Alle sedi periferiche INPDAP
A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni
INPDAP
Alla direzione generale dei servizi periferici del Tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano
Ai provveditorati agli studi
Alle corti di appello
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello Stato
e, p.c.:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale -
Gabinetto del Ministro
Al Ministero del Tesoro - Gabinetto del Ministro
Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro
Al Ministero della sanita' - Gabinetto del Ministro
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
Alle sezioni regionali della Corte dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla Ragioneria generale dello Stato
All'Istituto nazionale della previdenza sociale
Con precedenti circolari nn. 41 del 6 settembre 1995, 62 del 30
novembre 1995 e 2 del 10 gennaio 1996 - rispettivamente pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1995, n. 288
dell'11 dicembre 1995 e n. 11 del 15 gennaio 1996 questo Istituto ha
fornito le istruzioni in merito alla riforma pensionistica recata
dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, con riguardo all'accesso ed ai
requisiti prescritti per il pensionamento anticipato, alla nuova
disciplina delle pensioni ai superstiti a partire dal 17 agosto 1995
nonche' alle nuove retribuzioni pensionabili a decorrere dal 1
gennaio 1996.
La presente circolare continua ad illustrare le innovazioni
contenute nella legge di riforma, in particolare quelle concernenti
il calcolo della pensione nel sistema retributivo.
1. CENNI SUL NUOVO SISTEMA CONTRIBUTIVO.
In via preliminare, va messo in evidenza che l'art. 1, comma 1,
della legge 335/1995 definisce i nuovi criteri di calcolo dei
trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione di tali
trattamenti alla contribuzione, dando particolare rilievo, nel
rispetto della pluralita' delle gestioni previdenziali, alla
stabilizzazione della spesa pensionistica in correlazione con il
prodotto interno lordo; con tale dichiarata finalita', il nuovo
metodo di calcolo (sistema contributivo) sostituira' gradualmente il
sistema retributivo sino ad ora applicato.
Con il nuovo metodo contributivo, l'importo della pensione viene
determinato prendendo in considerazione l'ammontare dei contributi -
calcolato in base all'aliquota di computo del 33 per cento della
retribuzione e rivalutato annualmente con un tasso legato alla
crescita del P.I.L. (su media quinquennale) - versati per ogni
singolo dipendente durante l'intera vita lavorativa.
Detto ammontare andra' a costituire un capitale individuale
(montante) che, ai fini della liquidazione del trattamento
pensionistico, all'atto della cessazione dal servizio, sara'
moltiplicato per appositi coefficenti di trasformazione (fissati
dalla tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995 e variabili da un
minimo di 4,720 per cento a 57 anni, ad un massimo di 6, 136 per
cento a 65 anni) correlati all'eta' ed all'aspettativa di vita del
lavoratore e soggetti a revisione periodica.
Come e' noto, la "speranza di vita" e' la durata presunta della
vita, per quanto qui interessa dalla data di pensionamento a quella
di morte, accertata periodicamente in base alle statistiche ISTAT;
viene calcolata la media tra la speranza di vita degli uomini e delle
donne, dato che nel sistema contributivo non si distinguono i
lavoratori secondo il sesso.
Con il metodo sopra descritto, l'importo della pensione
risultera' tanto piu' basso quanto minore sara' l'eta' del
collocamento a riposo, annullandosi cosi' il maggior rendimento
pensionistico lucrato, nel sistema retributivo, dai lavoratori che,
collocati anticipatamente a riposo, potevano percepire la pensione
per un numero superiore di anni.
Con il sistema contributivo viene quindi superata ogni
distinzione tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata di
anzianita'; infatti, per i neo-assunti dal 1 gennaio 1996, i cui
trattamenti di quiescenza saranno liquidati esclusivamente con il
sistema contributivo, l'art. 1, comma 19, della legge in esame
stabilisce che le pensioni di vecchiaia ed anzianita' siano
sostituite da un'unica prestazione, denominata "pensione di
vecchiaia".
I requisiti necessari per conseguire il diritto a tale pensione,
fissati dal successivo comma 20, sono:
- cessazione del rapporto di lavoro;
- compimento del 57 anno di eta'; si prescinde da detto requisito se
si sono maturati 40 anni di anzianita' contributiva, non computando
il riscatto del periodo di studi e della prosecuzione volontaria.
