IL DIRIGENTE GENERALE
                     DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
                   E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a  norma
dell'art.   2  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  pubblicato
aggiornato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  45
del 24 febbraio 1994;
  Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974, e successive modificazioni
e  integrazioni,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31
luglio 1974;
  Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, e  successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
1988,   concernente   la   disciplina   relativa  al  rilascio  delle
autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada;
  Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1991,  n.  198,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  158  dell'8  luglio  1991, recante il
regolamento  di  attuazione  della  direttiva  del  Consiglio   delle
Comunita'  europee  n.  438  del  21  giugno  1989,  che  modifica la
direttiva del Consiglio n. 561  del  12  novembre  1974,  riguardante
l'accesso  alla  professione  di trasportatore di merci su strada nel
settore dei trasporti di merci nazionali ed internazionali;
  Vista la risoluzione C.E.M.T. n. 91/2 del 21 novembre 1991  nonche'
le disposizioni generali di utilizzazione delle autorizzazioni;
  Considerato   che   il   contingente   di  autorizzazioni  C.E.M.T.
attribuito all'Italia ammonta a 67 unita';
  Considerato che 65 di queste sono state regolarmente rinnovate alle
imprese che ne erano gia' titolari nel 1995,  restano  da  attribuire
per  graduatoria  le  2  autorizzazioni  revocate  per  utilizzazione
insufficiente. Tali 2 autorizzazioni non sono valide per l'Austria;
  Esaminate le 157 domande di graduatoria presentate;
  Considerato che le predette autorizzazioni devono essere ripartite,
a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n.  82,
in  ragione del 50% tra le graduatorie previste alle lettere A) e B),
e che anche le eventuali  autorizzazioni  che  si  dovessero  rendere
disponibili  nel  corso  dell'anno  saranno  ripartite  con lo stesso
criterio,  tenendo  conto  che  nel   caso   di   disponibilita'   di
autorizzazioni  in numero dispari, l'assegnazione dell'autorizzazione
eccedente viene attribuita sulla base della graduatoria B);
  Udito il parere della commissione  consultiva  per  l'autotrasporto
internazionale  di  merci,  costituita  con  decreto  ministeriale  4
dicembre 1981, e successive modificazioni e integrazioni,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  344  del 16 dicembre 1981, reso nella
riunione del 30 gennaio 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate le graduatorie di merito di cui agli elenchi n. 1  e
3  allegati  al  presente  decreto,  relative  all'anno  1996  per il
rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci  su
strada  previste dalla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti,
da  attribuire  alle  imprese  che aspirano a conseguire per la prima
volta autorizzazioni multilaterali nonche' alle imprese che  ne  sono
gia' titolari.
  Alle  imprese  collocate  nella  prima  posizione  utile,  sia  per
graduatoria  A)  che  per  la  graduatoria   B),   viene   attribuita
un'autorizzazione C.E.M.T. ciascuna.