Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la  domanda  intesa  ad  ottenere  la  modifica  della
denominazione di origine controllata dei vini "Lambrusco Reggiano"
in  "Reggiano"  e la modifica del relativo disciplinare di produzione
ha espresso parere favorevole al suo accoglimento,  proponendo  -  ai
fini   dell'emanazione   del   relativo  decreto  ministeriale  -  il
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
"Reggiano" nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze  e  controdeduzioni  avverso  la   suddetta
proposta di disciplinare di produzione dovrannno essere inviate dagli
interessati   al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.