Raggiungendo 40 anni di anzianita' contributiva, vi sono due
ulteriori vantaggi:
a) cessando dal servizio in eta' inferiore a 57 anni, la pensione
viene calcolata come se si fosse compiuta tale eta';
b) nel caso si sia iniziato a lavorare prima dei 18 anni, la normale
contribuzione relativa ai periodi di lavoro effettuati prima della
maggiore eta' viene incrementata del 50 per cento;
- almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
- l'ammontare della pensione deve risultare non inferiore a 1,2 volte
l'importo dell'assegno sociale pari, per il 1996, ad annue lire
6.240.000 (art. 3, comma 6); si prescinde da tale requisito a
decorrere dal 65 anno di eta'.
Il requisito anagrafico di 57 anni di eta', prescritto per
acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia:
- per le lavoratrici madri, e' ridotto di quattro mesi per ogni
figlio, nel limite massimo di un anno; le interessate, ove si
avvalgano di tale riduzione, non potranno beneficiare del piu'
favorevole coefficiente di trasformazione per la determinazione della
misura della pensione, previsto nei loro confronti dal comma 40 del
medesimo art. 1;
- per i lavoratori prevalentemente occupati in attivita' usuranti,
destinatari del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e'
ridotto di un anno ogni sei anni di attivita' usurante, entro il
limite massimo di un anno (art. 1, comma 37); ai fini
dell'applicazione della suddetta riduzione, peraltro, dovranno essere
emanati appositi decreti ministeriali, come previsto dal comma 34 che
ha sostituito l'art. 3 del richiamato decreto legislativo n. 374.
I lavoratori in questione, qualora beneficino della riduzione
dell'eta' pensionabile, non potranno avvalersi del piu' favorevole
coefficiente di trasformazione stabilito, a loro vantaggio, dal
citato comma 37.
2. SOGGETTI DESTINATARI DEI SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE
A) Sistema contributivo
Il sistema contributivo, come prima cennato, si applica ai
lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996, privi di anzianita'
contributiva al 31 dicembre 1995.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 355, e'
data facolta' di optare per la liquidazione della pensione
esclusivamente secondo il sistema contributivo, anche ai fini dei
requisiti per l'accesso alla pensione, ai lavoratori che possano far
valere un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni,
di cui almeno cinque maturati dal 1 gennaio 1996 nel sistema
contributivo medesimo.
B) Sistema retributivo
L'attuale sistemo retributivo rimane fermo, in base al disposto
del comma 13 dello stesso art. 1, per i lavoratori che al 31 dicembre
1995 siano in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno
diciotto anni, fatta salva la facolta' di opzione di cui sopra; si
precisa che tale limite di servizio deve intendersi maturato solo
all'effettivo raggiungimento del diciottesimo anno di anzianita'
contributiva, senza che al riguardo possa operarsi alcun
arrotondamento.
Giova inoltre rammentare che, ai fini del computo della predetta
anzianita' al 31 dicembre 1995, vanno calcolati tutti i periodi e
servizi comunque utili a pensione a tale data, ivi compresi quelli
riscattabili o ricongiungibili; questi ultimi andranno considerati in
relazione al periodo temporale al quale si riferiscono,
indipendentemente dalla data di presentazione della domanda anche se
successiva al 31 dicembre 1995.
C) Sistema misto
Il comma 12 dell'art. 1 in esame stabilisce poi l'applicazione di
un sistema misto di calcolo della pensione, retributivo e
contributivo, nei confronti dei lavoratori con anzianita'
contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 (fatta
sempre salva la facolta' di opzione, ex comma 23, per la liquidazione
del trattamento di quiescenza esclusivamente con le regole dei
sistema contributivo).
Per tali soggetti, la pensione risultera' composta dalla somma di
tre quote:
- la prima e la seconda, relative alle anzianita' contributive
maturate al 31 dicembre 1995, calcolate secondo il sistema
retributivo, come sotto specificato al successivo punto 3;
- la terza, relativa ai servizi prestati dal 1 gennaio 1996 in poi,
determinata in base al sistema contributivo.
