IL RETTORE
  Viste le leggi sull'istruzione superiore;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' per stranieri di Siena emanato
con decreto rettorale 26  gennaio  1995,  pubblicato  della  Gazzetta
Ufficiale  n.  36  del  13  febbraio  1995,  modificato con i decreti
rettorali 24 aprile 1995 e 17 ottobre 1995, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1995 e n. 254 del 30 ottobre 1995;
  Viste le deliberazioni assunte  dal  consiglio  di  facolta'  nella
seduta  dell'11 novembre 1995, dal consiglio di amministrazione nella
seduta del 28 novembre 1995 e dal consiglio accademico  nella  seduta
del 10 gennaio 1996;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' per stranieri di Siena, emanato con i
decreti rettorali 26 gennaio 1995, 24 aprile 1995 e 17  ottobre  1995
e' modificato come segue:
                               Art. 1.
  L'art. 4, punto 3), e' cosi' modificato:
    a) il rettore;
    b) il pro rettore;
    c) il direttore amministrativo;
    d) un rappresentante ciascuno dei professori ordinari, professori
associati,  ricercatori,  docenti incaricati o comandati stabilizzati
ad  esaurimento,  docenti  di  lingua  stabilizzati  ad  esaurimento,
personale   amministrativo   e   tecnico,   eletti  dalle  rispettive
categorie;
    e) un  rappresentante  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
    f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
    g) un rappresentante dell'Universita' degli studi di Siena;
    h) un rappresentante della regione Toscana;
    i) un rappresentante del comune di Siena;
    l) un rappresentante della amministrazione provinciale di Siena;
    m)  i  rappresentanti  di  enti pubblici o privati che concorrono
alle spese di funzionamento dell'Universita' con un contributo il cui
ammontare minimo e' determinato, ogni  tre  anni,  dal  consiglio  di
amministrazione;
    n)  rappresentanti  degli  studenti iscritti ai corsi di diploma,
pari a 1/10 del numero complessivo dei componenti il consiglio con il
minimo di uno.