecnico scientifico ex art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 1995, con le relative determinazioni ministeriali e, in caso positivo, con l'inoltro al CIPE per l'approvazione. L'istruttoria e' finalizzata ad accertare la validita' tecnico-scientifica ed economica dell'intesa, la rilevanza tecnologica, la valenza territoriale, le ricadute socio-economiche e l'entita' delle risorse pubbliche da impegnare, in relazione agli obiettivi da raggiungere. Oltre all'aggiornamento degli elementi contenuti nella proposta, l'intesa cosi' definita specifica altresi': la individuazione degli interventi che l'ente intende realizzare in proprio e in partecipazione; la definizione degli eventuali soggetti partecipanti e le metodologie per la loro selezione; la definizione dei soggetti sperimentatori, ove da prevedere; il piano finanziario dell'intesa articolato per interventi; le modalita' di cofinanziamento da parte dell'Unione europea, anche a valere su fondi regionali; le opportune flessibilita' da mantenere nella fase attuativa e gestionale, per consentire gli adeguamenti necessari al conseguimento degli obiettivi generali. c) Fase di approvazione. La fase consiste nell'esame e nell'approvazione da parte del CIPE della proposta di intesa inoltrata dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sui fondi assegnati al Ministero stesso secondo le modalita' previste al successivo punto 7.5. della presente deliberazione. d) Fase di attuazione. La fase consiste nella trasmissione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica da parte dell'ente promotore, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera di approvazione da parte del CIPE, della proposta di programma operativo volto a definire anche: la pianificazione degli obiettivi, dei risultati, delle opere da realizzare; i criteri e le modalita' di scelta dei soggetti partecipanti; il programma temporale di realizzazione delle attivita', che comunque non dovranno superare i trentasei mesi per ciascun intervento; i finanziamenti nazionali e comunitari. L'attivita' istruttoria, per la definizione del programma operativo viene effettuata dal Ministero in contraddittorio con l'ente proponente e termina, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera CIPE di approvazione, con la presentazione al menzionato comitato tecnico scientifico per l'acquisizione del relativo parere. La successiva stipula della convenzione attuativa comporta il contemporaneo avvio delle attivita' relative al primo degli interventi previsti, nel rispetto della pianificazione temporale definita e secondo le modalita' previste nel programma operativo. Eventuali variazioni rilevanti che dovessero rendersi opportune nel corso della presente fase e che, comunque, non comportino modifiche sostanziali all'intesa possono essere autorizzate dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa acquisizione del parere dell'apposito comitato tecnico scientifico. Le variazioni che comportino modifiche sostanziali sono invece assoggettate alla procedura prevista per l'approvazione dell'intesa stessa. Le verifiche sull'avanzamento delle attivita' e sul conseguimento dei risultati previsti dai singoli interventi vengono effettuate nel rispetto delle modalita' e delle procedure previste dalle convenzioni attuative, anche utilizzando sistemi di monitoraggio e di verifica sulle ricadute socio-economiche. Le erogazioni avvengono comunque sulla base del conseguimento dei risultati intermedi e finali previsti, salvo eventuali anticipazioni. Il Ministro riferisce annualmente al CIPE sull'attuazione dell'intesa. 7. DISPOSlZIONl DI CARATTERE GENERALE. 7.1. L'ammissibilita' delle spese per gli studi di fattibilita' e di progettazione decorre dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della proposta iniziale; le spese ammissibili relative alle altre attivita' previste da ciascun intervento o azione possono ricomprendere quelle sostenute dai soggetti attuatori nei dodici mesi antecedenti l'attivazione dei sottostanti strumenti attuativi e comunque successivamente alla citata data di presentazione della proposta iniziale. 7.2. Nel caso la proprieta' dei risultati e delle realizzazioni sia di un soggetto pubblico o del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, l'atto contrattuale regolera' tutte le modalita' per eventuali utilizzazioni ed identifichera' altresi' gli eventuali soggetti utilizzatori o gestori. La comproprieta' dei risultati tra soggetti pubblici e privati puo' riguardare solo i risultati di attivita' di ricerca e sviluppo. 7.3. Qualora si presentino ritardi rispetto ai programmi temporali previsti, che comportino, all'atto dell'attivazione dei singoli strumenti attuativi, il superamento della durata complessiva approvata dal CIPE, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' non procedere all'adozione dei relativi atti di agevolazione, dandone comunicazione al CIPE e proponendo, ove opportuno, eventuali modifiche o la revoca dell'iniziativa complessiva. 7.4. L'ammontare dei contributi concedibili non potra' mai superare le aliquote fissate dall'Unione europea vigenti all'atto dell'adozione dello strumento attuativo. 7.5. Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, assegna annualmente l'importo da destinare al finanziamento degli interventi nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 104 del 1995, quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea per gli obiettivi 1, 2 e 5 b. Il CIPE, con apposita deliberazione, definisce, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la quota da destinare alle iniziative di cui alla presente deliberazione, nonche' una quota per le corrispondenti spese di funzionamento e di istruttoria e per gli accertamenti previsti dall'art. 6, commi 3 e 4, della legge n. 104 del 1995. 7.6. Per realizzare le azioni attuative delle iniziative di cui alla presente deliberazione, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale, oltreche' degli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 96 del 1993 e dalle forme di programmazione negoziata di cui alla deliberazione CIPE del 20 novembre 1995, anche delle convenzioni e dei provvedimenti di concessione. 7.7. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede con propri successivi decreti a determinare modalita', schemi, modulistica e metodologie utilizzate relativi alle procedure di cui alla presente deliberazione. Roma, 29 dicembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 69