3. MODIFICHE AL SISTEMA RETRIBUTIVO
Come e' noto, l'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503 dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 1993, l'importo della
pensione e' determinato da due quote:
- la prima, relativa alle anzianita' contributiva acquisite sino al
31 dicembre 1992, calcolata secondo il sistema normativo previgente,
con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui alla tabella
A) della legge n. 965 del 1965, all'ultima retribuzione spettante
all'atto della cessazione;
- la seconda, afferente le anzianita' contributive maturate dal 1
gennaio 1993 alla cessazione, determinata sulla media delle
retribuzioni percepite nel periodo di riferimento di cui all'art. 7
dello stesso decreto legislativo n. 503 del 1992, integrato dall'art.
2 del decreto legislativo n. 373 del 1993; occorre tener presente
che, in base al disposto dell'art. 17, comma 1, della legge n. 724
del 1994, per i servizi resi dal 1 gennaio 1995 l'aliquota
pensionistica e' del due per cento all'anno.
In proposito, si rinvia ai chiarimenti gia' forniti da questo
Istituto con circolari 23 luglio 1993, n. 16/I.P., 14 gennaio 1994,
n. 1 e 23 marzo 1995, n. 18, rispettivamente pubblicate nei
supplementi ordinari n. 69 alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6
agosto 1993, n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1994
e n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1995.
Cio' premesso, vengono ora esaminate le principali norme
introdotte dalla legge n. 335 del 1995.
A) Aliquote di rendimento
Al riguardo assume rilievo la limitazione disposta dall'art. 2,
comma 19, secondo il quale l'applicazione dell'aliquota del due per
cento, stabilita dal citato art. 17, comma 1, della legge n. 724, non
puo' comunque comportare un trattamento pensionistico superiore a
quello che sarebbe spettato in base alla previgente normativa; tale
norma - che, per espresso richiamo al predetto art. 17, e' efficace
dalla data di modifica dell'aliquota, ossia dal 1 gennaio 1995 - ha
voluto eliminare alcuni effetti distorti derivanti dalla modifica
della aliquota di rendimento, ai fini della determinazione della
misura della pensione.
E' opportuno rammentare che l'aliquota relativa all'anzianita'
complessiva di servizio alla data di cessazione, in base alla quale
e' calcolata la pensione, viene determinata sommando il coefficiente
indicato nella tabella A) allegata alla legge n. 965 del 1965, in
corrispondenza dell'anzianita' maturata alla data del 31 dicembre
1994, con l'aliquota del due per cento annuo connessa all'ulteriore
servizio dal 1 gennaio 1995 al collocamento a riposo.
Orbene, a parita' di servizio complessivo, la somma delle
aliquote predette, in conseguenza dello sviluppo della tabella A) di
cui sopra per servizi inferiori a 22 anni (22 anni e 6 mesi per la
sola ex cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, cui si applica la
tabella A) allegata alla legge n. 16 del 1986), comporta, per gli
iscritti in possesso al 31 dicembre 1994 di un'anzianita'
contributiva inferiore, un'aliquota finale superiore rispetto a
coloro che alla stessa data vantavano anzianita' di servizio piu' el-
evate.
Con la limitazione recata dal citato comma 19, quindi, il
legislatore ha inteso superare l'anomalia sopra descritta.
Pertanto, per i trattamenti di quiescenza con decorrenza
successiva al 1 gennaio 1995, nei casi di anzianita' contributive al
31 dicembre 1994 inferiori a 22 anni (o 22 anni e sei mesi per gli
ufficiali giudiziari), l'Ente datore di lavoro, nel calcolare
l'acconto di pensione, dovra' accertare che l'aliquota relativa
all'anzianita' complessiva di servizio, cosi' come modificata
dall'art. 17 della legge 724 del 1994, non sia superiore a quella
prevista dalla vecchia tabella A) allegata alla legge n. 965 del 1965
(o da quella allegata alla legge n. 16 del 1986 per gli ufficiali
giudiziari). Ove detta aliquota risultasse superiore, l'Ente datore
di lavoro dovra' utilizzare, per il calcolo della pensione,
l'aliquota piu' bassa prevista dalla vecchia tabella A) e cio' al
fine di evitare che l'interessato usufruisca di un trattamento
superiore rispetto a quello che sarebbe spettato in base alla vecchia
normativa.
