Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini "Lambrusco Reggiano" in "Reggiano" e la modifica del relativo disciplinare di produzione ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale - il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Reggiano" nel testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovrannno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.