IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73, recante modifiche ed aggiornamenti
al testo unico sopracitato;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni, concernente le disposizioni sull'ordinamento didattico
universitario;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312, in base alla quale possono
essere inclusi liberamente  nuovi  insegnamenti  complementari  negli
statuti delle universita' e degli istituti di istruzione secondaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, relativa alla determinazione
degli  atti  amministrativi  da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  28  ottobre  1991
con cui e' stato approvato il piano di sviluppo delle universita' per
il triennio 1991-93;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica del 29 ottobre 1991 con il quale  e'  stata
disposta l'istituzione dell'Universita' degli studi di Roma Tre;
  Viste   le   proposte   formulate   dalle   autorita'   accademiche
dell'Universita' degli studi di Roma Tre,  volte  all'inserimento  in
statuto  degli ordinamenti relativi ai corsi di laurea afferenti alla
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  E' istituita presso l'Universita'  degli  studi  di  Roma  Tre,  la
facolta'  di scienze matematiche, fisiche e naturali, cui afferiscono
i seguenti corsi di laurea:
   fisica, di durata quadriennale;
   scienze geologiche, di durata quinquennale;
   matematica, di durata quadriennale;
   scienze biologiche di durata quinquennale.
  Gli statuti dei corsi  di  laurea  suddetti  sono  articolati  come
risulta  dai  testi  allegati  che costituiscono parte integrante del
presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 marzo 1996
                                                           Il rettore