Gli Enti datori di lavoro, nei confronti del personale cessato
dal servizio successivamente al 1 gennaio 1995 che rientri
nell'ipotesi sopra descritta e che sia ancora in godimento del
trattamento provvisorio di pensione, dovranno provvedere alla
riliquidazione dell'acconto se calcolato in modo difforme rispetto a
quanto ora precisato.
B) Periodo di riferimento
L'art. 1, comma 17, prevede, a decorrere dal 1 gennaio 1996,
l'ampliamento del periodo di riferimento per la determinazione della
retribuzione media da prendere a base per il calcolo della quota di
pensione relativa all'anzianita' contributiva dal 1 gennaio 1993 alla
data di cessazione.
Infatti, per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano un'anzianita'
contributiva pari o superiore a 15 anni, detto periodo di riferimento
viene ora elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, al 66,6 per cento
(con arrotondamento per difetto, trascurando quindi le cifre decimali
del risultato) del periodo intercorrente tra quest'ultima data e
quella di decorrenza della pensione, ferma restando la misura del 50
per cento per il servizio tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre
1995.
C) Base contributiva
L'art. 2, comma 9, stabilisce che dal 1 gennaio 1996 la
retribuzione contributiva e pensionabile verra' determinata con
riferimento alla normativa dettata dall'art. 12 della legge n. 153
del 1969 per il regime dell'assicurazione generale obbligatoria.
Tale innovazione peraltro concerne anche il sistema contributivo e
sara' percio' trattata a parte nel punto seguente; qui e' sufficiente
sottolineare che, ai sensi dell'art. 2, comma 11, la retribuzione
definita secondo i nuovi criteri concorre alla determinazione della
sola quota di pensione prevista dall'art. 13, comma 1 lett b), del
decreto legislativo n. 503 del 1992, relativa ai servizi successivi
al 31 dicembre 1992.
4. RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE
Richiamate le considerazioni sopra svolte al punto 3.C), va
evidenziato che i requisiti stabiliti dalla previgente normativa per
l'assoggettamento a contribuzione e la quiescibilita' delle voci
retributive continuano a valere, sia nel sistema retributivo che in
quello misto, per la quota di pensione, di cui all'art. 13, comma 1,
lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, afferente
le anzianita' contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993.
Secondo i criteri previsti dal menzionato art. 12 della legge n.
153 del 1969, ora estesa al settore pubblico a decorrere dal 1
gennaio 1996, la base contributiva e pensionabile viene ampliata sino
a comprendere tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore a titolo
di retribuzione in denaro o in natura, con le sole esclusioni degli
assegni tassativamente indicati nel citato art. 12, come integrato
dall'art. 2, comma 15, della legge n. 335.
Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti gia' forniti da questo
Istituto con circolare 10 gennaio 1996, n. 2, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996.
In ottemperanza al disposto di cui all'art. 2, comma 9, della
legge 335, con decreto del Ministro del tesoro del 5 gennaio 1996,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1996, sono
stati stabiliti i criteri di inclusione nella base contributiva e
pensionabile delle indennita' e degli assegni, comunque denominati,
corrisposti al personale in servizio all'estero. Tale disposizione e'
applicabile anche agli iscritti alle gestioni pensionistiche di
questo Istituto e ad essa si fa pertanto espresso rinvio.
5. FATTISPECIE DEROGATORIA AL CONGLOBAMENTO DELL'INDENNITA'
INTEGRATIVA SPECIALE
L'art. 2, comma 20, della legge n. 335 del 1995 stabilisce che le
disposizioni sull'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 2
della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni, continuano a trovare applicazione nei confronti degli
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione
generale obbligatoria, come le gestioni pensionistiche amministrate
dall'INPDAP, i quali anteriormente alla data del 1 gennaio 1995
avevano esercitato la facolta' di trattenimento in servizio o che
avevano in corso, alla predetta data, il procedimento di dispensa dal
servizio per invalidita'.
Giova precisare che detta disposizione si configura come una
norma di salvaguardia - secondo quanto espressamente illustrato nella
relazione tecnica al disegno di legge divenuto poi legge n. 335,
laddove e' chiarito che con essa "....si fanno salve talune posizioni
giuridiche sostanzialmente maturate in costanza del previgente regime
in materia di computo dell'indennita' integrativa speciale..." - e,
quindi, interessa anche le cessazioni dal 1 gennaio 1995 al 17 agosto
1995, data di entrata in vigore della legge n. 335, con la
conseguenza che viene presa in considerazione la data di inizio del
periodo di trattenimento in servizio, purche' decorrente da data
anteriore al 1 gennaio 1995, e non quella della richiesta
dell'interessato.
Analogamente, per quanto concerne l'ipotesi di dispensa dal
servizio per inabilita', si dovra' far riferimento alla data di
inizio del procedimento avviato prima del 1 gennaio 1995.
Al riguardo, giova rammentare che nell'ambito del pubblico
impiego sono previste due ipotesi di dispensa dal servizio per
inabilita': l'una ricorre quando il dipendente, scaduto il periodo
massimo di aspettativa, non sia in grado di riprendere servizio;
l'altra si verifica quando il dipendente sia affetto da inabilita'
accertata con visita medico-collegiale disposta d'ufficio.
Orbene, per gli aspetti di competenza, si precisa che la data di
inizio del procedimento va individuata in quella in cui l'Ente datore
di lavoro ha disposto la visita medica; non e' possibile considerare,
come data di inizio del procedimento, quella di presentazione della
domanda da parte dell'interessato, in quanto la dispensa dal servizio
e' un provvedimento d'autorita' in ordine al quale l'eventuale
richiesta dell'interessato ha solamente il valore di segnalazione o
sollecitazione.
Il dipendente che, invece, alla data del 1 gennaio 1995 aveva in
corso l'aspettativa per inabilita', accertata con visita medico-
collegiale, puo' avvalersi della disposizione di cui al sopra citato
comma 20 se, allo scadere del termine massimo dell'aspettativa, non
sia in grado di riprendere servizio e, conseguentemente, venga
dispensato anche con effetto retroattivo.
Va inoltre sottolineato che la norma in questione deve essere
comunque applicata in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni
sopra descritte, anche se cio' possa comportare (come per le
anzianita' piu' elevate) un trattamento pensionistico inferiore a
quello che sarebbe stato conferito in base alla disposizione di cui
all'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Ai fine dell'applicazione della norma in esame, e' opportuno che
gli interessati, che siano ancora in godimento del trattamento
provvisorio di pensione, producano istanza all'Ente datore di lavoro,
per chiedere la riliquidazione dell'acconto di pensione con le
modalita' previste dalle disposizioni sull'indennita' integrativa
speciale di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1958, n. 324 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni.
6. COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE E RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DI
RENDIMENTO
L'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 503 del 1992
stabilisce che le retribuzioni da prendere a base per il calcolo
delle pensioni devono essere rivalutate in misura corrispondente alla
variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e di impiegati, calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare cui le
retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza della
pensione; ai fini dell'adeguamento delle predette retribuzioni, viene
inoltre riconosciuto l'aumento di un punto percentuale per ogni anno
solare preso in considerazione.
Detta rivalutazione riguarda le retribuzioni da prendere a
riferimento per determinare la quota di pensione prevista dalla
lettera b) dell'art. 13 del menzionato decreto legislativo n.
503/1992. L'indice da considerare per la rivalutazione per l'anno
1995 e' 114,1.
Per quanto riguarda, poi, la riduzione dell'aliquota di
rendimento, di cui all'art. 12 dello stesso decreto legislativo n.
503/1992, si precisa che, per l'anno 1996, e' interessata ad essa la
quota di retribuzione pensionabile media eccedente L. 115.305.300.
Detto importo, come e' noto, deriva dall'incremento del 90 per cento
della retribuzione pensionabile pari, sempre per l'anno 1996, a
60.687.000; siffatto incremento del 90 per cento per gli iscritti
alla gestione pensionistica di questo Istituto rimarra' invariato
sino al 31 dicembre 1997.
7. PENSIONI DI INABILITA'
Nel quadro dell'armonizzazione tra i diversi regimi
pensionistici, va segnalato l'art. 2, comma 12, della legge 335/1995
che estende il regime della pensione di inabilita', di cui alla legge
12 giugno 1984 n. 222, al comparto del pubblico impiego. In
particolare, tale norma prevede, in favore dei dipendenti cessati dal
servizio a decorrere dal 1 gennaio 1996 per infermita' non dipendenti
dal servizio e per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta
e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita'
lavorativa, che la pensione sia calcolata in misura pari a quella che
sarebbe spettata all'atto del collocamento a riposo per limiti di
eta'. Lo stesso comma rinvia ad un decreto dei Ministri del tesoro,
per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale la
determinazione delle modalita' applicative di tale disposizione.
Cio' posto, si ritiene che, in attesa dell'emanazione di detto
decreto, continui a trovare applicazione la vigente normativa
stabilita per le infermita' non dipendenti dal servizio nei confronti
degli iscritti alle casse pensioni amministrate dall'INPDAP.
Pertanto, gli accertamenti concernenti la sussistenza o meno
della condizione di inabilita' assoluta e permanente, a qualsiasi
proficuo lavoro, dovranno continuare ad essere svolti, ai sensi
dell'art. 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, dalle competenti
commissioni mediche istituite presso le unita' sanitarie locali.
Si rammenta che, in caso di giudizio favorevole all'interessato,
il relativo trattamento pensionistico dovra' essere liquidato, previa
maturazione di quindici anni (ossia 14 anni, 6 mesi ed un giorno) di
servizio utile, in base all'aliquota corrispondente al servizio reso,
senza alcuna maggiorazione, come disposto dall'art. 7, lettera a)
della legge 11 aprile 1995, n. 379 per gli iscritti alle ex Casse
pensioni dei dipendenti enti locali e degli insegnanti, dall'art. 1
della legge 4 febbraio 1958, n. 87 per gli iscritti all'ex Cassa
pensioni ai sanitari e dall'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n.
1353 per gli iscritti all'ex Cassa pensioni agli ufficiali
giudiziari.
Allo stesso modo rimane ferma la normativa degli ordinamenti
delle singole Casse pensioni per il conferimento della pensione, nei
casi di cessazione dal servizio per inabilita' relativa alle mansioni
svolte, alle condizioni indicate nella circolare 7 febbraio 1995, n.
13, di questo Istituto pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del
22 febbraio 1995, alla quale si fa espresso rinvio.
Con l'occasione, si precisa che, anche nelle cessazioni dal
servizio per inabilita', trovano applicazione le disposizioni
previste dall'art. 15, comma 3, della legge 724/1994, per quanto
riguarda l'inclusione nella retribuzione pensionabile dell'indennita'
integrativa speciale, e dall'art. 17, comma 1, della stessa legge,
concernente la riduzione al due per cento dell'aliquota di
rendimento, a decorrere sempre dal 1 gennaio 1995; la decorrenza di
tali pensioni e' immediata.
Il conferimento dei trattamenti di inabilita' sopra descritti non
preclude, a coloro che siano cessati dal servizio a decorrere dal 1
gennaio 1996, la possibilita' di chiedere, in luogo di quella gia'
conferita, la pensione di inabilita' prevista dall'art. 2, comma 12
della legge 335/1995 alle condizioni e con le modalita' applicative
che saranno stabilite dal gia' citato decreto ministeriale.
8. ASPETTI OPERATIVI
La riforma del sistema previdenziale ha introdotto sostanziali
modifiche nella determinazione della retribuzione da prendere a base
per il calcolo della pensione.
Infatti, dal 1 gennaio 1996 come gia' precisato con precedente
circolare n. 2 del 10 gennaio 1996, per effetto della disposizione di
cui all'art. 2, comma 9, della legge predetta, tutte le voci
accessorie percepite dal dipendente pubblico, in dipendenza del
rapporto di lavoro, entrano a far parte della base retributiva che
concorre alla determinazione dell'importo della pensione, sia pure
per la sola quota prevista dall'art. 13, comma 1, lettera b), del
D.L.vo 503/1992.
Tale innovazione nel sistema previdenziale pubblico, in
particolare per quello delle casse pensioni amministrate dall'INPDAP
che qui interessa, determina una serie di problemi la cui soluzione
non puo' che essere affidata al sistema di calcolo gia' in vigore
nell'A.G.O., tenuto conto del progressivo allineamento con tale
gestione.
Le diverse tipologie di contratti collettivi di lavoro che
regolano le prestazioni lavorative degli iscritti INPDAP prevedono un
numero rilevante di voci accessorie le quali possono variare negli
importi mese per mese, a seconda di esigenze di servizio o degli
stessi iscritti. Cio' comporterebbe le necessita' di dover tener
conto di ogni variazione retributiva che si verifichi nell'arco del
periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione media
da prendere a base della predetta quota b) di pensione.
Un sistema di calcolo che tenesse conto di ogni singola
variazione moltiplicherebbe sia gli adempimenti degli Enti datori di
lavoro, costretti a certificare mese per mese anche una minima
variazione retributiva, sia quelli a carico di questo Istituto in
relazione all'incremento della documentazione di riferimento da
esaminare con conseguenti difficolta' nell'acquisizione dei dati.
E' per ovviare a tali inconvenienti, tenendo anche presente la
necessita' di rendere omogenei i valori del salario accessorio
rispetto a quelli del trattamento fondamentale (che, come e' noto,
vengono in ogni caso valutati in ragione annua), che si ritiene di
adottare la seguente procedura.
Gli Enti datori di lavoro, dopo aver certificato il servizio e le
sole retribuzioni fisse e ricorrenti, provvederanno ad indicare una
sola volta, per anno di competenza, la sommatoria delle voci
accessorie effettivamente corrisposte ad ogni singolo dipendente.
Qualora il servizio prestato copra l'intero anno solare non
sussistono particolari problemi, essendo i due trattamenti,
fondamentale ed accessorio, espressi in ragione annua;
nell'eventualita', invece, di periodo finale di servizio che non
copra l'intero anno solare, ai fini del calcolo del trattamento
provvisorio di pensione, il valore globale di cui sopra dovra'
suddividersi per i mesi lavorativi prestati e, successivamente,
ragguagliato ad importo annuo.
A maggior chiarimento, si ritiene di dover far seguire un esempio
dal quale sara' agevole desumere le modalita' operative cui attenersi
in relazione alle innovazioni di carattere retributivo introdotte dal
1 gennaio 1996.
Dipendente cessato dal servizio il 31 marzo 1996:
- retribuzione fondamentale: dovranno considerarsi le voci
retributive fisse e ricorrenti percepite o spettanti, in ragione
annua, nell'ultimo giorno di servizio;
- retribuzione accessoria: dovra' indicarsi la sommatoria degli
importi effettivamente percepiti nel trimestre 1.1.1996 - 31.3.1996
al lordo di qualsiasi ritenuta.
Ipotizzando che il dipendente in questione abbia percepito quale
salario accessorio i seguenti valori:
- gennaio 1996 L. 500.000;
- febbraio 1996 L. -------;
- marzo 1996 L. 100.000;
totale L. 600.000.
occorerra' certificare tale importo totale. In sede di determinazione
della quota di pensione prevista dall'art. 13, comma 1, lettera b)
del D.L.vo n. 503/92, dovra' tramutarsi tale importo in ragione annua
al fine di renderlo omogeneo con la retribuzione fondamentale,
operando nel seguente modo:
L. 600.000 : 3 = L. 200.000;
L. 200.000 x 12 = L. 2.400.000 (valore in ragione annua).
Tredicesima mensilita'.
Il valore della tredicesima mensilita' corrisponde a quello
effettivamente percepito da ogni dipendente nel corso del mese di
dicembre di ciascun anno e non gia' a valori teorici della stessa:
infatti, in estrema ipotesi, qualora un dipendente avesse titolo a
miglioramenti stipendiali dal 1 dicembre riceverebbe quale
tredicesima mensilita' un importo determinato in relazione
all'ammontare di tale ultimo stipendio e non valori pro-rata.
Pertanto, nella determinazione di tutti i provvedimenti
previdenziali occorrera' considerare a titolo di tredicesima
mensilita' esclusivamente il valore della stessa corrisposto nel mese
di dicembre di ogni anno, ovvero, in caso di cessazione precedente,
quello calcolato in relazione all'ultimo stipendio percepito.
In conclusione e' evidente che per le variazioni stipendiali
intervenute nel corso dell'anno deve attribuirsi l'importo della
tredicesima mensilita' materialmente erogato.
Per consentire agli Enti datori di lavoro di dichiarare le
retribuzioni in base alla diversa incidenza delle varie voci
componenti la base pensionabile. e' stato predisposto un nuovo mod.
98 (allegato 1) che permette la certificazione separata delle
retribuzioni considerate fisse e ricorrenti da quelle accessorie che
dovranno invece essere indicate nel loro importo globale.
9. PENSIONI AI SUPERSTITI
Ad integrazione di quanto precisato per le pensioni ai superstiti
con la menzionata circolare n. 62 del 30 novembre 1995, si rende noto
che nei casi in cui la pensione di riversibilita' o indiretta sia
stata corrisposta e abbia comunque decorrenza da data anteriore al 17
agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge 335) rimane ferma
la previgente normativa, pure nell'ipotesi che essa richieda
condizioni diverse per la stessa prestazione.
Pertanto, per quanto riguarda gli orfani minori di anni 21 e gli
orfani maggiorenni studenti universitari, nei casi anzidetti resta
ferma la disciplina contenuta nell'art. 17, commi 1 e 2 della legge 8
agosto 1991, n. 274.
In particolare, gli orfani di eta' compresa tra gli anni 18 e 21
conservano il diritto a pensione senza condizione alcuna; gli orfani
maggiori di anni 21 studenti universitari mantengono il diritto a
percepire la pensione alla sola condizione che siano iscritti ad
universita' o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata
del corso legale degli studi e comunque non oltre il 26 anno di eta',
indipendentemente dalla circostanza che prestino o meno attivita'
lavorativa.
Va inoltre sottolineato che nei casi di riversibilita' concesse,
o eventualmente da concedere, con decorrenza anteriore al 17 agosto
1995, nei confronti dell'orfano studente universitario che abbia
interrotto e poi ripreso il corso di studi non si provvede al
ripristino del trattamento pensionistico, perche' non previsto dalla
normativa previgente alla legge n. 335/1995, in base alla quale il
trattamento e' stato attribuito.
Per quanto attiene, infine, agli altri soggetti di diritto
(orfani maggiorenni inabili, collaterali e genitori), nelle ipotesi
predette, restano ferme le condizioni per la concessione e il
mantenimento del diritto, fissate rispettivamente nel richiamato art.
17, comma 1, della legge n. 274/1991 e nell'art. 7 della legge 22
novembre 1962, n. 1646.
Si rammenta, ad ogni modo, che l'art. 18, comma 1, della stessa
legge n. 274/1991 stabilisce espressamente che "le condizioni
soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o di
riversibilita' debbono sussistere alla morte del dipendente o del
pensionato e debbono permanere".
Infine, sempre ad integrazione della circolare n. 62 del 30
novembre 1995, si precisa che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con telegramma n. 7/60351/L.335/95 del 12
febbraio 1996, ha specificato che in caso di titolarita' da parte del
medesimo soggetto di piu' pensioni ai superstiti esse sono escluse
dal computo dei redditi da valutare ai fini delle eventuali riduzioni
da effettuare sullo importo di tali pensioni.
* * *
In relazione alle modifiche al calcolo della pensione sopra il-
lustrate, si forniscono alcuni esempi di valutazione dei servizi e di
liquidazione del trattamento di quiescienza (allegato n. 2).
Inoltre, in conseguenza delle modifiche normative, sono stati
predisposti due modelli 755, in sostituzione del precedente modello
755/5, da utilizzare a seconda che la liquidazione del trattamento di
quiescenza avvenga con il sistema retributivo (755/R) ovvero con il
sistema misto (755/M) (allegati n. 3 e 4).
La presente circolare viene diramata d'intesa, per la parte
relativa alla liquidazione dei trattamenti provvisori di pensione,
con la Direzione generale dei Servizi Periferici del Ministero del
tesoro.
Il presidente: Seppia